Art. 1 1. La locuzione "costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti disposizioni, in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale", contenuta nell'art.8, comma 7', della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7, è da intendersi quale riconoscimento giuridico valido ai fini del primo inquadramento nella qualifica funzionale di Funzionario - ottavo livello retributivo.
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