(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 19
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione Calabria - Legge Finanziaria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 settembre 1994, n. 90)

RUBRICA I
Servizi generali

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.04.1983, n. 13: "Norme per l 'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 400.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 08.08.1988, n. 20: "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50.000.000.

3. A valere sullo stanziamento del capitolo 1003106 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è autorizzata la spesa allo stesso titolo inerente agli anni precedenti, entro la somma massima di L. 500.000.000, fermo rimanendo l'obbligo di contenere la spesa inerente all'esercizio finanziario 1994 entro i limiti dello stanziamento complessivo del bilancio stesso.

Art. 2

1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16.03.1990, n.15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è prevista per l'anno 1994, salvo variazioni, il lire 8.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 06.03.1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 05.08.1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista per l'anno 1994, salvo variazioni, in L. 17.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107.

Rubrica II
Territorio

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14.03.1985, n. 9: "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è autorizzata per il biennio 1995/1996 la spesa complessiva di L. 600.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 48: "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario1994 la spesa di L. 300.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 52: "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 120.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17.04.1990, n. 24: "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 4

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. "Azienda forestale della Regione Calabria" - ai sensi dell'art.35, secondo comma, lett. b), della legge regionale 19.10.1992, n. 20 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 2.500.000.000.

2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 32: "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 50.000.000.

3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società "Stretto di Messina S.p.A." - ai sensi dell'art. 1 della legge 17.12.1971, n.1158 e dell'art. 16, lett. q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 7.728.710.000.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24.03.1982, n. 7: "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 137.653.348.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10.04.1981, n. 151.

2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28.03.1985, n. 14: "Diritto delibera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 38: "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 500.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11.07.1983, n. 23: "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250.000.000.

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29.01.1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31.05.1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10.03.1988, n. 5: "Norme in materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 5.000.000.000.

3. "I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, e secondo i criteri dalla stessa fissati, alla comunità montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, San Luca, Platì, Nardodipace e agli altri Comuni da individuare con la medesima deliberazione, quale contributo, per i Comuni che hanno deliberato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, ai fini del finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione , per i rimanenti Comuni, quale contributo al finanziamento di progetti aventi le anzidetti finalità."

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12.04.1990, n. 21: "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario1994 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 7

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16.04.1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni: "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il biennio 1995/1996 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

RUBRICA III
Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25.05. 1987, n. 15: "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19.04.1985, n. 17: "Norme in materia di biblioteche di enti locali odi interesse locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 per la spesa di L. 1.500.000.000.

3. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art.8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26.01.1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul capitolo 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19.04.1985, n. 16: "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 3.000.000.000.

5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 4, è autorizzata la concessione di un contributo - il cui importo è da determinarsi in sede di definizione del piano previsto dalla stessa normativa da destinare alle bande musicali cittadine, composte da almeno 25 componenti, regolarmente costituite e la cui organizzazione ed attività sia disciplinata da apposito statuto.

6. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 4, la somma complessiva di lire 210.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:

- progetto Archeus dell'Associazione culturale Proskenion di Reggio Calabria per L. 80.000.000;

- attività dell'Associazione musicale Ama di Lamezia Terme, per L. 50.000.000;

- attività dell'Associazione amici di Giuseppe Berto di Ricadi (premio letterario internazionale Giuseppe Berto), per L. 30.000.000;

- attività "Premio di pittura" Pizzo Calabro, per L. 10.000.000;

- attività "Premio Mariano", Parrocchia Cattedrale di Nicotera, per lire 10.000.000;

- attività orientamento musicale complesso bandistico F. Cilea di San Calogero, per L. 10.000.000; - attività Compagnia Teatrale di Nicotera, per L. 10.000.000;

- attività culturali dell'Associazione culturale "Proposte" di Nicotera, per L. 10.000.000.

7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27.08.1986, n. 39: "Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 5.000.000.000.

8. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di L. 2.500.000.000 è autorizzata la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.

9. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21.03.1983, n.11: "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 15.000.000.

10. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la somma di L. 400.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.

Art. 9

1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26.01.1987, n. 4: "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 40.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 08.08.1988, n. 21: "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 01.12.1988, n. 31: "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 20.000.000.

4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25.11.1989, n. 11: "Erogazione di un contributo annuo al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di S.Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 80.000.000.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 09.11.1989, n. 6: "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 80.000.000.

6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 08.01.1990, n.4: "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 60.000.000.

7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 04.01.1990, n. 3: "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 40.000.000.

8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 08.01.1990,n. 5: "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di Teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 350.000.000.

9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1.01.1986, n. 2: "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 120.000.000.

10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 03.06.1975, n. 30: "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore"è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di L. 2.100.000.000di cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1994

11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 49: "Contributo annuale all'Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 120.000.000.

Art. 10

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 08.05.1985, n. 27: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio," è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 33.400.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 01.12.1988, n. 32: "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario1994 la spesa di L. 150.000.000.

3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22.05.1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai fondi di cui agli art. 25 e 26 della legge 21.12.1978, n. 845 e all'art. 5 della legge 16.04.1987, n.183, non ché per l'iscrizione delle relative spese.

4. Per le finalità di cui agli art. 36 e 37 della legge regionale 19.04.1985, n. 18: "Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 200.000.000.

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria, e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30.11.1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 4.000.000.000.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12.11.1984, n. 32: "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 5.000.000.000.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12.11.1984, n. 31: "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 5.400.000.000.

2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 1, la somma di L. 2.400.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.

3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 1, la somma di L. 60.000.000 è autorizzata quale contributo per lo svolgimento del campionato assoluto italiano di offshore.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23.03.1988, n. 8: "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 250.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26.08.1992, n. 17: "Interventi a sostegno degli aeroclubus calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L.70.000.000

6. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3314103 del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1994, la somma di L. 250.000.000 è destinata all'attuazione della manifestazione ciclistica denominata "Corsa ciclistica del sole".

RUBRICA IV
Sicurezza sociale

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23.01.1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 300.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 41: "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario1994 la spesa di L. 150.000.000.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11.08.1986, n. 35: "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 140.000.000.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16.12.1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 150.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 46: "Norme perla valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 350.000.000.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26.01.1987, n. 5: "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 46.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26.01.1987, n. 5, la Giunta regionale è tenuta a garantire al Comune di San Lucido il trasferimento della somma annua di L.2.000.000.000 a titolo di spesa storica maturata al31.12.1988, da destinare alla gestione delle attività attribuite al comune medesimo in attuazione della legge 21.10.1978, n. 641.

3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994 di cui al precedente comma 1, la somma di L. 500.000.000 è autorizzata per la concessione di un contributo dello stesso importo al Comune di San Lucido per la spesa inerente all'anno 1993, sostenuta dal medesimo Comune per le stesse attività di cui al precedente comma 2.

4. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26.01.1987, n. 5 entro i limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 57: "Norme per l'istituzione del servizio socio-psicopedagogico in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 8.362.461.426.

6. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di L. 3.362.461.426 è autorizzata per la copertura finanziaria dei pagamenti con quietanza diretta del Tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento da parte degli aventi diritto, di cui al residuo attivo del capitolo 6104106 dell'entrata del bilancio 1994.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18.06.1984, n. 14: "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 350.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui agli artt.2 e 4 della legge regionale 11.08.1986,n. 36: "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 20

1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 09.04.1990, n. 17: "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 3.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5- lettere a) e b) - della legge regionale 09.04.1990, n. 17: "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 1.000.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 04.01.1990, n. 1: "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 646.000.000.

RUBRICA V
Agricoltura

Art. 21

1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 08.11.1986, n.752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1994, previsti in complessive L. 69.060.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

1) L. 55.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 26 della presente legge (cap. 5122103);

2) L. 2.900.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101); 3) L. 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202);

4) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);

5) L. 150.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);

6) L. 22.728.998.480 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5132204);

7) L. 11.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045314);

8) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045315);

9) L. 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045316);

10) L. 51.750.000 per il cofinanziamento regionale nella misura del 50%, relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui al primo comma del successivo art. 27 della presente legge (cap. 5223223);

11) L. 5.000.000.000 per contributo all'ESAC per ripianamento dei fabbisogni finanziari di cui alla legge regionale 19.01.1982, n. 3 (cap. 5122207));

12) L. 9.374.251.520 per contributo all'ESAC per la copertura degli oneri di ammortamento di mutui di cui alla legge regionale 27.07.1987, n. 21 (cap. 5122212);

13) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 27 della presente legge (cap. 5223201);

14) L. 6.000.000.000 per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (cap. 5223205);

15) L. 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 27 della presente legge (cap. 5223220);

16) L. 5.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231103);

17) L. 200.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo (cap. 5112102);

18) L. 300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5114105);

2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al cap. 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

3. All'art. 21, comma 4, della legge regionale 08.09.1993, n. 9, le parole "inattesa di riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste "sono sostituite dalle seguenti: "da liquidarsi secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), della legge 15.10.1981, n. 590".

 

Art. 22

1. Per gli interventi di cui agli artt.1, 2, 3, e 4 della legge regionale 02.06.1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio" e successive modifiche, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 22.728.998.480, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10.03.1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22.12.1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 23

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 05.02.1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario1994 la spesa di lire 1.200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche- previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24.06.1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986 n. 752.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

Art. 24

1. In attesa dell'attuazione della legge regionale 14.12.1993, n. 15 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della stessa legge regionale, nonché ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC "Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria" - ai sensi dell'art. 10, lett. a), della legge regionale 14.12.1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 61.500.000.000.

2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1994 in lire 22.195.511.546, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14.12.1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19.06.1986, n.24.

3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria il contributo ordinario per l'anno 1994 previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1993.

4. Al fine di assicurare per l'anno 1994l'occupazione alle 41 unità lavorative già occupate presso lo zuccherifici di strongoli, l'ESAC (Ente Regionale di viluppo Agricolo della Calabria) è autorizzato ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditori ali temporaneamente allo stesso affidate - ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14.12.1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19.06.1986, n. 24 - inattesa dell'attuazione delle leggi regionali 14.12.1993, n. 15 e 11.07.1994, n. 18.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire150.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 26

1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art.19, secondo comma, della legge regionale 28.06.1984, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 55.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

Art. 27

1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50%, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della legge 08.11.1986, n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 51.750.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 08.11.1986, n. 752.

2.  regionale 21.03.1983, n. 10 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviarie su gomma" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 1.000.000.000.

2. La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 22.05.1978, n. 5 e dell'apposito regolamento 30.12.1983, n. 1.

Art. 36

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25.08.1987, n. 26 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 3.100.000.000.

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative: a) lire 2.500.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lett. b), e dell'art. 4 (cap. 6211204 della spesa); b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lett. a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lett. a), e dell'art. 4 (cap. 6211205 della spesa).

3. A decorrere dal 01.01.1995 è sospesa la possibilità di inoltrare alla Regione domande per la concessione di contributi in conto capitale da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), ed e), della legge regionale 25.08.1987, n. 26, per le finalità previste dagli artt. 3 e 4 della stessa legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110-2111108 - 2112101 - 2121102 - 2121103 2121201 - 2121206 - 2131102 - 2141101 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2211201 - 2221102 - 2221202 - 2222103 - 2231203 2233105 - 2311101 - 2323201 - 3132103 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132123 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 3132201 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313108 - 3313110 - 3313113 3313115 - 3314103 - 3314105 - 3314106 3314107 - 4131101 - 4231101 - 4231102 4231108 - 4231201 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5112105 - 5114104 - 5121105 - 5122101 - 5123106 - 6111104 6132105 - 6133102 - 6133202 - 6133111 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o l'indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere s'intende favorevolmente acquisito.

3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: 2133101 - 2141103 2323201 - 3132108 - 3312101 -3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105.

4. Al fine di consentire il riordino della legislazione regionale di spesa, in funzione della razionalizzazione e del contenimento della spesa stessa, la Giunta regionale è tenuta a formulare al Consiglio regionale una proposta organica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto anticipare somme, in termini di cassa, per la realizzazione d'interventi finanziati da specifiche leggi statali a contenuto particolare, senza che siano avviate le relative procedure, previste dalle leggi medesime, per l'ottenimento del trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie da parte dei competenti Ministeri. La concessione dell'eventuale anticipazione finanziaria deve comunque essere autorizzata dalla Giunta regionale con motivato atto amministrativo.

6. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del cap. 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente cap. 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio.

7. I fondi previsti ai cap. 2134209 e2134210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994sono destinati, quale quota regionale, al finanziamento del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria.

8. All'effettiva utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma 7 si provvederà, con successiva legge regionale di variazione al bilancio per l'esercizio 1994, in sede di definizione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria.

9. Alla legge regionale 05/08/1992, n.12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - all'art. 40, comma 1, le parole "delle società a partecipazione regionale" sono soppresse;

- all'art. 41, comma 1, primo periodo, le parole "esclusivamente le deliberazioni degli enti, aziende e società "sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente le deliberazioni degli enti aziende";

- all'art. 41, comma 2, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "ad eccezione dei bilanci di previsione degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, che per legge devono essere allegati al bilancio di previsione della Regione e come tali vengono approvati con la legge regionale di bilancio".

Art. 38

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 quater della legge 26.04.1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28.02.1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella "B" allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1994/1996.

2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella "B" costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

Art. 39

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22.05.1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1994, restano determinati in complessive lire 2.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio.

Art. 40

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22.05.1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53e 54 della legge regionale 22.05.1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22.05.1978, n. 5.

Art. 41

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 02.05.1978, n. 3.

Art. 42

1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22.05.1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretto indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziatele condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 43

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a complessive lire 435.905.519.426 nel triennio 1994/1996 di cui L. 431.505.519.426 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario1994 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22.05.1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1994/1996, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, enel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

- quanto a lire 198.063.461.426 con risorse proprie della Regione;

- quanto a lire 31.128.710.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16.05.1970, n. 281;

- quanto a lire 206.713.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10.04.1981, n. 151, 08.11.1986, n. 752.

3. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 44

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.