1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per
l'anno 1994 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1994, all'esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 1994 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per
le spese relative agli interventi di cui ai capitoli: 1001102 - 1001103 - 1001106 -
1011201 2132201 - 2222107 - 2233104 - 2233202 2323204 - 3132108 - 3313101 - 3313109
4211127 - 4331103 - 4331105 - 5122202 5122206 - 5123206 - 5151211 - 5223206 - 5234202 e
6122207, nonché per le spese inerenti all'attuazione del PIM (Piano Integrato
Mediterraneo) e del Quadro Comunitario di sostegno per la Calabria.
3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci
di previsione relativi alla A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ESAC
(Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e dell'EDIS (Ente per il Diritto allo
Studio universitario della Calabria) per l'anno 1994, annessi al bilancio regionale.
4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.