LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 21
Art. 4, comma 4, legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, proroga termini.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 apr. 1995, n. 46)

Art. 1

1. I termini per la presentazione della istanza al Presidente della Giunta,stabiliti dall'art. 4, comma 4, della legge regionale 21 marzo 1994, n. 11, sono prorogati di 45 giorni, a decorrere dal la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze, eventualmente presentate successivamente alla scadenza fissata dalla legge regionale n. 11/1994, sono da intendersi presentate nei termini.