LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23
Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, recante: "Delega ai Comuni e alle Province
in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e
n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e 16/89". Interpretazione autentica
dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 3/1995.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 apr. 1995, n. 46)
Articolo unico
1. L'espressione "non ancora definite" riportata all'art. 4, comma 1) della
legge regionale del 28.02.1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni
paesistiche la cui istruzione č stata completata dall'assessorato competente e trasmessa
al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima
dell'entrata in vigore della cittā L.R. n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa
preveggente.
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