Art. 1
1. La presente legge regola i procedimenti relativi alle concessioni di provvidenze in
agricoltura nei seguenti settori:
a) produzioni vegetali;
b) produzioni animali;
c) produzioni agro-alimentari, promozione della qualità ed orientamento dei consumi;
d) lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e mercato dei prodotti
agricoli e zootecnici;
e) ristrutturazione ed ammodernamenti fondiari e aziendali;
f) calamità naturali;
g) meccanizzazione ed altri mezzi;
h) ricerca e sperimentazione;
i) assistenza tecnico-economica, formazione ed informazione;
l) infrastrutture rurali;
m) bonifica integrale e montana;
n) formazione PP.DD. e riordino fondiario.
Art. 2
1. Nel caso che più leggi regionali prevedano provvidenze contributive o creditizie
per analoghi interventi, le domande presentate a norma di una legge, si intendono
utilmente presentate a norma delle altre leggi.
2. La documentazione a corredo di una domanda si intende utilmente presentata a corredo di
ulteriori domande, purché non siano intervenute modificazioni. In tale ipotesi il
richiedente dovrà allegare alla domanda un atto sostitutivo di notorietà, da cui risulti
quali documenti abbia già presentato, quali di questi sono ancora validi ed a quale
domanda siano stati allegati.
Art. 3
1. Salvo contrarie disposizioni di leggi documenti allegati alla istanza possono essere
presentati o in originale o in copia autenticata.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio deve richiedere all'interessato
gli eventuali documenti mancanti.
3. L'istruttoria procederà secondo il criterio cronologico di presentazione dell'istanza
e sarà definita entro 60 giorni dalla data di completa acquisizione della documentazione.
4. In caso di parere negativo l'esito dovrà essere comunicato all'interessato con la
motivazione tecnico-giuridica che ha determinato il diniego all'ammissione.
5. Per ogni istanza è formato apposito fascicolo, sul quale sono annotate le date in cui
l'istanza è rimessa al Dirigente e da questi a coloro che devono trattarla.
Art. 4
1. L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, è consentita
anche prima del formale atto di impegno della Giunta, purché successiva alla
presentazione della domanda e previa specifica autorizzazione del Dirigente Provinciale
del Settore Agricoltura.
2. In ogni caso, l'autorizzazione non comporta impegno di finanziamento da parte della
Giunta, né dà diritto a priorità.
Art. 5
1. Ad avvenuta concessione, le provvidenze di cui alla presente legge vengono erogate
secondo le seguenti modalità:
a) anticipazione del 50% sul contributo concesso fino a L. 100 milioni;
b) anticipazione del 30% sul contributo concesso oltre a L. 100 milioni.
2. L'anticipazione viene erogata su istanza del titolare o del legale rappresentante, dopo
l'inizio dei lavori, accertato entro 30 giorni dalla data di presentazione della
richiesta.
3. Ulteriori erogazioni saranno concessi a stati di avanzamento ed in misura non superiore
all'80% dell'intero contributo. La rimanente somma sarà erogata a collaudo avvenuto, che
comunque dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
4. L'anticipazione sarà erogata previa presentazione di garanzie fidejussorie, bancarie o
assicurative e graverà sullo stesso capitolo su cui è stato assunto l'impegno di spesa
originario.
Art. 6
1. L'Assessore regionale alla agricoltura dispone la decadenza dalle agevolazioni
finanziarie concesse nei casi in cui:
a) gli interventi previsti non siano stati effettuati nei tempi e nei modi stabiliti;
b) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali sono
state concesse.
2. La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate
dagli interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dal Governo, in vigore al
momento dell'incasso del primo acconto sui finanziamenti, maggiorato di tre punti, nonché
l'esclusione per cinque anni da qualsiasi agevolazione in agricoltura.
3. L'atto di decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata
della rateazione.
Art. 7
1. L'attivazione della presente legge non comporta alcun onere finanziario.