LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 32
Norme in materia di classificazione strade non statali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1995, n. 50)
Art. 1
Strade comunali
1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strade comunali sono
esercitate dall'Amministrazione Comunale competente per territorio, che provvede previo
parere dell'Ufficio tecnico comunale o dell'ufficio del Genio Civile.
2. La classificazione può essere proposta dall'Amministrazione comunale, dai soggetti
espressamente previsti dallo Statuto comunale, dall'Amministrazione provinciale e dalla
Regione.
3. Contro il provvedimento di diniego può essere proposto ricorso al Presidente
dell'Amministrazione provinciale che assume le proprie determinazioni entro 60 giorni.
4. Decorso tale termine, il ricorso si intende rigettato.
Art. 2
Strade provinciali
1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione fra le provinciali di
strade o tronchi di esse sono delegate all'Amministrazione provinciale competente per
territorio, che provvede previo parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale o del Comitato
Tecnico regionale amministrativo.
2. L'iniziativa può essere assunta da uno o più Comuni, dall'Amministrazione provinciale
o dalla Regione.
3. Qualora l'Amministrazione provinciale non provvede entro 90 giorni o nel caso di
rigetto della richiesta di classificazione, può essere proposto ricorso al Presidente
della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale decide su ricorso entro 90 giorni; decorso inutilmente tale
termine, il ricorso si intende rigettato.
Art. 3
Efficacia
1. I decreti di classificazione delle strade comunali e di quelle provinciali sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed hanno efficacia dopo 30 giorni dalla
pubblicazione.