LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 34
Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1995, n. 50)Art. 11. La Regione Calabria, in attuazione degli art. 3 e 56 dello Statuto, preso atto del prestigio raggiunto a livello nazionale ed internazionale da parte dell'associazione culturale Rhegium Julii, per l'incisivitā dagli interventi diretti alla valorizzazione e dalla divulgazione della cultura, soprattutto con le manifestazioni connesse alla istituzione degli omonimi premi culturali nei settori della narrativa, della saggistica, del giornalismo, degli studi meridionalistici e della poesia, aderisce all'iniziativa dei premi Rhegium Julii, riconoscendo l'associazione che li promuove idonea ad elevare il livello culturale della Calabria.Art. 21. A sostegno delle iniziative direttamente o collettivamente connesse alle manifestazioni dei premi Rhegium Julii č stanziata annualmente la somma di 50 milioni.
2. Entro tre mesi dalla chiusura delle manifestazioni il circolo culturale Rhegium Julii presenterā annualmente il conto consuntivo ed una relazione sull'impiego del contributo, sull'attivitā svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.
Art. 31. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilitā esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.
2. La predetta disponibilitā di bilancio č utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132138 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione contributo per il riconoscimento ed il sostegno dei premi di cultura "Rhegium Julii" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di Lire 50.000.000.
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16/5/1979,n.281, sarā determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.