LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 4
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.
(Pubbl. in Boll. Uff. 13 marzo 1995, n. 25)

Art. 1
Definizione

1. È attività ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla produzione di servizi per ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.

2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.

Art. 2
Finalità

1. La presente legge disciplina l'attività di gestione di esercizi ricettivi extralberghieri e di annessi servizi turistici e determina i criteri per la loro classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati.

Art. 3
Esercizi extralberghieri

1. Sono esercizi extralberghieri:

a) residenze di campagna;

b) case ed appartamenti per vacanza;

c) case per ferie;

d) case religiose di l'ospitalità;

e) centri soggiorno studi;

f) centri di vacanza per ragazzi;

g) ostelli per la gioventù;

h) rifugi escursionistici e di montagna;

i) affittacamere.

Art. 4
Residenze di campagna

1. Le residenze di campagna sono esercizi extralberghieri, dotati di camera con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. L'esercizio dell'attività ricettiva della residenza di campagna è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica, che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autentica a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;

c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;

d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC (Registro Esercenti Commercio) - Imprese turistiche di data non antecedente a 3 mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;

e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;

f) certificato o nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;

g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.

3. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale determinazione, particolari requisiti. Inoltre accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o di altro esercizio ricettivo cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.

4. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.

5. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dal l'Azienda di Promozione Turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.

6. Le residenze di campagna sono classificate in unica categoria, tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato A.

Art. 5
Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unita' abitative. Ciascuna unita' abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti per una permanenza minima di sette giorni e massima di tre mesi.

2. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi nel prezzo dell'alloggio:

- pulizia unita' abitative;

- fornitura di biancheria;

- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;

- manutenzione delle unita' abitative e degli arredi.

3. Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e di regolamenti comunali.

L'esercizio dell'attività ricettiva di case ed appartamenti per vacanze è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;

c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;

d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;

e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;

f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;

g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.

4. L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altro esercizio ricettivo in attività o ad altro esercizio cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.

5. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Agenzia, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale. sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.

6. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.

7. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria tenuto conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato B.

Art. 6
Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Art. 7
Case Religiose di L'ospitalità

1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate case religiose di l'ospitalità quelle caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offra, a pagamento, l'ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore 21,00 nella stagione autunno-inverno e alle ore 22,00 nella stagione primavera -estate.

2. A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n.222.

3. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza religiosa, ancorché possano esservi ammessi, mediante determinazione discrezionale di cui ne ha la responsabilità ospiti temporanei nella forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunità.

4. Resta fermo l'obbligo degli enti di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture da loro dipendenti.

Art. 8
Requisiti tecnici e igienico-sanitari

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

2. In particolare devono avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere da letto, mq 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti di ogni singolo Comune;

b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati.

c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più;

e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;

f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;

g) servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno.

Art. 9
Obblighi amministrativi

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Agenzia di Promozione Turistica, che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

b) dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da praticare;

c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;

d) dichiarazione dei periodi di apertura.

2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

Art. 10
Centri Soggiorno Studi

1. Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli esercizi ricettivi dedicati ad l'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

3. I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 03.0.1985, n. 26.

Art. 11
Obblighi Amministrativi

1. L'esercizio dell'attività ricettiva dei centri di soggiorno studi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Agenzia di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;

c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;

d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato d'iscrizione del legale rappresentante di un institore dallo stesso preposto;

e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;

f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;

g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'autorizzazione all'esercizio della attività può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità cui la stessa è destinata.

Art. 12
Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il pernottamento e un soggiorno non superiore a tre giorni dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

Art. 13
Centri di vacanza per ragazzi

1. Sono classificati centri di vacanza per ragazzi - quelli caratterizzati dal tipo della clientela - individuata di norma in ragazzi al di sotto dei 14 anni - aperti solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali finalizzati oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei centri di vacanza per ragazzi deve essere assicurata inoltre la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico nonché di personale medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per la necessita' di un pronto intervento.

Art. 14
Norme comuni per Ostelli per la gioventù e per Centri di vacanze per ragazzi

1. Negli ostelli per la gioventù e nei centri di vacanze per ragazzi deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture in spazi interni e/o aperti e servizi che consentano di perseguire le finalità proprie dell'esercizio.

2. I complessi possono essere, altresì dotati di particolari strutture e esercizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola calda, self-service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero globale dei posti letto.

3. Gli ostelli per la gioventù e i centri di vacanze per ragazzi devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali. In particolare devono avere:

a) camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune;

b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto, nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera;

d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;

e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili del Fuoco;

f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;

g) servizio telefonico ad uso comune. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione;

b) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare;

c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;

d) dichiarazione dei periodi di apertura.

4. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonché a coloro che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

Art. 15
Rifugi Escursionistici e di Montagna

1. Sono rifugi escursionistici e di montagna le strutture idonee ad offrire l'ospitalità e ristoro in zone isolate.

2. I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e da enti associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.

3. I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

4. In particolare dispongono di:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;

e) cassette di pronto soccorso;

f) telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio-telefono o similari.

5. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 4, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico sanitari.

6. I rifugi escursionistici e di montagna devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzato anche per il consumo di alimenti e bevande.

7. L'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria espletata dall'Azienda di Promozione Turistica.

Alla domanda di autorizzazione è allegato un prospetto esterno, una planimetria dei locali ed una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato che indica: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, dichiarazione dell'attrezzatura della tariffa da praticare, dichiarazione dei periodi d'apertura.

8. L'Azienda di Promozione Turistica accerta che il custode sia a conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed a posti di soccorso più vicini e che sia in possesso delle cognizioni necessarie per effettuare un primo intervento di soccorso.

Art. 16
Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano l'ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.

2. Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacita' ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.

3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.

4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.

5. Gli affittacamere sono classificati in unica categoria, tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C.

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

7. L'esercizio dell'attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce le seguente documentazione:

a) domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) planimetria dell'immobile;

c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'istruttoria per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la propria tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa.

8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività rilasciata dal Comune, deve indicare:

a) generalità del dichiarante;

b) numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;

c) numero dei posti letto;

d) servizi igienici a disposizione degli ospiti.

9. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.

Art. 17
Compatibilità Urbanistica

1. Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri, disciplinati dalla presente legge, devono essere autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.

2. Gli interventi di cui al comma precedente, qualora riguardino il recupero e la riqualificazione di edifici o complessi edilizi esistenti nelle zone omogenee A, D, E, F di cui al D.M. 2 aprile 1968, cosi' come definite negli strumenti urbanistici comunali, sono attuati esclusivamente previa approvazione di piano particolareggiato esecutivo di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 o piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 18
Disciplina Tributaria

1. L'autorizzazione per l'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui ai Decreti legislativi 22.06.1991, n. 230 e 23.01.1992, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni statali e regionali.

2. Per gli adempimenti di cui al punto 1 i seguenti esercizi, ai soli fini tributari, sono equiparati:

a) le residenze di campagna alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

b) i centri soggiorno studi - le case ed appartamenti per vacanze - i rifugi escursionistici e di montagna - le case religiose di l'ospitalità - alle "case per ferie";

c) i centri di vacanza per ragazzi agli "ostelli per gioventù".

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. Il periodo di validità della classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri scade il 31.12.1998.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la competente Azienda di Promozione Turistica provvede a richiedere ed acquisire dai titolari o gestori delle aziende ricettive extralberghiere, già autorizzate ai sensi della precedente normativa, la documentazione integrativa ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

* ALLEGATO A *

Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle residenze di campagna:

Buono stato di conservazione dell'immobile;

Arredamento delle unita' abitative funzionale e di buona fattura;

Servizio di ricevimento;

Cambio biancheria - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;

Pulizia unita' abitative - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana a cura del gestore;

Un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti letto non serviti da bagno privato;

Chiamata di allarme in ogni bagno;

Accessori dei bagni, riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici;

Riscaldamento in tutto l'esercizio;

Sistemazione delle unita' abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti;

Una linea telefonica esterna ad uso comune;

Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno;

Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali;

Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla tabella allegato B.

* ALLEGATO B *

Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi di case e appartamenti per vacanze:

Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile;

Arredamento delle unita' abitative funzionale e di buona fattura composto da:

- letto;

- comodino per letto con lampada;

- una sedia per letto;

- armadio;

- tavolo da pranzo con sedie;

- divano;

- cucinino o angolo di cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili.

Servizi di ricevimento;

Fornitura di biancheria da letto e da bagno;

Pulizia delle unita' abitative;

Bagno completo per ogni unita' abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente;

Chiamata di allarme;

Fornitura costante di energia elettrica;

Riscaldamento in tutto l'esercizio;

Linea telefonica esterna per uso comune;

Cassetta medica di pronto soccorso.

* ALLEGATO C *

C1) Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi di affittacamere (camere mobiliate):

Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;

Arredamento funzionale composto da:

- letto per persona;

- comodino per letto con lampada;

- tavolo;

- sedia per letto;

- armadio;

- specchio con presa corrente;

- cestino rifiuti.

Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda;

Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;

Riscaldamento;

Fornitura costante di energia elettrica.

C2) Requisiti minimi obbligatorie per la classificazione degli esercizi di affittacamere (appartamenti mobiliati)

1.Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile;

2.Arredamento dell'unità abitativa funzionale e di buona fattura composto da :

letto;

comodino per letto con lampada;

una sedia per letto;

armadio;

tavolo da pranzo con sedie;

divano:

cucinino o angolo cottura composta da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili.

3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente;

4. Chiamata di allarme in ogni bagno;

5. Fornitura costante di energia elettrica;

6. Riscaldamento.