Art. 1
(Istituzione e composizione)
1. È costituita una Commissione consiliare per le riforme istituzionali.
2. La Commissione è composta dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti nel Consiglio
regionale, rispettando il criterio della proporzionalità.
3. La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei
Gruppi.
Art. 2
(Finalità)
1. La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio regionale i provvedimenti che
si ritengono utili e necessari per:
a) partecipare al processo di riforma dell'ordinamento regionale;
b) approvare un nuovo Statuto ed i relativi regolamenti di attuazione;
c) partecipare alla riforma del sistema elettorale regionale e ad elaborare un progetto di
legge di attuazione coerente con le peculiarità sociali e culturali della Regione.
Art. 3
(Organizzazione)
1. La Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed elegge nel
proprio seno l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal
Segretario.
2. Per il funzionamento della Commissione valgono le norme del regolamento interno del
Consiglio regionale.
3. Il Presidente della Commissione ha diritto all'indennità prevista per il Presidente
della Commissione per il piano di sviluppo regionale dalla legge regionale 10.11.1972, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione hanno diritto all'indennità
prevista per i Segretari del Consiglio nella misura stabilita dalla legge regionale
10.11.1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
(Personale e strutture)
1. All'attribuzione di personale dei ruoli regionali, di locali ed attrezzature e
quanto altro necessario per il funzionamento della Commissione, provvede l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, facendo gravare la relativa spesa sui fondi già iscritti nel
bilancio del Consiglio per l'anno in corso che presenta la necessaria disponibilità.
Art. 5
(Durata)
1. La Commissione formula le proprie proposte definitive al Consiglio entro 150 giorni
dalla data del suo insediamento.
2. È facoltà del Presidente del Consiglio prorogare tale termine non oltre i 60 giorni.
Art. 6
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.