LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 12
Recepimento normativa decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni in materia concorsuale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 apr. 1995 n. 40)

Art. 1

1.  I componenti di organi di Governo ed elettivi, di organismi sindacali e di rappresentanza di dipendenti non possono far parte delle Commissioni di concorsi previste da disposizioni di leggi regionali e pertanto le stesse Commissioni devono intendersi integrate come stabilito dal successivo punto 2.

2.  Le Commissioni devono essere composte esclusivamente da tecnici o esperti, in terni o esterni all'Amministrazione, dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova.

Art. 2

1.  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.