LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 8
Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 apr. 1995, n. 36)Art. 11. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 560 risultino occupati senza titolo, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per la consegna, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite del reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a:
a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare è costituito da un'unica componente;
b) L. 42.000.000 se il nucleo familiare è costituito da due componenti;
c) L. 50.000.000 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di L. 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo.
Art. 21. La regolarizzazione è subordinata:
a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese;
b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di consegna.
Art. 31. Il periodo di occupazione effettiva., fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.