(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 11
Istituzione strutture organizzative nelle province di Crotone e Vibo Valentia. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 11/87 e n. 90.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 marzo 1994, n. 37)

( - n.d.w. - Sono abrogate le disposizioni  incompatibili con la legge 13 maggio 1996, n. 7)

Art. 1

1. Sono istituiti, in applicazione dei Decreti Legislativi n. 249 e n. 253 del 06.03.1992, i Settori elencati nell'allegato "A" alla presente legge.

2. Alla copertura dei posti di responsabile dei Settori di cui al precedente comma si provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 14/88, mediante mobilità di personale dirigente del ruolo della Giunta regionale.

3. La dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale, fissata dalle leggi regionali nn. 11/87, 55/90 e 13/91 in 306 unità, è aumentata di 6 unità, pari al numero dei settori di cui al I comma.

Art. 2

1.

Art. 3

1. I Settori di cui al precedente art. 1 e gli altri Settori e Posizioni di ricerca dell'organizzazione regionale si articolano nei servizi ed uffici determinati, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, 2ø comma della legge regionale n. 11/87, nell'allegato "B" alla presente legge, che sostituisce la vigente determinazione di servizi ed uffici fissata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 935 del 22.03.1993.

2. Alla copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici di cui al precedente comma si provvede, a domanda o d'ufficio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante mobilità di personale del ruolo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n.14/88 per i servizi e dell'art. 26 della legge regionale n. 11/87 per gli uffici.

Art. 4

1. Per ogni struttura a livello di ufficio è provvisoriamente stabilita, fino all'entrata in vigore delle norme regionali di cui al successivo art. 7, una dotazione organica di quattro unità, di cui almeno una appartenente alla qualifica funzionale VII o VI e le altre appartenenti a qualifiche inferiori, che saranno assegnate secondo le modalità indicate nei successivi commi 3°, 4° e5°.

2. Detta dotazione organica, ferme restando le modalità di assegnazione di cui ai successivi commi, può essere modificata, per particolari esigenze e sempre in via provvisoria, dalla Giunta regionale.

3. L'assegnazione del personale di cui ai commi precedenti avviene, in via prioritaria, mediante mobilità di personale appartenente al ruolo ordinario della Giunta regionale.

4. Può altresì esservi trasferito personale appartenente ai contingenti speciali del ruolo della Giunta regionale. Detto personale dovrà presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Presidente della Giunta. All'uopo sarà formulata apposita graduatoria ai sensi dell'art.6, comma 10 della legge regionale n. 4/88.

5. Qualora, ultimate le operazioni di mobilità nell'ambito del ruolo della Giunta regionale, rimangano posti vacanti, potrà essere trasferito, a domanda ed in conformità alle disposizioni vigenti, personale appartenente al ruolo del Consiglio regionale e, successivamente, personale appartenente al ruolo di enti strumentali della Regione, purché in possesso della qualifica e del profilo professionale richiesti per il posto da coprire.

Art. 5

1. Nelle province di Crotone e di Vibo Valentia sono istituite le Commissioni ed i comitati di livello provinciale previsti da norme nazionali o regionali

Art. 6

1. I Settori, servizi ed uffici, nonché le commissioni, i comitati e le altre strutture istituite nell'ordinamento regionale hanno sede ubicata nel territorio della provincia di competenza.

Art. 7

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia fino all'entrata in vigore delle norme regionali applicative degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 29/93, come modificati dal Decreto Legislativo n. 470/93, e dell'art.3 della legge n. 37/93.

Art. 8

1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno nominati due commissari straordinari, prescelti fra i dirigenti del ruolo della Giunta regionale, per ogni adempimento connesso all'avvio delle strutture istituite nelle nuove province.

2. I compiti specifici dei commissari, nonché la nomina di eventuali sub-commissari da prescegliere tra i dirigenti o i funzionari del ruolo della Giunta regionale, saranno stabiliti con i decreti di nomina.

Art. 9

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n.281, definendo la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1994 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Allegati A e B (Omissis)