LEGGE REGIONALE 9 marzo 1995, n. 7
Partecipazione della Regione Calabria al Consorzio Cies - Centro di Ingegneria economico e Sociale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 marzo 1995, n. 26)

Art. 1
Finalità

1.  Per perseguire le finalità di cui al la legge 01.03.1986, n.64, in riferimento alla deliberazione CIPE del 29.12.86 che ha approvato il primo piano annuale attuativo del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno 1987/1989, ed alla legge regionale 12.11.1990, n. 58, la Regione Calabria è autorizzata a partecipare al consorzio Cies, Centro di Ingegneria Economico e Sociale costituito dall'Università della Calabria, dalla Società Pitagora S.p.A. (Gruppo Cerved) e da Maise Servizi s.r.l. il 07 .03.1989 e finalizzato, ai sensi ed agli effetti degli artt.2602 e ss. del C.c., alla realizzazione di un centro di ricerche e formazione nel campo dell'ingegneria economico-sociale con particolare riferimento alla problematica dell'innovazione.

Art. 2
Obiettivi del Consorzio

1.  Il Cies, Centro d'Ingegneria Economico e Sociale mira a:

a) dare impulso, attraverso una concentrazione di risorse umane, all'attività di formazione e ricerca nell'ambito del le attività economico-sociali mediante l'analisi dei processi innovativi e di sistema e la rilevazione di essi nella economia e nella società, valorizzando il ruolo delle imprese che operano in Calabria;

b) promuovere in Calabria, attraverso gli strumenti della formazione, della ricerca, dell'aggiornamento professionale e dell'esperienza pratica la cultura d'impresa;

c) favorire l'interscambio di esperienze progettuali, promuovendo flussi di informazione e di ricerca ed introducendo in Calabria i principi dell'innovazione con particolare riferimento alla politica dell'innovazione come approccio metodologico. Il Cies quindi diventa ente di supporto per lo studio, la ricerca, la progettazione, nonché centro per il monitoraggio delle attività regionali.

Art. 3
Programma operativo

1. I principi su esposti saranno svolti attraverso attività di:

1) Ricerca;

2) Formazione;

3) Istituzione di un Centro di monitoraggio e documentazione;

4) Attività di sperimentazione e sviluppo;

5) Progetti speciali.

Art. 4
Nomine della Regione nel Consorzio

1.  Alla Regione Calabria è riservata la nomina di un Vicepresidente e sono assegnate le quote di rappresentanza previste per gli altri membri consortili, al l'interno degli organi previsti.

Art. 5
Incompatibilità

1. Il Vicepresidente e gli altri componenti degli organi consortili di cui al l'articolo precedente sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale.

2. Ai fini dell'esame della comprovata esperienza professionale, i curriculum delle persone designate alla nomina devono essere presentati alla Segreteria Generale del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'elezione.

Art. 6
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.