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storico)
LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 13
Agenzie di viaggio.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 apr. 1995, n. 40)
Art. 1
Finalità della legge
1. Con la presente legge, la Regione Calabria, in base all'art. 117 della
Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 17
maggio 1993, n. 217, e della convenzione internazionale relativa al controllo di viaggio
(C.C.V.) di cui al la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle
attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 2
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano tutte o parte
delle attività intese alla produzione e alla organizzazione di viaggi e soggiorni,
all'intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi, alla prenotazione e vendita di
titoli da trasporto ed in genere all'accoglienza dei turisti.
Art. 3
Attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo svolgono, in via esclusiva, congiuntamente o
disgiuntamente, le seguenti attività:
a) organizzazione e produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre,
fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi con o senza
vendita diretta;
b) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere,
organizzate da altre agenzie oppure di uno o più servizi separati che permettono di
effettuare un viaggio o soggiorno.
2. Le agenzie di viaggio e turismo possono essere autorizzate a svolgere anche le
operazioni concernenti:
a) prenotazione di posti, emissione e vendita di biglietti, anche a mezzo di
apparecchiature meccaniche o elettroniche per conto di imprese italiane o straniere,
esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo ed aereo;
b) assistenza alla clientela, mediante l'attività di accoglienza, trasferimento ed
accompagnamento da e per porti, aeroporti e stazioni, nonché l'orienta mento e
l'informazione anche di tipo culturale, geografico, tecnico;
c) organizzazione di escursioni e visite di città;
d) prenotazione ed emissione di propri ordinativi per servizi ricettivi, di ristorazione e
turistici in genere, rilasciato di lettere di credito e buoni di scambio utilizzabili in
Italia e all'estero
e) informazioni e pubblicità di iniziative turistiche anche organizzate da al tre
imprese;
f) raccolta di adesioni a viaggi e crociere anche organizzate da altre imprese
regolarmente autorizzate.
Art. 4
Attività complementari
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì, svolgere le seguenti
operazioni in quanto connesse all'esercizio professionale delle attività indicate
nell'articolo precedente:
a) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
b) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
c) prenotazione di autovetture di noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o
collettivo;
d) emissione e pagamento di assegni turistici, assegni circolari o altri titoli di credito
per viaggiatori, nonché cambio di valuta;
e) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a
garanzia di infortuni a viaggiatori e di danni a cose trasportate;
f) distribuzione e vendita di pubblicazioni relative al turismo;
g) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli ed altre manifestazioni;
h) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dalle agenzie di
viaggio nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.
Art. 5
Art. 6
Requisiti professionali del direttore tecnico
1. Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la
responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali o succursali, è
affidata ad un direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.
2. Il direttore tecnico deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze
professionali, in particolare in materia di amministrazione ed organizzazione di agenzie
di viaggio e turismo, di tecnica turistica, di legislazione e di geografia turistica e la
conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere, tra quelle maggiormente
diffuse.
Art. 7
Abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo
1. Per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e
turismo, è necessario il possesso del titolo di studio di licenza di scuola media
superiore o titolo equipollente.
2. Gli aspiranti in possesso del requisito suddetto, devono inoltrare alla Regione
Calabria - assessorato al turismo domanda di partecipazione all'esame di abilitazione che
si articola in due prove scritte ed una orale.
3. Le prove scritte vertono su:
a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
b) traduzione di un testo nelle due lingue straniere prescelte.
4. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché su:
legislazione turistica, geografia turistica, principi generali di diritto privato,
principi generali di diritto della navigazione marittima e aerea.
5. La domanda dovrà indicare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza di appartenenza;
d) luogo di residenza;
e) il titolo di studio posseduto;
f) le lingue straniere, fra quelle maggiormente diffuse, sulle quali l'aspirante intende
sostenere l'esame.
6. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. A
coloro che hanno superato l'esame viene rilasciato un attestato di abilitazione.
7. Gli interessati dovranno produrre all'assessorato regionale al turismo
certificazione relativa alle lettere b), c), d), e).
Art. 8
Commissione d'esame
1. Per l'esame di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione,
cosi' composta:
- il Dirigente regionale responsabile del Settore;
- un esperto di tecnica e geografia turistica;
- un esperto di materie giuridiche;
- un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'associazione di categoria più
rappresentativa.
2. Della commissione fanno parte, di volta in volta, membri aggiunti esperti in
ciascuna lingua straniera in relazione alle richieste d'esame.
3. Svolge le funzioni di segretariato un dipendente dell'assessorato regionale al
turismo.
4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in
carica per la durata di due anni e può essere riconfermata.
5. La commissione procede, tenendo conto delle richieste, ad indire una sessione
d'esame ogni sei mesi.
6. Ai componenti della commissione esaminatrice ed al segretario è corrisposto un
gettone di presenza per ogni giornata - seduta determinato in lire 80.000 lorde oltre il
rimborso delle spese di viaggio per i membri esterni se dovuto nel limite previsto per i
dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Art. 9
Albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo
1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione, sono
iscritti nell'albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, tenuto
ed aggiornato dall'assessorato al turismo della Regio ne Calabria.
2. I direttori tecnici già abilitati all'esercizio della professione in altre
regioni, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della Regione Calabria,
devono produrre domanda al la Regione - assessorato al turismo per la ricognizione della
loro qualità e per l'iscrizione nell'albo.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta
autorizzazione all'esercizio della professione.
4. I cittadini di paesi membri dell'Unione Europea potranno svolgere la professione
di direttore tecnico ed essere iscritti al relativo albo regionale previo accertamento dei
requisiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 392 del 23 novembre 1991.
5. L'albo dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo è pubblicato ogni
anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Art. 10
Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e
turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o succursali, è,
quindi, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono
soggetti ad autorizzazione regionale da concedersi con deliberazione della Giunta
regionale, previo nullaosta da parte degli organi di pubblica sicurezza che accertano il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del T.U. approvato con R.D.
18.06.1931, n. 733 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di
concessione regionale di cui al successivo articolo 13.
3. Per le persone fisiche o giuridiche straniere, l'autorizzazione di cui al 1°
comma del presente articolo è subordinata al rilascio dei nulla osta dello Stato ai sensi
dell'art. 58 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.
"Art. 10-bis
1. Le Agenzie di viaggio e
turismo possono, nella loro autonomia, provvedere nell’ambito territoriale
regionale, all’apertura di filiali o succursali della sede principale, previo
accertamento da parte delle competenti strutture regionali dei requisiti
inerenti alla idoneità dei locali in cui si intende condurre l’attività
d’impresa.
2. L’apertura delle suddette
filiali non è soggetta al pagamento di tasse di concessione regionale o di
cauzioni, né alla nomina di un Direttore tecnico."
Art. 11
Domanda per il rilascio della autorizzazione
1. Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre
domanda in carta legale alla Regione Calabria - assessore al turismo, indicando in essa:
a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero del legale rappresentante
nel caso di società;
b) le complete generalità e la cittadinanza italiana della persona che assume la
direzione tecnica dell'agenzia, se trattasi di persona diversa dal titolare;
c) le attività che intendono esercitare;
d) l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
e) il numero e la qualifica del personale che sarà impiegato nell'agenzia;
f) le attrezzature e l'organizzazione previste per la gestione dei servizi;
g) la qualità di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;
h) il possesso dei requisiti soggettive previsti dal T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di residenza e di cittadinanza del titolare e del direttore tecnico, se
trattasi di persona diversa dal titolare;
b) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma
costituite, con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;
c) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda, riguardante il titolare ovvero il legale rappresentante nel
caso di società;
d) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda, riguardante il direttore tecnico, se trattasi di persona
diversa dal titolare.
Art. 12
Denominazione dell'agenzia
1. Nella domanda di cui all'art. 11 deve essere indicata la denominazione
prescelta per l'agenzia.
2. La Regione Calabria tramite l'assessorato regionale al turismo, accerta che la
denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti
nel territorio nazionale, o comunque tale da ingenerare con fusione.
3. Non può essere adottata denominazione di frazioni, comuni e regioni italiane.
Art. 13
Autorizzazione
1. La Regione Calabria adotta il provvedimento autorizzativo all'apertura
dell'agenzia di viaggio e turismo, succursale o filiale, previo accertamento dei requisiti
soggettivi di cui alla lettera h) dell'art. 11 e previa acquisizione del parere della
organizzazione più rappresentativa degli organi di competenza che dovrà esprimersi in
merito entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine, il parere si da'
acquisito.
2. L'assessorato al turismo della Regione Calabria provvede a notificare allo
interessato il provvedimento di autorizzazione, con invito al versamento della tassa di
concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore, ed alla
costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art.14.
3. Trascorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento senza che
l'interessato abbia iniziato l'attività l'autorizzazione decade di diritto.
Art. 14
Deposito cauzionale
1. Entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'assessorato
regionale al turismo, e comunque prima dell'apertura dell'agenzia, il titolare deve
versare alla Tesoreria della Regione Calabria una cauzione anche in titoli di rendita
pubblica, esenti da vinco li intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore,
nella misura che va da un minimo di £. 2.000.000 ad un massimo di £. 200.000.000, in
relazione alle attività di cui viene rilasciata l'autorizzazione ed alla loro natura ed
entità.
2. Il disposto del comma precedente, modifica, conseguentemente, quanto stabilito
nel 3° comma della 2^ nota di cui al titolo 3° del tariffario allegato al la legge
regionale 25 agosto 1987,n.25.
3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa o rilasciata da organismi mutualistici o solidaristici fra
operatori che siano espressione delle associazioni di categoria.
4. In caso di mancato versamento del deposito cauzionale, entro i termini di cui al
primo comma, si procede alla sospensione dell'autorizzazione sino ad avvenuto adempimento.
5. L'importo della cauzione è soggetto ad eventuale revisione quinquennale con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo.
6. In caso di mancato versamento dell'integrazione del deposito cauzionale, entro
trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessorato regionale al turismo, si procede
alla sospensione della autorizzazione sino all'avvenuto adempi mento.
7. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo
svincolo della cauzione è concesso a domanda dell'interessato e non prima di 180 giorni
dalla data di cessazione del l'attività, con deliberazione della Giunta regionale, sempre
che siano state regolarizzate eventuali pendenze derivanti dall'esercizio dell'attività
medesima.
8. Il deposito cauzionale è dovuto nella misura del 50% di quella prevista nel
primo comma del presente articolo, solo per l'apertura di ciascuna succursale o filiale di
agenzia di viaggio e turismo operante nel territorio regionale.
Art. 15
Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne
deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'assessorato regionale al
turismo.
2. Il periodo di chiusura non può essere superiore a tre mesi nell'anno; è ammessa
una sola proroga, per non più di tre mesi, per comprovare gravi motivazioni, e viene
concessa con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato al
turismo.
3. Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma, o che
l'ufficio non sia riaperto, decorso il termine di proroga, la Giunta regionale, su
proposta dell'assessore al turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione.
Art. 16
Obblighi del direttore tecnico
1. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle
dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale, con carattere di continuità ed
esclusività ed è tenuto a stabilire la propria residenza in un Comune della Regione.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al primo comma, l'assessore
regionale al turismo propone alla Giunta regionale la sospensione dell'esercizio della
professione e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo regionale.
Art. 17
Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia
1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, sulla cui base è stata
rilasciata l'autorizzazione di cui allo art. 13 della presente legge, deve esse re
autorizzato, su proposta dell'assessore al turismo, con deliberazione della Giunta
regionale. A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato
all'assessorato regionale al turismo.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la
sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.
3. Nel caso di mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico nel termine
di sei mesi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può, altresì,
disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione nei
confronti del titolare qualora non provveda ad eliminare le inadempienze di cui al
precedente art. 14.
Art. 18
Elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo, le succursali e le filiali, autorizzate ai
sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito elenco regionale istituito presso
l'assessorato al turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. Nell'elenco sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia,
all'attività autorizzata, il nome e la ragione sociale del titolare e il nome del
direttore tecnico.
3. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 19
Redazione dei programmi di viaggio
1. I programmi, indirizzati al pubblico, concernenti viaggi e crociere, con o
senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggio e turismo
operanti sul territorio della Regio ne Calabria devono contenere, ai fini della loro
pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio e della crociera;
b) durata. Quando la durata del soggiorno è espressa in giorni, deve risultare
esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
c) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ad eventuale acconto da
versare all'atto dell'iscrizione;
d) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di
trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
e) termini per le iscrizioni;
f) termini e condizioni per le rinunce;
g) condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo con
esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della Convenzione
internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) del 23.04 .1970, ratificata con
legge 27.11.1977, n. 1084;
h) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo art. 21;
i) itinerario e destinazione.
2. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per
dettaglio ai programmi formulati in conformità del comma precedente. Il riferimento ai
programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.
3. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce
l'elemento di riferimento della promessa di servizi, ai fini dell'accertamento dell'esatto
adempimento. In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al presente articolo, la
Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione
ed infine alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Art. 20
Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio
1. Le agenzie di viaggio e turismo nel caso di pubblicazione e diffusione di
propri programmi di viaggio, debbono trasmettere all'assessorato regionale al turismo,
dieci giorni prima della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di
cui all'art. 19,per la verifica della conformità di questi alle disposizioni della
presente legge. In calce dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è
stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.
2. In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al 1° comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £.3.000.000 Le sanzioni sono
raddoppiate in caso di recidiva.
3. Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, la Giunta regionale, su pro posta
dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
Art. 21
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative
di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso
i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi,
nell'osservanza delle disposizioni previste in materia della convenzione internazionale
relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) dal la direttiva della Comunità Europea numero
90/314.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a lire 3.000.000.
3. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
4. Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, la Giunta regionale, su pro posta
dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
Art. 22
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per
finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare, sul
territorio regionale, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui agli
articoli 3 e 4 della presente legge, senza l'osservanza delle norme in questa contenute.
2. Per quanto disposto nel precedente comma, le associazioni ivi indicate, devono
dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai
bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi
esercenti attività imprenditoriale;
b) fruizione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo solo da parte degli
associati;
c) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della
personalità degli associati.
3. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini
dell'esercizio delle attività nello stesso indicate, devono trasmettere all'assessorato
regionale al turismo copia dello atto costitutivo e dello statuto.
4. Le associazioni medesime, prima di realizzare ogni singola iniziativa, devono
inviare all'assessorato regionale al turismo copia del programma relativo con
l'indicazione degli elementi di cui all'art. 19 della presente legge e con la dicitura che
trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati.
5. Le associazioni in ogni caso, devono osservare le prescrizioni di cui allo art.
21 in materia di garanzia assicurativa a tutela dei fruitori.
6. Per la partecipazione dei soggiorni, ai viaggi e alle crociere di cui al presente
articolo, l'iscrizione all'associazione organizzatrice, in qualità di socio, deve essere
di data anteriore a quella dell'effettuazione dei soggiorni dei viaggi e delle crociere.
7. I sodalizi e le associazioni possono organizzare ed effettuare senza scopo di
lucro e senza carattere di professionalità, previa autorizzazione della Giunta regionale,
gite occasionali, riservate esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non
abbiano durata superiore a tre giorni, viaggio compreso.
8. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza della prescrizione di cui
al 3° comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 1.000.000 a £. 3.000.000.
9. Nel caso di omesso invio all'assessorato regionale al turismo del programma di
viaggio di cui al 4° comma del presente articolo, e nel caso di infrazione alla
prescrizione in materia di garanzia assicurativa, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £.2.000.000.
10. L'inosservanza del disposto contenuto nel 7° comma del presente articolo,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.
1.000.000 a £. 2.000.000.Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
Art. 23
Uffici di biglietteria
1. L'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione,
operanti sul territorio nazionale, non è soggetta alla disciplina della presente legge.
Tali uffici sono abilitati esclusivamente all'emissione e alla vendita dei biglietti della
compagnia rappresentata.
2. Non sono ugualmente soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici di
biglietteria delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione lacuale e fluviale,
ove esistenti all'interno del territorio regionale.
Art. 24
Esercizio abusivo dell'attività
1. Salva l'applicazione delle norme pena li, chiunque intraprenda o svolga in
forma continuativa od occasionale le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente
legge, senza averne ottenuta l'autorizzazione prescritta o senza ave re assolto alla
relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria nella misura prevista dal 1° comma
dell'art.6 della legge regionale 25.08.1987, n. 25.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste specificatamente nei
singoli articoli della presente legge, l'esercizio di attività diverse da quel le per le
quali è stata ottenuta l'autorizzazione, comporta la sanzione pecuniaria da £. 5.000.000
a £. 2.000.000.
Art. 25
Uso della denominazione
1. La denominazione di "agenzia di viaggio e turismo" nonché le
corrispondenti in lingua straniera, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto
l'autorizzazione prevista dalla presente legge.
Art. 26
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo delle agenzie di viaggio e turismo sono
esercitate dall'assessorato regionale al turismo anche attraverso le A.P.T..
2. Le violazioni delle norme della presente legge, per le quali sono previste
sanzioni amministrative, sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello
Stato, anche dai funzionari dell'assessorato regionale al turismo e delle aziende di
promozione turistica appositamente rilasciate dal Presidente della Giunta regionale.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni, i processi verbali di accertamento devono
essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale che adotterà i relativi
provvedimenti.
Art. 27
Norma transitoria
1. I direttori tecnici abilitati, ai sensi del R.D.L. 23.11.1936, n. 2523, alla
conduzione di agenzie di Categoria A, non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione
di cui all'art. 7 della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica
dell'agenzia di viaggio e turismo.
2. Al fine dell'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 9, i direttori
tecnici di cui al precedente comma devo no presentare, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta
idoneità.
3. I direttori tecnici abilitati, ai sensi del richiamato R.D.L., alla conduzione di
agenzie di Categoria B e C devono superare, ai fini dell'iscrizione nello albo regionale,
un esame colloquio vertente sulle materie di cui all'art. 7 della presente legge. A tal
fine, la commissione di cui all'art. 8 fisserà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, un'apposita sessione d'esame.
4. Le agenzie di viaggio e turismo gia' operanti, ai sensi del R.D.L. 23.11.1936
n.2523, hanno l'obbligo di richiedere, entro il termine di 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10
in sostituzione della licenza di P.S..
5. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S., il
titolare della stessa è esonerato dall'obbligo di corrispondere una nuova tassa di
rilascio.
6. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione, deve contenere oltre alle complete
generalità del titolare e del direttore tecnico, l'esatta indicazione delle attività che
tali agenzie già esercitano o intendono esercitare, in relazione a quanto previsto dagli
articoli 3, 4 e 14 della presente legge.
7. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al 3° comma, dopo il rilascio della
autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S. vengono iscritte nell'elenco regionale di
cui al precedente art. 18.
8. Entro sei mesi dalla notifica della iscrizione nell'elenco regionale, l 'agenzia
deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50% della differenza
tra il deposito già effettuato all'atto del rilascio della autorizzazione di P.S. e
quello di cui al precedente art. 14, il restante 50% deve essere versato entro 18 mesi
dalla data del primo versamento.
9. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente artico lo,
comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data
dell'avvenuto adempimento.
Art. 28
1. All'onere derivante dall'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge
valutato per l'anno 1995 in £. 30.000.000 si provvederà con successivo provvedimento
normativo.
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