LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 28
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/ 1996 della
Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 dicembre 1994, n. 17)
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 2, della legge regionale
09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 6111105 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994 - è ridotta a lire 400.000.000.
2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 13, comma 1, della legge regionale
09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 3314201 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994 - è ridotta a lire 3.000.000.000.
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 33, comma 3, della legge regionale
09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 6124207 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994 - è ridotta di lire 507.300.000.
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 23, comma 2, della legge regionale
09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 5123206 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994 - è ridotta di lire 190.000.000.
5. Per le iniziative di cui alla legge regionale 17.08.1984, n. 20 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 190.000.000, allocata al capitolo 5151211
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994.
6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 29, comma 1, della legge regionale
09.09.1994, n. 19 - allocata al capitolo 5223208 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994 - è ridotta di lire 1.800.000.000.
7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 24.06.1986, n. 26 e successive modifiche
ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire
1.800.000.000, allocata al capitolo 5123209 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994.
Art. 2
1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del
capitale sociale della Società' di gestione per l'aeroporto dello Stretto "SOGAS
S.p.A." - ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 19.11.1982, n. 15 e dell'art.
16, lettera q) dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di
lire 750.000 .000, allocata al capitolo 2222207 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1994.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 1.
Art. 3
1. Al fine di garantire un'adeguata informazione e pubblicità' degli interventi
regionali cofinanziati dall'Unione Europea - attraverso il Fondo europeo di sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia, sezione "Orientamento" - e previsti dai "Programmi
Operativi" nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria,
la Giunta regionale e le strutture regionali responsabili dell'attuazione del Quadro
Comunitario medesimo sono tenute ad applicare le disposizioni con tenute nella decisione
(94/342/CE) della Commissione europea.
2. I Programmi Operativi, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994 /1999 per la
Calabria, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art.
16 dello Statuto, esauriscono la fase programmatoria prevista dalle leggi regionali di
settore.
3. In deroga anche ad eventuali norme previste dalle leggi regionali di settore, i piani o
programmi di attuazione dei programmi operativi, nell'ambito del Quadro Comunitario di
Sostegno 1994 /1999 per la Calabria, sono di esclusiva competenza della Giunta regionale.
La Giunta regionale è tenuta, alla fine di ciascun quadrimestre, ad informare il
Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei Programmi Operativi sui motivi di
eventuali ritardi e sui rimedi che intende adottare.
4. In sede di attuazione dei Programmi Operativi, nell'ambito del Quadro Comunitario di
Sostegno 1994/1999 per la Calabria, la Giunta regionale, al fine di evitare
immobilizzazione di risorse e ritardi nella realizzazione, è tenuta a finanziare
esclusivamente progetti esecutivi o che divengano tali entro i due mesi successivi alla
comunicazione di finanziamento da parte dell'Amministrazione e che comunque entro i sei me
si dalla comunicazione stessa siano dotati di tutte le autorizzazioni richieste dalla
vigente normativa per la realizzazione dell'intervento, pena la per dita del finanziamento
concesso.
5. Su ogni proposta di deliberazione di impegno di spesa, sottoposta alla Giunta regionale
e concernente l'attuazione dei "Programmi Operativi" nell'ambito del Quadro
Comunitario di Sostegno 1994 /1999 per la Calabria, deve essere richiesto - a cura della
Segreteria della Giunta regionale medesima - il parere, da inserire nella deliberazione
stessa, in ordine alla sola regolarità' tecnica e contabile, rispettivamente del
responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del
responsabile degli interventi CEE sotto il profilo del rispetto dei regolamenti e delle
decisioni degli Organi Comunitari.
Art. 4
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei "Programmi
Operativi", nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria
- ammontanti a complessive lire 1.303.493.120.000 nel triennio 1994/1996 - si fa fronte
con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a £. 172.576.950.000 con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo),
iscritte al capitolo 2316101 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994 e
pluriennale 1994/1996;
- quanto a £. 29.568.100.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto
dall'art. 25 della legge 21.12 .1978, n. 845, iscritte al capitolo 2316102 dell'entrata
dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994 /1996;
- quanto a £. 13.173.400.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto
dall'art. 5 della legge 16.04. 1987, n. 183, iscritte al capitolo 2316 103 dell'entrata
dei bilanci di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/ 1996;
- quanto a £. 484.178.900.000 con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale), iscritte al capitolo 2316201 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale
1994 e pluriennale 1994/1996;
- quanto a £. 170.129.990.000 con risorse derivanti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e di Garanzia), iscritte al capitolo 2316203 dell'entrata dei bilanci di
previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/1996;
- quanto a £. 355.193.961.000 con risorse derivanti dalla delibera CIPE 13. 04.1994,
punto 1), iscritte al capitolo 2316202 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1994
e pluriennale 1994 /1996;
- quanto a £. 45.745.033.500 con risorse derivanti dall'art. 1, terzo comma, della legge
01.03.1986, n.64, iscritte ai capitoli 2134209, 2134210 e 52342 01 della spesa del
bilancio 1994 che vengono rispettivamente ridotti di lire 745.033.500, lire 32.000.000.000
e lire 13.000.000.000;
- quanto a £. 12.226.785.500 con risorse proprie regionali iscritte ai capitoli 3314201,
6124207, 7001202 e 8010 305 della spesa del bilancio 1994 che vengono rispettivamente
ridotti di lire 3.000.000.000, lire 507.300.000, lire 4.030.235.500 e lire 4.689.250.000;
- quanto a £. 20.700.000.000 con risorse proprie regionali iscritte nella parte spesa del
bilancio pluriennale 1994/1996 al programma 3314 (capitolo 3314201), che viene ridotto di
lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996, e al settore 7010 (capitolo
7001202), che viene ridotto di lire 8.500.000.000 per l'anno 1995 e di lire 10.200.000.000
per l'anno 1996.
2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata - in relazione ai canali di
finanziamento, al programma, ai sottoprogrammi, alle misure, ai capitoli e alle leggi
organiche - è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di variazione al
bilancio di previsione annuale 1994 e pluriennale 1994/ 1996, adottata ai sensi dell'art.
11bis della legge regionale 22.05.1978, n. 5, come modificato dall'art. 50 della legge
regionale 20.05.1991, n. 8.
Art. 5
1. All'art. 76 della legge regionale 28. 03.1975, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
"Il diritto alla liquidazione dei crediti retributivi nell'ammontare corrispondente a
quello dovuto per la qualifica riconosciuta con la delibera d'inquadramento o di nuovo
inquadramento, si intende maturato dal giorno successivo alla scadenza del termine di sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel caso in cui la delibera sia emanata
dopo la suddetta scadenza".
2. Sui crediti di cui all'art. 76 della legge regionale 28.03.1975, n. 9, cosi' come
emandato con il precedente comma 1 vanno liquidati la rivalutazione monetaria e gli
interessi legali per il periodo che intercorre tra il termine di maturazione dei crediti e
la data di effettiva ed integrale corresponsione del le somme ai singoli dipendenti.
3. Ai dipendenti già' inquadrati, che non hanno percepito la rivalutazione e gli
interessi, di cui al precedente comma 2, è attribuita una tantum una somma pari a quanto
avrebbe dovuto essere loro corrisposto a quel titolo, dedotte le somme già' eventualmente
percepite come acconto o come pagamento parziale.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con i fondi stanziati nei
capitoli 1003101 e 1003112 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo
all'esercizio 1994.
Art. 6
1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 09.09.1994, n. 19, è sostituito
dal seguente:
"I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono
destinati, con delibera della Giunta regionale e secondo i criteri della stessa fissati,
alla Comunità' montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in
Fiore, Tropea, Limbadi, San Luca, Plati', Nardodipace e agli altri Comuni da individuare
con la medesima deliberazione quale contributo per i Comuni che hanno deliberato il piano
di risanamento ai sensi dell'art. 25 della legge 24.04.1989, n. 144, ai fini del
finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione e, per i rimanenti comuni, quale
contributo al cofinanziamento di progetti aventi le anzidette finalità.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.