LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 24
Sostegno all'Associazione del Teatro Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 apr.1995, n. 46)

Art. 1

1. La regione Calabria aderisce all'Associazione denominata: "Teatro Calabria" con sede in Reggio Calabria, riconoscendola struttura idonea per promuovere ai sensi della lettera o) dell'art. 56 dello Statuto - l'elevazione del livello culturale dei cittadini nel campo artistico e dello spettacolo.

Art. 2

1. L'Associazione "Teatro Calabria" svolge, stabilmente, la sua attività attraverso:

- la promozione di manifestazioni artistico-culturali intese a creare sempre migliori rapporti tra le correnti più vive della cultura attuale. Come mezzi complementari al conseguimento del fine sociale. Il Teatro Calabria agirà con la propria compagnia di prosa, e, inoltre, promuoverà conferenze, studi, dibattiti, sui più importanti problemi dell'arte. Solleciterà incontri con le altre compagnie di prosa. Istituirà corsi di dizione, di scenografie, di regia e materie artistiche nonché proiezioni cinematografiche d'essi.

Art. 3

1. Nel quadro della politica generale per la promozione delle attività culturali e dello spettacolo è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100.000.000 a favore del Teatro Calabria con sede in Reggio Calabria al lo scopo di potenziare gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 4

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Associazione "Teatro Calabria", con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato "Comitato di Coordinamento".

2. Il Comitato di Coordinamento sarà formato da 2 rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno di minoranza, e da tre rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. Nelle more della formale deliberazione di competenza del Consiglio regionale i 2 rappresentanti, nel rispetto del principio di cui al secondo comma, possono essere designati con provvedimento del Presidente della Regione.

3. Il Comitato di Coordinamento si riunirà periodicamente e, comunque almeno 2 volte all'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'art. 2 e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative culturali del settore regione, in Italia e all'Estero.

4. Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento verranno tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, per quanto di competenza.

Art. 5
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1995 in lire 100.000.000 si farà fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 2132125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1995.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.