(Vedi testo
storico)
LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 31
Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1995, n. 50)
Titolo I
Indirizzi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 del proprio Statuto e nel
quadro della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle
funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in
materia di musei e raccolte degli Enti locali e di interesse locale.
2. La finalità si inquadra nella generale esigenza di conseguire la piena conoscenza,
tutela, valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale della Calabria, quale
risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità. A tal
fine la Regione persegue:
a) il consolidamento, il restauro, l'acquisizione, l'adeguamento delle sedi, la creazione
di nuovi istituti, la tutela e la valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione dei
servizi, il regolare funzionamento dei musei e delle raccolte di Enti locali e comunque di
interesse locale, di proprietà pubblica o privata, e l'attivazione e la piena
utilizzazione dei servizi culturali connessi, allo scopo di assicurare la conoscenza, la
tutela e la valorizzazione culturale, sociale ed economica del patrimonio in essi raccolto
e la conseguente erogazione di un servizio sociale di preminente interesse per la vita
della comunità regionale;
b) la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale regionale integrato e
funzionalmente unitario, che:
1) comprenda tutti gli istituti e i servizi museali riconosciuti di interesse regionale;
2) sia articolato su base provinciale, sulla base di una precisa attribuzione a ciascun
istituto e servizio museale aderente di compiti specifici;
3) consenta un'organica azione di identificazione, catalogazione, conservazione e
valorizzazione culturale, sociale ed economica dell'intero patrimonio culturale e
ambientale della Regione.
Art. 2
Ruolo della Regione
1. Per le finalità di cui all'art. 1 onde assicurare la qualità degli interventi e
l'efficacia della spesa, la Regione adotta lo strumento della programmazione; esercita
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; ricerca e favorisce la collaborazione
con gli organi centrali dello Stato e con ogni altro soggetto pubblico e privato;
incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti e servizi museali; promuove il più
ampio coinvolgimento, nella costituzione e gestione degli stessi, di enti pubblici e
privati, anche sulla base di apposite convenzioni.
2. Controlla il funzionamento dei musei locali e di interesse locale; provvede
direttamente alla attività di catalogo e documentazione dei beni ambientali, archeologici
e architettonici, artistici e storici.
Art. 3
Ruolo degli Enti locali
1. La formulazione delle proposte finalizzate alla definizione del piano triennale e
dei programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14, la redazione dei progetti esecutivi
per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi annuali, secondo quanto
stabilito all'art. 11, la loro attuazione, compreso l'obbligo della rendicontazione,
spettano agli Enti locali che vi provvedono secondo le modalità stabilite della presente
legge. È altresì competenza dei Comuni e delle Province la gestione diretta di musei e
raccolte di loro proprietà. Compete comunque agli stessi il controllo della regolare
attuazione degli interventi previsti dal piano triennale e dai programmi annuali, nonché
al collaudo finale sugli stessi.
Art. 4
Riconoscimento dell'interesse regionale
1. L'individuazione degli istituti e servizi museali operata ai sensi dell'art. 7
costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto
irrinunciabile per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di
cui alla presente legge.
Art. 5
Autorizzazioni
1. L'attuazione degli interventi di cui agli art. 7 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 3, e agli art. 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è comunque subordinata
a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
2. Gli interventi di restauro sono autorizzati dalla Regione, nel rispetto dell'art. 11
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
3. In difetto delle prescritte autorizzazioni, di cui al comma 2, è irrogata ai
trasgressori, a cura del competente ufficio della Giunta regionale e previo verbale
d'accertamento e contestazione notificato anche d'ufficio, una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000, nel rispetto
dei principi e delle norme procedurali stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e
dalla vigente legislazione regionale.
TITOLO II
Sistema museale regionale
Art. 6
Sistema museale regionale
1. Il sistema museale regionale è costituito da tutti i musei, le raccolte e i servizi
culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla Regione. È organizzato
funzionalmente mediante la ripartizione di compiti specifici fra i singoli istituti e
servizi museali, che sono chiamati ad operare in modo complementare, e conformemente alle
loro peculiarità, per ambiti di aggregazione provinciali, onde assicurare un
funzionamento unitario del sistema museale a livello dell'intera regione, per il
conseguimento degli obiettivi indicati nel piano triennale e nei programmi annuali
d'intervento di cui agli art. 10 e 14.
Art. 7
Individuazione e classificazione degli istituti e servizi
1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del sistema museale
regionale, che indica le finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le
modalità operative del sistema stesso, individua gli istituti e i servizi museali
esistenti o da istituire che ne fanno parte, e i relativi standard funzionali nell'ambito
del sistema.
2. Le indicazioni inerenti del sistema museale regionale possono essere aggiornate con il
piano triennale e con i programmi annuali di cui ai successivi art. 10 e14.
Art. 8
Inventario e regolamento
1. Gli Enti e i privati proprietari di musei e raccolte inclusi nel sistema museale
regionale, e perciò ammessi a beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti a
redigere e ad aggiornare l'inventario dei beni culturali di loro proprietà o comunque
affidati alla loro cura e ad adottare apposito regolamento per gli istituti e i servizi
museali, secondo lo schema tipo deliberato dalla Giunta regionale ed in relazione alla
classificazione ad essi attribuita nei piani regionali d'intervento. Copia dell'intervento
è trasmessa alla Giunta regionale, cui compete altresì l'approvazione del regolamento.
Art. 9
Personale e modalità di reclutamento
1. Gli istituti e servizi museali, debbono essere dotati di personale qualificato, nel
rispetto dei profili professionali stabiliti per ciascuna figura dal piano triennale e dai
programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, e in numero sufficiente a garantire la
qualità dei servizi, secondo gli standards funzionali fissati per ciascun istituto e
servizio dal piano e dai programmi medesimi.
2. Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti di direzione degli istituti di proprietà
degli enti pubblici di cui alla presente legge è richiesto il diploma di laurea e
costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in ottemperanza alle
specificazioni previste nel piano triennale per i diversi profili professionali inerenti
alle peculiarità dei diversi istituti e servizi.
TITOLO III
Programmazione
Art. 10
Piano triennale
1. Per la programmazione e la promozione degli interventi finalizzati agli obiettivi
indicati dalla presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio
regionale il piano triennale per il riassetto, la istituzione e il funzionamento degli
istituti e dei servizi culturali, per il rafforzamento del sistema museale regionale, per
la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti e per il loro reclutamento,
per l'incremento delle collezioni per l'edizione e la diffusione dei cataloghi scientifici
delle raccolte e di altre pubblicazioni concernenti il patrimonio culturale calabrese, per
la promozione delle attività culturali.
2. Il piano regionale stabilisce la classificazione degli istituti e servizi museali in
relazione al loro stato attuale e agli sviluppi previsti nei termini di validità del
piano stesso, con riferimento alla entità e al tipo delle raccolte, ai livelli di
funzionalità e ai compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.
3. Il piano può apportare modifiche e integrazioni alle previsioni del sistema museale
regionale di cui all'articolo 7 che prevede prioritariamente:
a)interventi di tutela e salvaguardia che rivestano particolare urgenza alfine di
arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale;
b) completamento di interventi in atto.
4. In particolare il piano triennale:
a) individua caratteristiche, localizzazione e organizzazione degli istituti e dei servizi
costituenti il sistema museale regionale e provvede alla classificazione degli stessi;
b) accerta lo stato di conservazione dei beni, l'organizzazione ed il funzionamento degli
istituti e servizi museali e l'esercizio di eventuali compiti di interesse più generale
ai diversi livelli organizzativi del sistema museale;
c) determina le prospettive di evoluzione nel periodo di validità del piano, indicando
priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;
d) determina gli standards funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con
riguardo all'entità e ai profili professionali del personale;
e) indica i titoli di studio e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi di cui
all'articolo 9;
f) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del
personale addetto, nel quadro della disciplina vigente in materia di formazione
professionale, ai fini della formulazione del piano annuale di cui alla legge regionale 19
aprile 1985, n. 18;
g) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei
e delle raccolte di Enti locali o di interesse locale;
h) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte
museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale calabrese;
i) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;
l) determina le attività da svolgere a cura diretta della Regione.
Art. 11
Progetti per la formazione del piano annuale
1. Gli Enti locali, nonché gli altri soggetti titolari di istituti, servizi e
attività museali di interesse locale, formulano annualmente, in conformità con il piano
triennale di cui all'articolo 10, progetti di intervento come previsti all'articolo 15.
2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il mese di aprile alla Giunta
regionale, al fine della formazione del piano annuale di cui all'articolo 14. I progetti
relativi ad interventi strutturali, per essere ammessi al contributo finanziario della
Regione, debbono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico specificando, in
particolare, tempi e modalità di intervento, destinazioni d'uso, organizzazione
funzionale e modalità gestionali degli istituti che vi trovano sede;
b) essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla
vigente legislazione;
c) essere corredati del piano finanziario specificando in particolare il preventivo di
spesa e le risorse finanziarie disponibili a copertura della quota non soddisfatta dal
contributo regionale;
d) contenere un'analisi dei costi e dei benefici.
Titolo IV
Organismi di consulenza e di partecipazione
Art. 12
Commissione consultiva scientifica
(Abrogato dall'art. 8 bis della L.R. 26 marzo
2001 n. 7)
Art. 13
Conferenza dei capi degli istituti museali
1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alla elaborazione
dei programmi e dei piani valorizzandone l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la
conferenza dei capi degli istituti museali di competenza della presente legge.
2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai soggetti
cui gli istituti appartengono.
3. La conferenza presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo
delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo
sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
Art. 14
Programmi annuali
1. In esecuzione del piano triennale la Giunta regionale, sulla base delle proposte
avanzate dai soggetti di cui all'articolo 11, adotta i programmi annuali per le finalità
di cui al comma 2 e al presente titolo.
2. I programmi annuali costituiscono lo strumento per:
a) i controlli di gestione dei programmi annuali precedenti in relazione agli obiettivi
del piano triennale;
b) il finanziamento dei progetti attuativi e il conseguente riparto dei contributi.
3. Qualora il programma annuale comporti modifiche al piano triennale, deve essere
sottoposto all'esame del Consiglio regionale.
Titolo V
Contributi e procedure
Art. 15
Interventi e contributi
1. Il piano triennale e i programmi annuali prevedono e determinano i vari interventi
ed i relativi contributi. La Giunta regionale, con propria deliberazione specificale
modalità procedurali per l'accesso ai contributi.
2. Le richieste di contributo debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il mese
di aprile di ogni anno.
3. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi per le seguenti finalità:
a) costruzioni, consolidamento e restauro delle sedi di istituti e servizi museali;
b) allestimenti e strumentazione per istituti e servizi museali;
c) manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte di Enti locali e di
interesse locale;
d) edizione dei cataloghi scientifici della raccolta e di altre pubblicazioni inerenti il
patrimonio culturale;
e) acquisizione di beni culturali al patrimonio pubblico per incrementare le raccolte
locali;
f) gestione e attività ordinarie di istituti e servizi museali;
g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;
h)interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi
museali;
i) iniziative dirette riservate alla Regione.
4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo
stato di attuazione del piano triennale.
Art. 16
Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 15
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 15, la
Giunta regionale eroga a favore dei Comuni, Province e altri enti pubblici o soggetti
privati contributi in conto capitale o in conto interessi per l'attuazione, in conformità
con le previsioni indicate nel piano triennale di progetti relativi a musei e raccolte di
loro proprietà.
Art. 17
Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo 15
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo
15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti
privati contributi in conto capitale per la elaborazione e l'attuazione di progetti
inerenti l'allestimento e la dotazione strumentale dei musei e dei servizi culturali
connessi, per la loro gestione e attività ordinarie e per la manutenzione e il restauro
dei beni culturali in essi conservati.
2. I finanziamenti regionali sono assegnati con i programmi annuali di cui all'articolo 14
ed erogati nella misura del 50 per cento all'avvio dei lavori e del 50 per cento a lavori
ultimati e collaudati.
Art. 18
Contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 15
1. Per le finalità di cui alla lettera d)dell'articolo 15, la Giunta regionale
provvede direttamente o eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni o di altri
enti pubblici o privati proprietari o depositari delle raccolte perla edizione di
cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale
conformi alle indicazioni sostenute nel piano triennale.
2. I contributi regionali sono assegnati coi programmi annuali di cui all'articolo 14 ed
erogati ad avvenuta pubblicazione delle opere;
all'attuazione delle proprie iniziative la Giunta provvede direttamente.
Art. 19
Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 15
1. Per le finalità di cui alla lettera e)dell'articolo 15, la Giunta regionale
provvede direttamente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale in
materia di contratti, o eroga contributi in conto capitale a favore di Comuni e Province
per l'acquisizione di beni culturali destinati ad arricchire le raccolte locali.
2. I contributi regionali possono essere concessi a Comuni e Province anche al di fuori
degli interventi previsti dal piano e dai programmi regionali di cui alla presente legge,
allorché essi abbiano provveduto all'acquisto di condizioni di comprovata urgenza.
Art. 20
Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 15
1. Per le finalità di cui alla lettera f)dell'articolo 15 la Giunta regionale eroga a
favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale
per l'attuazione dei progetti conformi alle indicazioni espresse nel piano regionale
triennale.
2. La Giunta regionale eroga inoltre contributi per i costi di gestione di istituti e
servizi museali, anche nell'ipotesi di ricorso a società private che impieghino giovani
formati con appositi corsi di formazione professionale della Regione. Le convenzioni di
affidamento di tali incarichi a privati devono essere approvate dalla Giunta regionale
Art. 21
Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 15
1. Per le finalità di cui alla lettera h)dell'articolo 15, il programma annuale indica
le modalità per l'eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi
per la gestione di istituti e servizi culturali; determina le condizioni per la
costituzione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta partecipazione della
Regione stessa; stabilisce l'entità del contributo regionale che la Giunta regionale
eroga in conto capitale a favore degli organismi stessi.
Art. 22
Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 15
1. Per le finalità di cui alla lettera i)dell'articolo 15, il programma annuale indica
le iniziative chela Giunta regionale intende promuovere direttamente e i relativi costi.
2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.
Art. 23
Controllo
1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30
novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività
svolte e un rendiconto delle spese sostenute.
2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dai soggetti e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in
particolare, dagli uffici regionali preposti alla specifica materia(Uffici
673-674-675-676-677 Gestione dei servizi socio culturali delle province di Catanzaro,
Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia) di cui alla presente legge, ai quali
compete altresì di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con
il piano triennale e i programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14.
3. Qualora gli enti pubblici e i soggetti privati beneficiari dei contributi non
provvedano nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi la Giunta
regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni
regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle
somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari o a
nuova assegnazione del contributo.
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 24
Organismi e strumenti
1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale predispone
apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla
organizzazione ed alla gestione dei servizi seguenti:
a) catalogo e documentazione;
b) manutenzione e restauro;
ed alla promozione, nell'ambito della normativa vigente delle necessarie forme di
cooperazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, le istituzioni competenti
ad ogni livello nonché altri soggetti pubblici e privati.
Art. 25
Norma finanziaria
1. La legge regionale di bilancio determinerà annualmente, a decorrere dal 1995, le
autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi della presente legge.