(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 18
Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 aprile 1995, n. 46)
Art. 1
Finalità
1. La regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di
volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà,
finalità di carattere sociale, civile e culturale per:
a) contrastare l'emarginazione;
b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
c) accogliere la vita e migliorarne la qualità;
d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale;
e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli
o di gruppi di persone;
f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con
particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di
attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
g) promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in
situazioni di pubbliche calamita'.
2. La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione, fissa gli ulteriori obiettivi e
le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
3. La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti al volontariato sociale.
Art. 2
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle svolte dalle
organizzazioni di volontariato o da singoli volontari esclusivamente per fini di
solidarietà e senza remunerazione.
2. Ai volontari è possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute, entro i limiti
previsti dalle organizzazioni di appartenenza.
3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno
di personalità giuridica le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano
espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione anche indiretti.
4. Le attività di volontariato devono essere prestate in aderenza ai principi fissati
dall'art. 2 della legge 11.08. 1991, n. 266.
5. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte, mentre è compatibile con la qualità di dipendente
pubblico, quando le prestazioni hanno luogo fuori dallo orario di lavoro in servizi
pubblici e privati diversi da quelli prestati come dipendente.
6. I funzionari di Enti locali preposti alla dirigenza di servizi per il volontariato, non
possono appartenere ad alcuna organizzazione di volontariato in qualità di dirigenti.
7. La Regione Calabria favorisce, inoltre, la qualificazione e formazione del le
organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e
sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse all'interno del
territorio regionale.
8. I lavoratori di Enti pubblici o privati che facciano parte di organizzazioni iscritte
all'Albo di cui all'art. 4 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e con le integrazioni di cui
all'art. 17 della legge 266/91.
Art. 3
Organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato devono costituirsi ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 266/1991 e secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo, per garantire il funzionamento della
struttura, possono assumere lavoratori dipendenti esclusivamente per
finalità di supporto
tecnico con esclusione di ogni attività di solidarietà.
3. L'utilizzazione di prestatori d'opera autonoma e specializzata deve avvenire nel
rispetto del principio di cui al comma precedente.
4. È riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed ai singoli volontari il diritto
di:
- accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia richiesto per la attuazione
del servizio; inserirsi per integrare e collaborare con i servizi nell'ambito
dell'attività proprie degli stessi senza sostituire personale dipendente;
- partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate da gli Enti
locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;
- partecipare alle attività di programmazione secondo quanto stabilito dalla normativa
regionale vigente nei campi di applicazione della presente legge e della legge 5/1987;
- accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di
applicazione della presente legge di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e
degli Enti locali;
- partecipare nell'ambito dei piani e delle finalità' proprie degli Enti pubblici e delle
Leggi Sanitarie e Sociali alla programmazione per le finalità' sociali di cui all'art. 1
d'interventi pubblici con parere consultivo.
5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le
norme del Decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 14.02.1992.
Art. 4
Albo regionale delle organizzazioni di volontariato
1. È istituito, presso la Giunta regionale,
"Il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato."
2. Le organizzazioni, riconosciute o meno ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, che
intendono chiedere l'iscrizione, devono operare nel territorio regionale e presentare
domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da:
a) atto costitutivo o statuto o accordi degli aderenti;
b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o
la direzione;
c) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che s'intendono attivare
specificando, per entrambi, le metodologie d'intervento e la qualificazione dei volontari
impiegati.
3. La Giunta regionale, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, sulla
base dei criteri individua ti dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art.
5, lettera d), decide sull'iscrizione dell'organizzazione all'Albo dandone comunicazione
al Comune territorialmente competente.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'Albo,
la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la rinnovazione della documentazione di cui
alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della
documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
5. La Giunta regionale verifica la permanenza dei requisiti ritenuti idonei all'iscrizione
e procede a saltuari accertamenti sulla regolarità della gestione delle organizzazioni di
volontariato iscritte all'Albo.
6. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per poter fruire dei contributi
eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.
7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l'immediata
cancellazione dall'Albo. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta
regionale.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 266 del 1991, la
Giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni
dell'eventuale rifiuto della iscrizione e della cancellazione dall'Albo.
Art. 5
Osservatorio regionale sul volontariato
1. È istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.
2. L'osservatorio è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
b) da un rappresentante delle Province calabresi, designato dall'Unione regionale delle
province;
c) da tre rappresentanti dei Comuni calabresi, designati dalla sezione regionale
dell'ANCI;
d) da un rappresentante delle Comunità montane della Calabria, designato dallo UNCEM
calabrese;
e) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;
f) dal dirigente del dipartimento per i servizi sanitari;
g) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
h) dal dirigente del dipartimento per la formazione professionale;
i) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui
all'art. 4, presenti ed operanti in almeno tre province della regione, indicati dalle
organizzazioni medesime;
l) da cinque rappresentanti - uno per provincia e con un massimo di due rappresentanti in
totale appartenenti alla stessa organizzazione - delle organizzazioni di volontariato
iscritte all'Albo di cui all'art. 4 che abbiano il maggio re numero di aderenti, indicati
dalle organizzazioni medesime;
m) da tre rappresentanti di enti o istituzioni maggiormente rappresentativi che promuovono
attività o cultura di volontariato, indicati dagli stessi.
3. Il Vice Presidente dell'Osservatorio è eletto nella prima riunione tra i componenti
indicati dalle organizzazioni di volontariato.
4. I componenti dell'Osservatorio possono farsi sostituire di volta in volta da altro
rappresentante a tal fine delegato.
5. In relazione alle materie trattate, il Presidente dell'Osservatorio può invitare altri
dipendenti regionali o studiosi o tecnici.
6. L'Osservatorio è organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:
a) esprimere parere sui programmi annuali di competenza della Giunta regionale;
b) avanzare proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle
organizzazioni di volontariato;
c) esprimere parere sui disegni di legge e sulle materie che interessano i campi di
intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza della Giunta regionale;
d) determinare i criteri e le modalità per la gestione e la tenuta dell'Albo di cui
all'art. 4;
e) esprimere parere sulla tenuta e sul la gestione dell'Albo di cui all'art.4;
f) esprimere parere sulla istituzione dei Centri di servizio regionali di cui all'art. 16;
g) esprimere parere su progetti elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali da
organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'articolo 4;
h) promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
volontario per la prestazione di servizi;
i) promuovere ricerche e studi;
l) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
m) diffondere la conoscenza delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato e
delle loro federazioni;
n) pubblicare un rapporto regionale sull'andamento del fenomeno del volontariato nella
regione.
7. Alla costituzione della segretaria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale.
Art. 6
Funzionamento dell'Osservatorio regionale sul volontariato
1. L'Osservatorio regionale sul volontariato è nominato dalla Giunta regionale, previa
verifica dei requisiti posseduti dai rappresentanti indicati dalle rispettive
organizzazioni, e resta in carica per la durata di tre anni.
2. Si procede alla nomina dell'Osservatorio anche sulla base di una designazione pari
almeno alla maggioranza dei componenti dell'organo medesimo.
3. Le designazioni relative all'art. 5, comma 2, lettere b), c), d), i), l), m) devono
essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le
designazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 5, comma 2, devono essere
effettuate da tutte le organizzazioni interessate.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente provvede alla nomina la
Giunta regionale, previa assegnazione di ulteriore termine di giorni 30.
5. Per la validità delle adunanze dello Osservatorio è necessaria la presenza di almeno
la metà dei componenti. Le de liberazioni si prendono a maggioranza e ,in caso di
parità, decide il voto del Presidente.
6. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute perla partecipazione.
7. Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità della seduta è sufficiente la
presenza di un terzo dei componenti.
Art. 7
Conferenza generale
1. Il Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Osservatorio regionale sul
volontariato indice una volta l'anno la Conferenza generale delle organizzazioni di
volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4.
2. La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un
assessore suo delegato.
3. La Conferenza generale esprime pareri sugli strumenti generali della programmazione
regionale relativi alle attività di volontariato.
Art. 8
Convenzione
1. Per la realizzazione dei programmi relativi ai campi di applicazione della presente
legge che consentano l'apporto continuativo delle organizzazioni di volontariato, la
Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni secondo i criteri di cui all'art. 9.
Art. 9
Contenuti della convenzione
1. La convenzione di cui all'art. 8 è stipulata con le organizzazioni di volontariato
che dimostrino attitudine e capacità operativa e che siano iscritte da almeno sei mesi
all'Albo di cui allo art. 4 o che siano iscritte ai sensi dell'art. 16, comma 2, per
eguale periodo.
2. La convenzione, su cui deve esprimere parere l'Osservatorio regionale sul volontariato
di cui all'art. 5, deve tra l'altro indicare:
a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di
garantire il raccordo con i pro grammi e le norme di funzionamento del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento
dell'attività in modo continuativo;
d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le
spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;
e) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità
g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
h) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;
i) l'obbligo di fornire periodicamente alla Giunta regionale, su richiesta del la stessa,
dati conoscitivi inerenti la attività svolta;
l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività;
m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite;
n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
3. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di sorveglianza sulla
permanenza delle condizioni di idoneità delle organizzazioni, sotto il profilo delle
persone e dei mezzi, allo svolgimento dell'attività.
4. La Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui
all'art. 5, dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza
delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del
comma 3.
5. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i contributi previsti nella convenzione
vengono rideterminati annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 10
Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche
1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche o convenzionate con
la Regione devono essere presentate da organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4.
2. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate
direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura.
Art. 11
Formazione ed aggiornamento dei volontari
1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di formazione professionale, sulla
base di proposte inoltrate dallo Osservatorio, dagli Enti locali e dalle organizzazioni di
volontariato ed anche su richiesta delle organizzazioni medesime, è autorizzata a
promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario,
predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni e
tecniche utili all'esercizio delle attivita' di volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di
formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione attraverso le proprie
strutture.
Art. 12
Destinazione dei contributi
1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le organizzazioni di
volontariato, iscritte all'Albo di cui all'art. 4, che svolgono attivita' previste dalla
presente legge e che intendono realizzare progetti finalizzati da eseguire anche mediante
apposite convenzioni. Viene riconosciuta priorità ai progetti che siano realizzati
attraverso le prestazioni di più di una organizzazione.
2. I fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio regionale
sul volontariato.
3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad
organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano
concessi per attività non previste dalla presente legge.
4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata può essere finanziata dalla
Regione e da altri enti pubblici, purché i contributi complessivamente non superino l'80%
della spesa sostenuta.
Art. 13
Presentazione delle domande
1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, vanno
presentate unitamente ad un progetto delle spese necessarie alla Giunta regionale, entro
il 30 ottobre di ogni anno. Trascorso tale termine le domande presentate vengono prese in
considerazione nell'esercizio successivo. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a
trasmettere copia delle domande al Comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività
principale.
Art. 14
Erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, in relazione alle priorità fissate dai documenti generali di
programmazione, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di riparto dei
contributi relativi allo esercizio successivo, previo parere del l'Osservatorio regionale
sul volontariato.
2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla
misura complessiva del 50% Il saldo è erogato soltanto dopo la presentazione del
rendiconto.
3. Per impegni inferiori a tre milioni di lire la rendicontazione può essere sostituita
da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'organizzazione di volontariato.
Art. 15
Centri di servizio regionali
1. I Comuni capoluogo di provincia istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, Centri di servizio regionali da mettere a disposizione delle
organizzazioni di volontariato.
2. I Centri di servizio regionali sono gestiti da organizzazioni di volontariato che siano
operanti nel Comune e che appartengano ad organismi presenti, al medesimo titolo, in
almeno tre province della regione.
3. La gestione del Centro di servizio regionale deve risultare da apposita convenzione
stipulata con il Comune competente per territorio.
Art. 16
Norma transitoria
1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di
volontariato iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 46 devono
chiedere conferma dell'iscrizione allegando la documentazione prevista dall'art. 4 della
presente legge.
2. Giunta regionale, sulla base della procedura di cui all'art. 4, comma 3, decide nei
successivi 30 giorni sull'iscrizione all'Albo. Le organizzazioni le cui domande risultano
accolte vengono iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 46.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene
considerata come domanda di nuova iscrizione.
4. Il periodo di due anni previsto dallo art. 8 della legge n. 266/1991, concernente le
agevolazioni fiscali, per le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo ai sensi del
comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore della predetta legge
n.266/1991.
. All'entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'art. 8, in attesa
dell'operatività dell'Albo previsto all'art. 4, possono essere stipulate con le
organizzazioni di volontariato iscritte da più di sei mesi nell'Albo di cui alla legge
regionale 05. 05.1990, n. 46.
Art. 17
Abrogazioni
1. La legge regionale 05.05.1990, n. 46 ed ogni altra disposizione legislativa in
contrasto con la presente legge sono abrogate.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui al l'art.
16 della legge finanziaria 1995, per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà
determinata in ciascuno esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio della
Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 19
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.