LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 37
Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e
Associazione Nazionale Privi della Vista.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 maggio 1995, n. 51)
Art. 1
1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attivitā socio assistenziale in favore
dei fanciulli e adulti subnormali e dei soggetti privi della vista residenti nell'ambito
della Regione Calabria, la Giunta regionale č autorizzata a concedere alle sedi
provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e
dell'Associazione Nazionale Privi della Vista contributi finanziari subordinatamente alla
presentazione di un organico programma di attivitā da svolgere per il perseguimento dei
fini istituzionali.
Art. 2
1. La somma annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 1 viene assegnata, con provvedimento della Giunta regionale, alle sedi
regionali delle Associazioni ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti
Subnormali) e ANPV (Associazione Nazionale Privi della Vista), che provvedono, con proprio
regolamento interno, alla ripartizione alle rispettive sedi provinciali, in funzione del
programma di attivitā che esse intendono realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.
2. Le sedi regionali trasmettono alla Regione Calabria, nei termini fissati dalla Giunta
regionale, relazione illustrativa dettagliata sull'attivitā svolta e copia del rendiconto
dell'esercizio precedente e del piano di attivitā dell'anno in corso di ciascuna sede
provinciale.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50.000.000 per
l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo
4251105 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio
finanziario 1995.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati
alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarā
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 4
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.