LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 28
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/ 1996 della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 dicembre 1994, n. 17)

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 2, della legge regionale 09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 6111105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 - è ridotta a lire 400.000.000.

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 3314201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 - è ridotta a lire 3.000.000.000.

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 33, comma 3, della legge regionale 09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 6124207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 - è ridotta di lire 507.300.000.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 5123206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 - è ridotta di lire 190.000.000.

5. Per le iniziative di cui alla legge regionale 17.08.1984, n. 20 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 190.000.000, allocata al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994.

6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 5223208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 - è ridotta di lire 1.800.000.000.

7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 24.06.1986, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.800.000.000, allocata al capitolo 5123209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994.

Art. 2

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della Società' di gestione per l'aeroporto dello Stretto "SOGAS S.p.A." - ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19.11.1982, n. 15 e dell'art. 16, lettera q) dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 750.000 .000, allocata al capitolo 2222207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità' degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione Europea - attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "Orientamento" - e previsti dai "Programmi Operativi" nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria, la Giunta regionale e le strutture regionali responsabili dell'attuazione del Quadro Comunitario medesimo sono tenute ad applicare le disposizioni con tenute nella decisione (94/342/CE) della Commissione europea.

2. I Programmi Operativi, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994 /1999 per la Calabria, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, esauriscono la fase programmatoria prevista dalle leggi regionali di settore.

3. In deroga anche ad eventuali norme previste dalle leggi regionali di settore, i piani o programmi di attuazione dei programmi operativi, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994 /1999 per la Calabria, sono di esclusiva competenza della Giunta regionale. La Giunta regionale è tenuta, alla fine di ciascun quadrimestre, ad informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei Programmi Operativi sui motivi di eventuali ritardi e sui rimedi che intende adottare.

4. In sede di attuazione dei Programmi Operativi, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria, la Giunta regionale, al fine di evitare immobilizzazione di risorse e ritardi nella realizzazione, è tenuta a finanziare esclusivamente progetti esecutivi o che divengano tali entro i due mesi successivi alla comunicazione di finanziamento da parte dell'Amministrazione e che comunque entro i sei me si dalla comunicazione stessa siano dotati di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per la realizzazione dell'intervento, pena la per dita del finanziamento concesso.

5. Su ogni proposta di deliberazione di impegno di spesa, sottoposta alla Giunta regionale e concernente l'attuazione dei "Programmi Operativi" nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994 /1999 per la Calabria, deve essere richiesto - a cura della Segreteria della Giunta regionale medesima - il parere, da inserire nella deliberazione stessa, in ordine alla sola regolarità' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del responsabile degli interventi CEE sotto il profilo del rispetto dei regolamenti e delle decisioni degli Organi Comunitari.

Art. 4

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei "Programmi Operativi", nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria - ammontanti a complessive lire 1.303.493.120.000 nel triennio 1994/1996 - si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:

- quanto a £. 172.576.950.000 con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo), iscritte al capitolo 2316101 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/1996;

- quanto a £. 29.568.100.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'art. 25 della legge 21.12 .1978, n. 845, iscritte al capitolo 2316102 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994 /1996;

- quanto a £. 13.173.400.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge 16.04. 1987, n. 183, iscritte al capitolo 2316 103 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/ 1996;

- quanto a £. 484.178.900.000 con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), iscritte al capitolo 2316201 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/1996;

- quanto a £. 170.129.990.000 con risorse derivanti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia), iscritte al capitolo 2316203 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/1996;

- quanto a £. 355.193.961.000 con risorse derivanti dalla delibera CIPE 13. 04.1994, punto 1), iscritte al capitolo 2316202 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994 /1996;

- quanto a £. 45.745.033.500 con risorse derivanti dall'art. 1, terzo comma, della legge 01.03.1986, n.64, iscritte ai capitoli 2134209, 2134210 e 52342 01 della spesa del bilancio 1994 che vengono rispettivamente ridotti di lire 745.033.500, lire 32.000.000.000 e lire 13.000.000.000;

- quanto a £. 12.226.785.500 con risorse proprie regionali iscritte ai capitoli 3314201, 6124207, 7001202 e 8010 305 della spesa del bilancio 1994 che vengono rispettivamente ridotti di lire 3.000.000.000, lire 507.300.000, lire 4.030.235.500 e lire 4.689.250.000;

- quanto a £. 20.700.000.000 con risorse proprie regionali iscritte nella parte spesa del bilancio pluriennale 1994/1996 al programma 3314 (capitolo 3314201), che viene ridotto di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996, e al settore 7010 (capitolo 7001202), che viene ridotto di lire 8.500.000.000 per l'anno 1995 e di lire 10.200.000.000 per l'anno 1996.

2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata - in relazione ai canali di finanziamento, al programma, ai sottoprogrammi, alle misure, ai capitoli e alle leggi organiche - è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di variazione al bilancio di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/ 1996, adottata ai sensi dell'art. 11bis della legge regionale 22.05.1978, n. 5, come modificato dall'art. 50 della legge regionale 20.05.1991, n. 8.

Art. 5

1. All'art. 76 della legge regionale 28. 03.1975, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"Il diritto alla liquidazione dei crediti retributivi nell'ammontare corrispondente a quello dovuto per la qualifica riconosciuta con la delibera d'inquadramento o di nuovo inquadramento, si intende maturato dal giorno successivo alla scadenza del termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel caso in cui la delibera sia emanata dopo la suddetta scadenza".

2. Sui crediti di cui all'art. 76 della legge regionale 28.03.1975, n. 9, cosi' come emandato con il precedente comma 1 vanno liquidati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali per il periodo che intercorre tra il termine di maturazione dei crediti e la data di effettiva ed integrale corresponsione del le somme ai singoli dipendenti.

3. Ai dipendenti già' inquadrati, che non hanno percepito la rivalutazione e gli interessi, di cui al precedente comma 2, è attribuita una tantum una somma pari a quanto avrebbe dovuto essere loro corrisposto a quel titolo, dedotte le somme già' eventualmente percepite come acconto o come pagamento parziale.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con i fondi stanziati nei capitoli 1003101 e 1003112 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio 1994.

Art. 6

1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 09.09.1994, n. 19, è sostituito dal seguente:

"I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale e secondo i criteri della stessa fissati, alla Comunità' montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, Limbadi, San Luca, Plati', Nardodipace e agli altri Comuni da individuare con la medesima deliberazione quale contributo per i Comuni che hanno deliberato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 25 della legge 24.04.1989, n. 144, ai fini del finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione e, per i rimanenti comuni, quale contributo al cofinanziamento di progetti aventi le anzidette finalità.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.