LEGGE REGIONALE 21 marzo 1994, n. 10
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15
(Pubbl. in Boll. Uff. 23 marzo 1994, n. 35)

Art. 1

1. Fra gli enti convenzionati, di cui alla tabella "A" prevista dall'art. 1, c.1, della L.R. 16.03.1990, n. 15, nella quale è compreso l'ANAP, deve intendersi anche compreso l'Ente CISO denominato anche CISO-CALABRIA o ANAP-CISO.

2. Il personale appartenente all'Ente CISO, che abbia sostenuto con esito positivo le prove del concorso riservato, previsto dall'art. 2 della stessa legge ha diritto all'immissione nel ruolo organico istituito con L.R. 19.04.198, n.18, di cui all'art. 1, c. 1, della L.R.16.03.1990, n. 15.