LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 30
Contributo all'Associazione Culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede a Bivongi (RC).
(Plubb. in Boll. Uff. 3 maggio 1995, n. 50)Art. 11. La Regione Calabria, al fine di favorire la conoscenza e la vitalitā della produzione artistica contemporanea nel campo delle arti visive e per mettere in atto ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative promosse e svolte dall'Associazione Culturale "AM International", con sede in Bivongi (RC), sostenendone finanziariamente l'attivitā espositiva e museale.
Art. 21. A tal fine la Regione:
a) riconosce l'unicitā nel territorio regionale del tipo di struttura che, oltre all'attivitā espositiva, mette a disposizione degli artisti uno studio perla pittura ed un laboratorio attrezzato per la produzione di ceramiche e sculture, consentendo l'approccio e la conoscenza diretta dell'artista quanti cercano occasione di confronto con alti esponenti dell'arte nazionale e internazionale;
b) favorisce la promozione di iniziative finalizzate a scopi didattici e seminari scientifici con gli allievi delle scuole, istituti d'arte, accademie di Belle Arti operanti sul territorio;
c) contribuisce concretamente alla promozione dell'attivitā della Pinacoteca di Arte Contemporanea di "AM International", con la locazione di beni immobili adeguatamente strutturati per favorire la conservazione ottimale e l'ampliamento del patrimonio pubblico costituito dalle opere d'arte della Pinacoteca.
Art. 31. Per la realizzazione delle finalitā di cui alla presente legge č stanziata annualmente una somma a sostegno delle iniziative intraprese dall'Associazione Culturale "AM International" e finalizzata principalmente alla gestione della Pinacoteca, della convegnista del laboratorio di pittura, della stamperia d'arte, del laboratorio di ceramica e della conservazione del patrimonio.
Art. 41. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Associazione Culturale "AM International" č tenuta a presentare alla Giunta regionale il conto economico risultante dai registri contabili ed una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attivitā svolta ed in corso di svolgimento e sui programmi di attivitā da svolgere nell'anno in corso.
Art. 51. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1995in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilitā esistente sul capitolo 7001101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.
2. La predetta disponibilitā di bilancio č utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132139 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la denominazione contributo all'Associazione Culturale AM-International. Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50.000.000.
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16/5/1979,n. 281, sarā determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.