LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 19
Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 apr. 1995, n. 46)Art. 11. La Regione Calabria, in applicazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, aderisce all'Istituto della Biblioteca Calabrese, con sede in Soriano Calabro, istituito dalla Comunitą' Montana dello Alto Messina, allo scopo di raccogliere, conservare e rendere fruibili i segni della cultura calabrese.
Art. 21. Alla Regione Calabria sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltą previsti per gli Enti fondatori dell'Istituto della Biblioteca Calabrese.
2. Lo Statuto dell'Istituto della Biblioteca Calabrese č approvato, per la Regione Calabria, in quanto Ente fondatore, della Giunta regionale.
Art. 3
1. La Regione Calabria concede all'Istituto della Biblioteca Calabrese un contributo annuo di £. 150.000.000.
Art. 41. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'anno 1995 mediante prelievo dallo stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio per le biblioteche - articolo 8 legge finanziaria. Per gli anni successivi con apposito capitolo di bilancio.
Art. 51. La presente legge regionale č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.