LEGGE REGIONALE 1 agosto 1991, n. 12
Interpretazione autentica del 7' comma dell'art. 8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, recante: "Procedure della programmazione regionale".
(Pubbl. in boll. uff. 8 agosto 1991, n. 53)

Art. 1

1. La locuzione "costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti disposizioni, in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale", contenuta nell'art.8, comma 7', della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, è da intendersi quale riconoscimento giuridico valido ai fini del primo inquadramento nella qualifica funzionale di Funzionario - ottavo livello retributivo.