Art. 1
1. I fondi assegnati alla Regione Calabria per gli interventi previsti dall'art. 3, II
comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, definiti in lire 119.353.000.000 dalla
delibera CIPE 2 agosto 1991 e giā utilizzati per lire 103.163.000.000 - ai sensi
dell'art. 21 della legge regionale 20 maggio 1991, n.8 - sono destinati, per la differenza
di lire 16.190.000.000, alle seguenti iniziative:
1) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 29 della legge regionale 20
maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5132204 della spesa;
2) lire 750.000.000 per le iniziative previste dall'art. 30 della legge regionale 20
maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5223202 della spesa;
3) lire 2.800.000.000 per le iniziative previste dall'art. 27 della legge regionale 20
maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5131201 della spesa;
4) lire 200.000.000 per le attivitā promozionali e per partecipazione a fiere e mercati
interessanti il settore agricolo-alimentare, con allocazione al capitolo 5121103 della
spesa;
5) lire 500.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura con
allocazione al capitolo 5112101della spesa;
6) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 33, I comma, della legge
regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5223221 della spesa;
7) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 34 della legge regionale 20
maggio 1991,n. 8, con allocazione al capitolo 5231203 della spesa;
8) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 26; IV comma, della legge
regionale 20 maggio 1991, n. 8 con allocazione al capitolo 5124201 della spesa;
9) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 33, II comma, della legge
regionale 20 maggio 1991, n. 8,con allocazione al capitolo 5223208 della spesa;
10) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dall'art. 22, IV comma, della legge
regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 2231202 della spesa;
11) lire 240.000.000 per studi, indagini organizzazione di convegni in agricoltura, con
allocazione al capitolo 5121106 della spesa;1
2) lire 200.000.000 per le iniziative previste dall'art. 26, II comma, della legge
regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 5131107 della spesa.
2. L'autorizzazione di spesa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 21punto 17),
e all'art. 23, I comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - allocata al capitolo
5123206 della spesa- č ridotta di lire 1.800.000.000.
3. La disponibilitā di L. 1.800.000.000 di cui al precedente II comma - finanziata con i
fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - č
destinata alle seguenti iniziative:
1) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 26, I comma, della legge
regionale 20 maggio 1991, n. 8, collocazione al capitolo 5223220 della spesa;
2) lire 300.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore
agricolo, con allocazione al capitolo 5112102 della spesa.
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21, punto 25) della legge regionale 20
maggio 1991, n. 8 - allocata ai capitoli 5271101, 5271201, 5271204, 5271207, 5271210,
5271213, 5272201, 5272204, 5273201 e 5274201 della spesa č ridotta a lire 7.125.000.000.
5. La disponibilitā di L. 7.125.000.000 di cui al precedente IV comma - finanziata con i
fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - č
destinata alle seguenti iniziative:
1) lire 4.425.000.000 per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di
miglioramento fondiario della durata massima di 20 anni - ai sensi dell'art. 2, I comma,
della legge regionale 3/06/1975, n. 25 - con allocazione al capitolo 8045314 della spesa;
2) lire 1.700.000.000 per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concernenti
lo sviluppo della cooperazione agricola - ai sensi dell'art. 7 della legge regionale
03/06/1975, n.23 - con allocazione al capitolo 8045315 della spesa;
3) lire 1.000.000.000 per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concernenti
il potenziamento delle strutture zootecniche - ai sensi dell'art. 14 della legge regionale
24/06/1986, n. 26 - con allocazione al capitolo 8045316 della spesa.
6. In conseguenza del disposto di cui ai precedenti I e I comma, le autorizzazioni di
spesa - finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8
novembre 1986, n. 752 previste agli art. 22 IV comma, 26 II, I e IV comma, 27, 29, 30, 33,
I e II comma, e 34 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8, sono rispettivamente
aumentate di L. 5.000.000.000, 200.000.000, 1.500.000.000, 1.000.000.000, 3.000.000.000,
2.000.000.000, 750.000.000, 1.000.000.000, 1.500.000.000, 1.000.000.000.
Art. 2
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, IV comma,
della legge 8 novembre 1986, n. 752 i fondi assegnati dallo Stato, con delibere CIPE del 2
agosto 1991, per complessive lire 41.945.000.000 - di cui lire 13.346.000.000 per
l'esercizio 1990 e lire 28.599.000.000 per l'esercizio 1991 - sono destinati alle seguenti
iniziative:
1) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal piano di settore olivicolo, da
realizzare secondo le modalitā e le procedure di cui alla legge regionale 03/06/1975, n.
25, con allocazione al capitolo 5223210 della spesa;
2) lire 10.000.000.000 per le iniziative rivolte al potenziamento e miglioramento del
patrimonio zootecnico, da realizzare secondo le modalitā e le procedure previste dalla
legge regionale 24/06/1986, n. 26 con allocazione al capitolo 5123204 della spesa;
3) lire 1.500.000.000 per le iniziative rivolte allo sviluppo dell'agricoltura, da
realizzare secondo le modalitā e le procedure previste dalla legge regionale 03/09/1984,
n. 29, con allocazione al capitolo 5123207 della spesa;
4) lire 15.445.000.000 per contributi in conto capitale rivolti all'adeguamento ed al
miglioramento delle strutture nel settore agricolo, da realizzare secondo le modalitā e
le procedure previste dalla legge regionale 03/06/1975, n.25, con allocazione al capitolo
5223213 della spesa;
5) lire 5.000.000.000 per concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui
contratti per l'adeguamento ed il miglioramento delle strutture nel settore agricolo - ai
sensi dell'art. 2, II comma, della legge regionale 03/06/1975, n. 25 - con allocazione al
capitolo 5223215 della spesa.
2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al punto 5) del precedente comma č
effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
Art. 3
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del "Programma
Operativo Plurifondo-obiettivo 1" nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per
la Calabria - ammontanti a complessive lire 674.949.000.000 nel quadriennio 1990/1993 - si
fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 26.337.000.000 con le risorse derivanti dal FSE (Fondo SocialeEuropeo),
iscritte al capitolo 2315104 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e
pluriennale 1991/1993;
- quanto a lire 9.150.000.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto
dall'art. 25 della legge 21/12/1978, n. 845, iscritte al capitolo 2315105 dell'entrata dei
bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991/1993;
- quanto a lire 2.199.000.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto
dall'art. 5 della legge 16/04/1987 n. 183, iscritte al capitolo 2315106 dell'entrata dei
bilanci di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991/1993
- quanto a lire 352.944.000.000 con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale), iscritte al capitolo 2315201 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale
1991 e pluriennale1991/1993;
- quanto a lire 7.500.000.000 con risorse derivanti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e di Garanzia), iscritte al capitolo 2315202 della entrata dei bilanci di
previsione annuale 1991 e pluriennale 1991/1993;
- quanto a lire 93.091.000.000 con risorse derivanti dall'art. 13 della legge 01/03/1986,
n. 64, iscritte al capitolo 2315204 dell'entrata dei bilanci di previsione annuale 1991 e
pluriennale 1991/1993;
- quanto a lire 139.504.000.000 con risorse derivanti dall'art. 1, I comma, della legge
01/03/1986, n. 64, iscritte ai capitoli 2134201, 5234201, 6128201 e 6128202 della spesa ed
impegnate - per interventi coerenti con i corrispondenti sotto programmi e misure del
programma medesimo - con le delibere della Giunta regionale nn. 4720 del 16/12/1989, 5542,
5770, 5824 e 5825 del 28/12/1989, 5584 del 29/12/1989, 912 e 917 del 06/03/1990 1455, 1659
e 1699 del 29/03/1990, 1743 del 30/03/1990, 1846 del 31/03/1990, 3246 e 3248
del12/07/1990, 6462 del 17/12/90, 6783/ bis del 22/12/1990, 3484 del 16/06/1991, 4717,
4481 e 4880 del 05/08/1991, a carico dei bilanci inerenti ai relativi esercizi finanziari;
- quanto a lire 6.900.000.000 con risorse derivanti dall'art. 6 della legge 29/05/1982, n.
308, iscritte al capitolo 6127205 della spesa ed impegnate - per interventi coerenti con i
corrispondenti sottoprogrammi e misure del programma medesimo - con le delibere della
Giunta regionale nn. 5208 del 16/12/89, 1598 e 1599 del 29/03/1990, 7122 del 28/12/1990, a
carico dei bilanci inerenti ai relativi esercizi finanziari;
- quanto a lire 3.055.000.000 con risorse derivanti dall'art. 3 del decreto legge
31/07/1987, n. 318 convertito dalla legge 03/10/1987, n. 399 iscritte al capitolo 61206
della spesa ed impegnate per interventi coerenti con i corrispondenti sottoprogrammi e
misure del programma medesimo - con le delibere della Giunta regionale nn. 5573 del
28/12/1989 e 3370 dell'1 1/06/1991, a carico dei bilanci inerenti ai relativi esercizi
finanziari;
- quanto a lire 34.170.000.000 con risorse derivanti dalla legge 01/03/86 n.64 (delibera
CIPE del 12/05/1988), iscritte ai capitoli 2121207 e 2121208 della spesa ed impegnate -
per interventi coerenti con i corrispondenti sottoprogrammi e misure del programma
medesimo - con i decreti assessori li nn. 18408 del 16/10/1989 e 12016 del 13/11/1989, a
carico del bilancio 1989.
2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata - in relazione ai canali di
finanziamento, al programma, ai sottoprogrammi, alle misure, ai capitoli e alle leggi
organiche - č definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di variazione al
bilancio di previsione annuale 1991 e pluriennale 1991/1993, adottata ai sensi dell'art.
11-bis della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, come modificata dall'art. 50 della
legge regionale 20 maggio 1991, n.8.
Art. 4
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio
1979, n. 1 č autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 l'ulteriore spesa di lire
300.000.000, quale contributo riferito all'anno 1990 erroneamente non corrisposto, con
allocazione al capitolo 4123104 della spesa.
2. All'art. 26, IV comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 la parola:
"alla" č sostituita dalle parole: "all'art. 2 della".
3. Per la realizzazione degli interventi nel settore delle infrastrutture rurali e
delle opere pubbliche di bonifica - di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 si
possono applicare, in quanto compatibili, le procedure previste dalla leggere regionale 10
novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5
"Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" č autorizzata
per l'esercizio finanziario 1991 l'ulteriore spesa di lire 500.000.000 da destinare al
pagamento delle rette di minori, con allocazione al capitolo 4331103 della spesa.
5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi
regionali per la promozione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" č
autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 l'ulteriore spesa di lire 200.000.000, da
destinare allo svolgimento in Siderno del meeting internazionale di atletica leggera, con
allocazione al capitolo 3314201 della spesa.
6. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1991, prevista dall 'art. 38, I
comma, della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - allocata al capitolo 61205 della spesa
- č ridotta di lire 350.000.000.
7. I fondi assegnati alla Regione Calabria per gli interventi previsti dalla legge 17
maggio 1983, n. 217, definiti in lire 6.300.080.000 dal decreto del Ministero del Turismo
e dello spettacolo dell'8 luglio 1991 e giā utilizzati lire 6.000.000.000 - ai sensi
dell'art. 35 della legge regionale 20 maggio 1991, n.8 - sono destinati, per la differenza
di lire 300.080.000, alle iniziative di cui all'art. 39, I comma, della medesima legge
regionale 20 maggio 1991, n. 8, con allocazione al capitolo 6133104 della spesa.
Art. 5
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.