1. Il Presidente della Giunta è autorizzato, nel rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, al compimento degli atti esecutivi necessari per concorrere alla
costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione Calabria come socio
fondatore, provvedendo, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione
dell'atto costitutivo ed al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione
iniziale.
2. Alla fondazione possono partecipare gli Enti locali territoriali e anche altri Enti
pubblici e soggetti privati, ritenuti idonei ad assicurare il perseguimento dello scopo di
cui al comma 2 dell'art. 1.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 accerta che lo Statuto della
Fondazione sia conforme alle norme di legge in materia e disponga:
a) il perseguimento dello scopo di cui al comma 2 dell'art. 1;
b) l'attribuzione al Consiglio di amministrazione delle elezioni del Presidente della
Fondazione, del Vice Presidente e dei membri del Comitato di gestione, nonché la nomina
del Segretario generale;
c) la previsione nel Consiglio di amministrazione di un numero di rappresentanti della
Regione, designati dal Consiglio regionale, pari a quello complessivo dei membri spettanti
agli altri soggetti aderenti alla Fondazione, e comunque, non inferiore a cinque;
d) l'attribuzione dei compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della
Fondazione a un collegio nominato dal Consiglio di amministrazione;
e) la liquidazione del patrimonio, in caso di estinzione per qualsiasi causa della
Fondazione, secondo le norme del Codice Civile.
4. I rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 3 designati dal Consiglio regionale
sono eletti con voto limitato