LEGGE REGIONALE 28 marzo 1994, n. 12
Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo
(Pubbl. in Boll. Uff. 31 marzo 1994, n. 39)
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo in attuazione dell'art. 7 della legge 06.08.1990, n. 223.
Art. 2
(Composizione, elezione e durata)
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è composto da 11 membri
prescelti tra esperti in materia di informazioni e comunicazione radiotelevisiva eletti
dal Consiglio regionale, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere.
2. Il Consiglio regionale, nella stessa seduta, provvede alla elezione del Presidente e
del Vice Presidente del Comitato.
3. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, il Presidente ed il Vice
Presidente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e durano incarica sino al
termine della Legislatura regionale.
I suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
Art. 3
(Funzionamento)
1. Il Comitato è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una sola
volta ogni 3 mesi, o in via straordinaria, per casi di necessità ed urgenza, quando ne
faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.
2. Il Comitato è convocato mediante avviso scritto inviato a tutti i componenti almeno 5
giorni prima dalla data fissata e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno della
riunione.
3. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con qualsiasi mezzo o senza
rispetto del termine di cui al comma precedente.
4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di 6 componenti.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il
voto del Presidente.
Art. 4
(Il Presidente)
1. Il Presidente rappresenta il Comitato lo convoca e lo presiede; indice le riunioni,
fissa l'ordine del giorno tenendo anche conto delle richieste dei singoli componenti,
dirige il dibattito e lo dichiara concluso ponendo in votazione i singoli oggetti.
2. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono esercitate dal Vice
Presidente.
Art. 5
(Rinuncia e decadenza)
1. In caso di rinuncia e decadenza di uno o più componenti, il Consiglio regionale
provvede alla sostituzione.
2. I componenti, che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze
consecutive decadono dal mandato e vengono sostituiti.
Art. 6
(Incompatibilità)
1. Sono incompatibili con la carica di componenti del Comitato regionale per il
servizio radiotelevisivo tutti coloro per i quali sussistano cause di incompatibilità o
di ineleggibilità a Consigliere regionale nonché i Consiglieri di Enti regionali e sub
regionali e coloro che rivestono incarichi per conto della società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese
quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di
pubblicità.
Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o
collegate. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato non possono esercitare, a
pena di decadenza alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti
nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.
2. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a componente del Comitato si
trasformano in cause di compatibilità.
3. Il componente la cui carica sia divenuta incompatibile, deve entro 15 giorni dal
verificarsi delle condizioni di incompatibilità rinunciare alla nuova carica o funzione
senza necessità di diffida o invito da parte del Comitato in caso di mancata rinuncia
alla nuova carica, decade automaticamente dalla carica di componente del Comitato.
4. Il Presidente e i componenti del Comitato non possono essere dirigenti o ricoprire
cariche in società od Enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quelle
del Comitato, o comunque, beneficiare direttamente delle sue prestazioni e dei suoi
interventi.
5. La decadenza è pronunziata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione del Consiglio regionale.
6. Il Presidente, il Vice Presidente e di componenti del Comitato possono essere revocati
dagli stessi organi che li hanno eletti su richiesta e decisione della maggioranza
assoluta dei loro componenti.
Art. 7
(Funzioni)
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è organismo di consulenza
della Regione Calabria in materia radiotelevisiva e svolge le seguenti funzioni:
a) esprime il parere sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze,
trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, in attuazione dell'art. 3 comma 14 della
legge 223 / 90, ed eventualmente propone ipotesi diverse di bacino in relazione alle proprie
caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali del territorio;
b) esprime il parere sull'adozione e sull'adeguamento del piano territoriale di
coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di
assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge n.223/90;
c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi della Regione per la pubblicità a
favore delle emittenti private locali, di cui all'art. 9, I comma della legge n. 223/90;
d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a
favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, II
comma, legge 223/90;
e) assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare
la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva,
nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni con le Università e le strutture universitarie;
f) formula proposte alla concessionaria pubblica relativamente a programmi regionali che
possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, instaurando stabili
rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;
g) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla
Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in
relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica;
h) definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e/o convenzioni
stipulate dalla Regione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e
concessionari privati in ambito locale;
i) svolge attività di indagine, di studio, di ricerca e consulenza, affidandone
l'esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.
Art. 8
(Incontri periodici e consultazioni)
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo promuove forme sistematiche di
partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con la
concessionaria del servizio pubblico, con le associazioni degli utenti e con tutti quei
soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri
periodici e consultazioni sugli atti e pareri fondamentali che la presente legge gli
demanda, anche attraverso l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione.
Art. 9
(Rapporti con altri organismi)
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo,in attuazione dell'art.7, V
comma della legge n. 223/93 esercita le attività che possono essergli richieste dal
Ministero delle Poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello
svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato.
2. In relazione a dette funzioni, il Comitato tiene un registro delle imprese
radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli
indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
3. Il Comitato formula proposte operative nell'ambito delle previsioni del successivo art.
11 e tiene inoltre rapporti con il Consiglio Consultivo degli utenti di cui all'art. 29
della legge n.223/90 e con la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità
tra uomo e donna di cui alla legge 22.06.1990, n. 164, in attuazione dell'art.11 della
stessa legge n. 223/90.
Art. 10
(Organizzazione)
1. Al funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo provvede la
Giunta regionale con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio in relazione
alle previsioni di cui al successivo art. 11 e con la messa a disposizione di mezzi,
strutture e personale regionale.
Art. 11
(Programmazione e relazione sull'attività)
1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo presenta annualmente alla
Giunta ed al Consiglio regionale un programma quadro della sua attività, unitamente al
consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, riguardante le attività eventuali
da svolgere in attuazione dell'art. 9 comma 3 della presente legge, le attività di
studio, di ricerca e consulenza.
2. Il Comitato presenta annualmente alla Giunta ed al Consiglio regionale una relazione
sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte
d'intervento ai vari organi regionali.
Art. 12
(Indennità di presenza e rimborso spese)
1. Ai componenti del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è attribuita
un'indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella seguente
misura:
- lire 60.000 al Presidente o, in assenza, al facente funzioni;
- lire 50.000 agli altri componenti del Comitato.
2. Ai componenti del Comitato che non hanno la residenza o il domicilio o la abituale
dimora nel comune in cui ha sede il Comitato, è corrisposto, inoltre, per ogni seduta, il
rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, oppure
l'importo di 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni
chilometro dalla distanza stradale tra il comune di residenza e quello in cui ha sede il
Comitato.
3. L'autorizzazione all'uso del mezzo privato è rilasciata dal Presidente del Comitato.
4. Al Presidente ed ai componenti che, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori
dalla località in cui ha sede il Comitato medesimo, oltre il rimborso delle spese di
trasporto, compete il trattamento economico di missione nella misura prevista per il
personale dipendente della Regione.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico della Giunta
regionale.
2. Il relativo onere, dell'importo presumibile di lire 50 milioni, farà carico, per
l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo dello stato di previsione della spesa che
presenta la necessaria disponibilità.
3. La spesa relativa agli anni successivi farà carico allo stesso o corrispondente
capitolo dei rispettivi bilanci.
Art. 14
(Abrogazione)
1. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente
legge.