LEGGE REGIONALE 8 luglio 1992, n. 10
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1992 e bilancio
pluriennale per il triennio1992/1994.
(Pubbl. in Boll. Uff. 13 luglio 1992, n. 91)
Art. 1
(Bilancio di competenza stato - di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in L. 14.816.380.126.636 lo stato di previsione di competenza
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge
(tabella A -II colonna).
2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno1992.
3. È approvato in L. 14.816.380.126.636 lo stato di previsione di competenza della spesa
della Regione per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge (tabella B - III
colonna).
4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello
stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della
spesa)
1. È approvato in L. 16.380.739.272.493 lo stato di previsione di cassa dell'entrata
della Regione per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge (tabella A - III
colonna).
2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno
1992.
3. È approvato in L. 15.931.816.594.678 lo stato di previsione di cassa della spesa della
Regione per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge (tabella B - IV colonna).
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato
di previsione di cui al comma precedente.
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio
di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente
legge.
Art. 4
(Classificazione della entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dallo art. 24
della legge regionale 22 maggio1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate
nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art.25 della legge
regionale 22 maggio 1978, n.5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di
programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel
relativo stato di previsione (tabella B).
Art. 5
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli
anni 1992/1994 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22
maggio 1978, n. 5
Art. 6
(Residui perenti)
1. È autorizzata l'iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa 7003101 (parte corrente)e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa
regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione
amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1991 a norma dell'art. 68 - IV comma - della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai
creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1992.
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a
complessive L. 1.389.373.090.206di cui L. 106.284.892.871 di parte corrente e L.
1.283.088.197.335 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo
finanziario positivo(avanzo d'amministrazione).
3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di
spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai
creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai
documenti necessari per l'emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 7
(Spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della
legge regionale 22 maggio 1978, n.5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla
presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme
dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di
bilancio indicati nello elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel
corso dell'esercizio finanziario 1992 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per
l'esercizio medesimo in L. 250.000.000.000.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di
altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio
regionale non soggetta a controllo.
Art. 9
(Spese impreviste)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di
somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non
compresi nell'elenco di cui al I comma del precedente art.7, nonché ai nuovi capitoli di
spesa perle finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente,
iscritto in bilancio al capitolo7002102, sono presentate entro 15 giorni dalla loro
adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 10
1. Variazioni al bilancio In conformità dell'art. 36 - I comma della legge regionale
22 maggio 1978, n.5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso
dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le
variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni
dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.
2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è autorizzato il Comitato esecutivo
dell'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) ed il Consiglio di
amministrazione dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria)
per le assegnazioni dello Stato o della Regione destinate a spese inerenti a scopi
specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione
medesima.
3. In corrispondenza di maggiori o minori accertamenti di entrate nei capitoli per
contabilità speciali e nei capitoli1101105 - 3101102 - 3601103 - 3601105 3602104 e
3702102 dello stato di previsione dell'entrata, possono, mediante deliberazione della
Giunta regionale, da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio apportarsi le relative
variazioni al bilancio, in entrata e in uscita, al fine di garantire una corrispondenza
tra risorse acquisite ed impiegate.
Art. 11
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per
l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli
iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in
quanto applicabile.
Art. 12
(Esercizio finanziario)
1. In conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge
regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1992 scade il31 dicembre ed a tale
data è dispostala chiusura dei relativi conti.
Art. 13
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di
adozione che si finanziano con i fondi globali;
- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;
- Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art.26 della
legge regionale 22 maggio 1978,n.5;
- Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art. 25,
ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la
disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai
sensi dell'art.16 - III comma - della legge regionale22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali, il bilancio
dell'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) ed il bilancio dell'EDIS
(Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria per l'anno 1992, ai sensi
dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5.
Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.