LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1994, n. 3
Interpretazione autentica dell'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985 n.
21.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 febbraio 1994, n. 21)
Art. 1
1. Il fondo di previdenza del personale dell'ESAC, di cui all'art. 35 della legge
regionale 22 aprile 1985, n. 21, va applicato anche in favore dei dipendenti assunti
all'impiego sino all'entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28,
mediante pubblici concorsi.
2. I concorsi sono quelli banditi sino alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo
1975, n. 70, in base alle norme ed a copertura delle dotazioni organiche stabilite dal
regolamento del personale attuativo delle disposizioni della legge 14 luglio 1965, n. 901.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.