LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 24
Sostegno all'Associazione del Teatro Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 apr.1995, n. 46)
Art. 1
1. La regione Calabria aderisce all'Associazione denominata: "Teatro
Calabria" con sede in Reggio Calabria, riconoscendola struttura idonea per promuovere
ai sensi della lettera o) dell'art. 56 dello Statuto - l'elevazione del livello culturale
dei cittadini nel campo artistico e dello spettacolo.
Art. 2
1. L'Associazione "Teatro Calabria" svolge, stabilmente, la sua attività
attraverso:
- la promozione di manifestazioni artistico-culturali intese a creare sempre migliori
rapporti tra le correnti più vive della cultura attuale. Come mezzi complementari al
conseguimento del fine sociale. Il Teatro Calabria agirà con la propria compagnia di
prosa, e, inoltre, promuoverà conferenze, studi, dibattiti, sui più importanti problemi
dell'arte. Solleciterà incontri con le altre compagnie di prosa. Istituirà corsi di
dizione, di scenografie, di regia e materie artistiche nonché proiezioni cinematografiche
d'essi.
Art. 3
1. Nel quadro della politica generale per la promozione delle attività culturali e
dello spettacolo è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 100.000.000
a favore del Teatro Calabria con sede in Reggio Calabria al lo scopo di potenziare gli
interventi di cui all'art. 2.
Art. 4
1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto
dell'Associazione "Teatro Calabria", con l'istituzione di un apposito organo
propositivo e di controllo denominato "Comitato di Coordinamento".
2. Il Comitato di Coordinamento sarà formato da 2 rappresentanti del Consiglio regionale,
di cui uno di minoranza, e da tre rappresentanti del Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione. Nelle more della formale deliberazione di competenza del Consiglio
regionale i 2 rappresentanti, nel rispetto del principio di cui al secondo comma, possono
essere designati con provvedimento del Presidente della Regione.
3. Il Comitato di Coordinamento si riunirà periodicamente e, comunque almeno 2 volte
all'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già
realizzate nei settori di cui all'art. 2 e di accertare le possibilità di sviluppo e di
raccordo dei programmi con altre iniziative culturali del settore regione, in Italia e
all'Estero.
4. Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento verranno tempestivamente trasmesse
alla Giunta regionale ed al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, per quanto di
competenza.
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1995 in lire
100.000.000 si farà fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 2132125 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1995.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa è determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.