LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 20
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994/1996.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 settembre 1994, n. 90)
Art. 1
(Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in L. 15.284.489.997.209 lo stato di previsione di competenza
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge
(tabella A - 2ø colonna).
2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno1994.
3. È approvato in L. 15.284.489.997.209 lo stato di previsione di competenza della spesa
della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella B - 3ø
colonna).
4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello
stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in L. 17.893.766.109.196lo stato di previsione di
cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge
(tabella A - III colonna).
2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno
1994.
3. È approvato in L. 17.407.230.070.105 lo stato di previsione di cassa della spesa della
Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge (tabella B - IV colonna).
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato
di previsione di cui al comma precedente.
Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio
di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente
legge.
Art. 4
(Classificazione dell'entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art 24 della
legge regionale 22.05.1978, n.5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e
con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della
legge regionale 22.05.1978, n.5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di
programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel
relativo stato di previsione (tabella B).
Art. 5
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli
anni 1994/1996 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4della legge regionale
22.05.1978, n. 5.
Art. 6
(Residui perenti)
1. È autorizzata l'iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa
regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione
amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1993 a norma dell'art. 68 - quarto comma -
della legge regionale 22.05.1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai
creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1994.
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a
complessive L. 1.725.855.815.029 di cui L. 181.039.555.961 di parte corrente e L.
1.544.816.259.068 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo
finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).
3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di
spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai
creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai
documenti necessari per l'emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 7
(Spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della
legge regionale 22.05.1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente
legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme
dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di
bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22.05.1978, n.
5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso
dell'esercizio finanziario 1994 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per
l'esercizio medesimo in lire 250 miliardi. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di
cui al capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è
disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Art. 9
(Spese impreviste)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di
somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non
compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 7, nonché ai nuovi
capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale
22.05.1978, n. 5.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente,
iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro 15 giorni dalla loro
adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 10
(Variazioni al bilancio)
1. In conformità dell'art. 36 - primo comma - della legge regionale 22.05.78, n. 5 la
Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio con proprie
deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio
occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate
a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano
tassativamente regolate dalle leggi.
2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è autorizzato il Comitato esecutivo
dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) ed i Consigli di
amministrazione dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) e
dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) per le assegnazioni dello Stato o
della Regione destinate a spese inerenti a scopi specifici tassativamente regolate dalla
legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.
3. In corrispondenza di maggiori o minori accertamenti di entrate nei capitoli per
contabilità speciali e nei capitoli 1101105 - 1102101 - 1102102 -3101102- 3601103 -
3601105 - 3602104 - 3602106 e 3702102 dello stato di previsione dell'entrata, possono,
mediante deliberazione della Giunta regionale, da comunicarsi entro 15 giorni al
Consiglio, apportasi le relative variazioni al bilancio, in entrata e in uscita, al fine
di garantire una corrispondenza tra risorse acquisite ed impiegate.
4. La somma di L. 8.662.918.320 - iscritta al capitolo 2102225 dell'entrata ed assegnata
alla Regione con delibere CIPE del 13.07.1993 e 30.11.1993 per il finanziamento a saldo
delle rate di ammortamento di mutui, dalla sesta alla decima, in scadenza nel periodo
1986-1990, contratti ai sensi dell'art. 18 della legge 27.12.1977, n. 984 - è destinata
ad incrementare per lire 2.936.752.497 e per L. 5.726.165.823 rispettivamente gli
stanziamenti dei capitoli 8045303 e 8045304 della spesa, sui quali sono state
impropriamente imputate le medesime rate di ammortamento scadute tempo per tempo.
5. In deroga a quanto previsto dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 05.08.1992, n.
12 ed in attesa dell'esame del disegno di legge di modifica della medesima legge
regionale, in discussione al Consiglio regionale, i bilanci di previsione per l'esercizio
finanziario 1994 relativi agli enti strumentali della Regione - approvati con il
successivo art. 13 della presente legge - non sono soggetti al controllo preventivo del
Comitato regionale di controllo. Restano soggetti al controllo preventivo di legittimità
da parte del Comitato regionale di controllo le sole variazioni al bilancio che la legge
regionale 22.05.1978, n. 5, estesa agli enti strumentali della Regione, consente di
effettuare con atti amministrativi da approvarsi da parte dei propri organi deliberanti.
Art. 11
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per
l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli
iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in
quanto applicabile.
Art. 12
(Esercizio finanziario)
1. In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge
regionale 22.05.1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1994 scade il 31 dicembre ed a tale
data è disposta la chiusura dei relativi conti.
Art. 13
(Allegati al bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi incorso di adozione
che si finanziano coni fondi globali;
- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;
- Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art 26 della
legge regionale 22.05.1978, n.5
- Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dello art. 25,
ultimo comma, della legge regionale 22.05.1978, n. 5;
- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la
disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai
sensi dell'art.16 - terzo comma - della legge regionale 22.05.1978, n. 5;
- Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione
Calabria), il bilancio dello ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) ed
il bilancio dello EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per
l'anno 1994, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22.05.1978, n. 5.
Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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