LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 19
Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 apr. 1995, n. 46)

Art. 1

1. La Regione Calabria, in applicazione degli articoli 3 e 56 dello Statuto, aderisce all'Istituto della Biblioteca Calabrese, con sede in Soriano Calabro, istituito dalla Comunitą' Montana dello Alto Messina, allo scopo di raccogliere, conservare e rendere fruibili i segni della cultura calabrese.

Art. 2

1. Alla Regione Calabria sono riconosciuti tutti i poteri e le facoltą previsti per gli Enti fondatori dell'Istituto della Biblioteca Calabrese.

2. Lo Statuto dell'Istituto della Biblioteca Calabrese č approvato, per la Regione Calabria, in quanto Ente fondatore, della Giunta regionale.

Art. 3

1. La Regione Calabria concede all'Istituto della Biblioteca Calabrese un contributo annuo di £. 150.000.000.

Art. 4

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'anno 1995 mediante prelievo dallo stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio per le biblioteche - articolo 8 legge finanziaria. Per gli anni successivi con apposito capitolo di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge regionale č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.