(Vedi testo storico)
(LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 3
Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai
sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n.
41/86
e n. 16/89.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 marzo 1995, n. 24)
Art. 1
1. Ai Comuni
"e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei
parchi" sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione
paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/8 per tutti gli interventi ricadenti
nelle zone A, B ed E ai sensi del D.M. 1444/68, degli strumenti urbanistici generali
vigenti.
2. Alle Province
"e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei
parchi" sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione
paesistica per interventi ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui allo art. 8 successivo.
Art. 2
1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano
l'autorizzazione paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine
alla conformitā, con gli strumenti urbanistici approvati, dei con tenuti del progetto,
della descrizione dello stato dei luoghi e delle motivazioni che giustifichino o meno
l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico ambientale.
Art. 3
1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio del
l'autorizzazione paesistica č la seguente:
a) richiesta di autorizzazione paesistica;
b) stralcio del documento urbanistico vigente con relativa norma di attuazione;
c) quattro copie di elaborati grafico-progettuali redatti in congrua scala, debitamente
firmati da tecnici e consistenti in:
1) planimetria generale al 500, debitamente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200
metri circostante con l'indicazione dei fabbricati esistenti e delle relative altezze,
viabilitā, piazze;
2) planimetria particolareggiata in scala 1.200 esaurientemente quotata;
3) piante, sezioni e prospetti;
4) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi
interessati dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nello ambiente;
5) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura agli intonaci,
agli infissi e tinteggiature esterne e alle ringhiere;
6) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;
7) esauriente documentazione fotografica.
Art. 4
1. Le richieste di autorizzazione paesistica inoltrate all'Assessorato ai Beni
Ambientali ai sensi della L.R. n. 41/86 e non ancora
definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vanno
riproposte al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del
precedente art. 1 ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente legge.
Art. 5
1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare
l'autorizzazione paesistica osservano i termini e le procedure previste dallo art. 1 della
legge n. 431/85.
2. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, entro 10 giorni dal
completamento del procedimento, trasmettono n. 2 copie di progetto con relativa
autorizzazione alla Soprintendenza B.A.A.A.C.. Una copia e' trasmessa all'Assessorato
regionale ai Beni Ambientali. Una copia e' depositata presso i rispettivi uffici tecnici.
3. La concessione edilizia potrā essere rilasciata decorso il termine di sessanta giorni
riservato dalla legge n. 431/ 85 al Ministero Beni Culturali ed Ambientali per intervenire
sull'autorizzazione rilasciata con provvedimento di annullamento.
4. I progetti difformi dagli strumenti urbanistici vigenti, sono restituiti dal Comune o
dalla Provincia agli interessati.
Art. 6
1. Le Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo
regolamento di applicazione e successive modificazioni, continuano ad esercitare le
funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/77, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla
definitiva disciplina delle commissioni medesime.
2. I membri che sono venuti o vengono a mancare per dimissioni o per qualsiasi altra causa
sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione
della Giunta medesima.
3. Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 1497/39, la azienda di
promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13,
competente per territorio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'
interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente.
4. L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge
n. 1497/39, la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, sono assunte con
deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare
Art. 7
1. Per gli interventi di opere pubbliche di interesse comunale che ricadono fuori delle
zone A, B ed E, la relativa autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal Presidente
dell'Amministrazione Provinciale come previsto dall'articolo 1.
2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale il rilascio del
l'autorizzazione paesistica e' delegato alle Province.
Art. 8
1. Per le attivitā di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443,
l'autorizzazione paesistica, e' rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato
regionale ai Beni Ambientali.
2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale l'autorizzazione paesistica
e' rilasciata dall'Assessorato ai Beni Ambientali.
3. Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni,
l'Assessore regionale ai Beni Ambientali, promuove una conferenza di servizi ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14 della legge 241/1990.
4. L'Assessorato regionale ai Beni Ambientali dā immediata comunicazione al Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali - tramite la Soprintendenza territorialmente competente o
con le diverse modalitā che il Ministero dovesse determinare in futuro - delle
autorizzazioni rilasciate, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione.
Art. 9
Art. 10
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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