LEGGE REGIONALE 11 novembre 1991, n. 18
Variazioni al bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993 della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 13 novembre 1991, n. 74)
Art. 1
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale
1991, approvato con la legge regionale 20 maggio 1991, n. 9, sono introdotte le variazioni
di cui alle annesse tabelle"A" e "B".
2. Nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio pluriennale 1991/1993, approvato
con l'art. 5 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 9, sono introdotte per il triennio
1991/1993, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Art. 2
1. Per effetto dell'assegnazione di fondi dello Stato per contributi a carico
del fondo di rotazione previsto dall'art 5 della legge 16/04/1987, n. 183, per la
realizzazione del Programma Operativo Monofondo "Obiettivo 5A:
Agricoltura-forestazione-spazio verde- valorizzazione produzioni agricole"
nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno, di cui alla delibera CIPE del 30/05/1991 e
al capitolo 2315207 dell'entrata, i capitoli 5271101, 5271201, 5271207, 5271210, 5271213,
5272201, 5272204, 5273201, e 5274201 della spesa sono soppressi.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.