LEGGE REGIONALE 24 luglio 1991, n. 11
Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 luglio 1991, n. 51)
Art. 1
(Finalità)
1. Per il sostegno delle produzioni regionali e per la intensificazione e la diffusione
delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche la Regione Calabria determina,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, le modalità di organizzazione e regolamentazione
in ordine a fiere, mostre ed esposizioni.
2. Favorisce ed assume altresì idonee iniziative per incrementare la commercializzazione
delle produzioni regionali.
Art. 2
(Definizione delle manifestazioni)
1. Per la presente legge si considerano manifestazioni fieristiche le fiere, le mostre
e le esposizioni.
2. Per "fiere" s'intendono le manifestazioni periodiche aperte al pubblico che
riguardano tutti i settori merceologici.
3. È consentito ai partecipanti svolgere, nell'ambito delle manifestazioni, attività
promozionali a favore della produzione esposta al fine di incrementarne la vendita.
4. Per "mostre" si intendono le rassegne limitate a uno o più settori fra di
loro omogenei con possibilità di accesso al pubblico e vendite dei prodotti esposti
(mostra-mercato) o con accesso consentito ai soli operatori del settore o dei settori con
esclusione della vendita con consegna "immediata" (mostre specializzate).
5. Per "esposizioni" si intendono quelle manifestazioni occasionali con evidenti
scopi tecnici, culturali e scientifici e senza immediata finalità commerciale.
Art. 3
(Classificazione delle manifestazioni)
1. Le manifestazioni di cui all'art. 2 sono classificate in comunali, comprensoriali,
provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.
2. Salvo il riconoscimento di "internazionale", di competenza statale, ai sensi
dell'art. 53 del D.P.R. n. 616/77, l'attribuzione delle altre qualifiche viene conferita
dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento con il quale autorizza la
manifestazione.
3. Le qualifiche vengono attribuite tenuto conto dell'area di influenza economica che le
manifestazioni esercitano, delle produzioni interessate e dei risultati economici ottenuti
nelle eventuali precedenti edizioni.
4. La Giunta regionale può, per motivate inosservanze, revocare le autorizzazioni
concesse e le qualifiche conferite.
Art. 4
(Enti fieristici riconosciuti ed altri soggetti autorizzati)
1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 51 e dell'art. 53 del D.P.R. n. 616/77, le
manifestazioni fieristiche a carattere internazionale, nazionale e regionale possono
essere organizzate dagli Enti fieristici con personalità giuridica pubblica riconosciuta
con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.
2. Le altre manifestazioni indicate nel precedente articolo possono altresì essere
organizzate dai seguenti soggetti purché non perseguano fini di lucro:
a) Enti pubblici ed Associazioni di Enti pubblici;
b) Associazioni di categoria aderenti ad organizzazioni nazionali o loro dirette
emanazioni;
c) Consorzi e Cooperative di imprese;
d) Comitati comprendenti rappresentanti degli Enti locali territoriali.
Art. 5
(Statuto degli Enti riconosciuti)
1. Lo statuto degli Enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche
a carattere internazionale, nazionale e regionale deve prevedere:
a) i fini che si intendono perseguire;
b) il capitale in dotazione;
c) gli organi dell'Ente;
d) la sede dell'Ente.
2. Lo statuto deve prevedere altresì che il Presidente dell'Ente sia nominato dalla
Giunta regionale, sentiti gli Enti fondatori, e che sia assicurata la presenza di un
rappresentante della Giunta regionale nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei
Revisori dei Conti, con le funzioni, quest'ultimo di Presidente.
3. La nomina di Segretario Generale avverrà, sentito il Presidente dell'Ente, dalla
Giunta regionale.
4. L'adeguamento degli statuti alla presente normativa per gli Enti già esistenti ai
sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Vengono derogati dagli obblighi scaturenti dalla presente legge, salvo quanto disposto
in materia di vigilanza e di sanzioni amministrative di cui ai successivi artt. 6 e 9, gli
Enti, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano istituiti in forza di
legge regionale.
Art. 6
(Vigilanza)
1. L'attività di vigilanza sugli Enti di cui all'art. 5, viene esercitata dalla Giunta
regionale per il tramite dei propri rappresentanti e delle proprie strutture
amministrative.
2. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi e preventivi e ne delibera che
impegnino il bilancio dell'Ente per oltre un esercizio.
3. Il Presidente della Giunta regionale su conforme proposta della Giunta, per accertate
violazioni di legge o per mancato raggiungimento dei fini statutari da parte degli Enti di
cui all'art. 5, decreta lo scioglimento degli organi statutari e la nomina di un
"commissario" per un periodo non superiore a mesi sei.
Art. 7
(Domande di autorizzazione)
1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
devono essere presentate ai soggetti indicati all'art. 4, I comma, alla Giunta regionale
settore "attività commerciali fiere e mercati" entro il 30 gennaio dell'anno
precedente a quello della manifestazione.
2. Le domande devono indicare:
a) la denominazione ufficiale della manifestazione;
b) la data di inizio e di chiusura;
c) la qualifica già rivestita è quella di cui si fa richiesta;
d) il luogo, le dimensioni e le attrezzature dell'area;
e) il settore o i settori merceologici interessati;
f) l'eventuale riserva di accesso ai soli operatori;
g) la possibilità di "vendita diretta" o meno dei prodotti esposti.
3. Alla domanda devono essere allegati:
1) il regolamento della manifestazione;
2) il piano finanziario riferito all'edizione di cui si fa richiesta;
3) il consuntivo economico-finanziario dell'eventuale edizione precedente.
Art. 8
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Ferme restando le competenze dello Stato, "ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.
616/77", la Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun anno, il
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche riferite all'anno successivo.
2. Il calendario approvato dalla Giunta ed emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale deve riportare, rispettando l'ordine cronologico della data di svolgimento delle
singole manifestazioni, i seguenti dati:
a) denominazione ufficiale della manifestazione;
b) luogo e data di svolgimento della manifestazione;
c) settore o settori interessati;
d) tipo e qualifica della manifestazione;
e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;
f) accesso al pubblico o riserva ai soli operatori;
g) estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. La Giunta regionale, ove lo ritenga necessario e sentiti gli Enti organizzatori,
modifica la data per lo svolgimento delle manifestazioni.
4. Modifiche od integrazioni per le sole manifestazioni a carattere regionale,
provinciale, comprensoriale e comunale possono essere determinate con provvedimento
analogo a quello previsto per l'approvazione del calendario regionale se le richieste
modifiche od integrazioni siano state avanzate al mento quattro mesi prima della data del
presunto svolgimento della manifestazione.
Art. 9
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque organizzi manifestazioni non autorizzate con denominazione o modalità
diverse da quelle indicate nel calendario regionale, o comunque in contrasto con la
presente legge, è punito con sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una
somma non inferiore a L. 2.000.000 e sino ad un massimo di lire 20.000.000.
2. Le manifestazioni non autorizzate saranno sospese con effetto immediato del Sindaco sul
cui territorio ricade la manifestazione stessa e per i criteri di applicazione delle
sanzioni si applicano le norme richiamate nella legge statale 689/81.
3. L'accertamento è demandato al sindaco del Comune nel quale si svolge la manifestazione
e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale.
4. L'importo è devoluto per il 50% alla Regione e per la rimanenza al Comune interessato.
Art. 10
(Programma di attività promozionali)
1. La Regione, per concorrere alla valorizzazione delle produzioni regionali, promuove
e sostiene iniziative tese a favorire la commercializzazione delle produzioni stesse.
2. I programmi annuali o pluriennali di promozione, acquisito il parere della
"Commissione regionale delle attività promozionali" di cui al successivo
art.12, sono sottoposti all'esame della Giunta regionale entro il 30 ottobre di ciascun
anno.
3. Possono fra l'altro essere previste:
a) l'organizzazione diretta o per il tramite di Enti di manifestazioni fieristiche;
b) la partecipazione diretta dall'Ente a manifestazioni fieristiche in Italia ed
all'estero;
c) la concessione di contributi ai soggetti indicati nel precedente art. 4 che organizzino
manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica;
d) la realizzazione diretta o in collaborazione con organismi ritenuti idonei (I.C.E.,
I.A.S.M., Associazioni di categoria, ecc.) di:
- indagini, ricerche e prospezioni di mercato in Calabria, in Italia ed all'estero;
- iniziative promozionali a favore della produzione regionale;
- iniziative specifiche in favore divini, dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli;
- iniziative specifiche in favore di settori omogenei;
- propaganda e pubblicità attraverso stampa, cinema, radio e televisione;
- azioni coordinate di "promozione" sul territorio nazionale ed all'estero;
- missioni di operatori economici, esperti e giornalisti in Italia e all'estero;
- missioni in Calabria di operatori economici, esperti e giornalisti italiani e stranieri;
- seminari, convegni e mostre settoriali.
4. Per garantire la corretta finalizzazione dell'intervento promozionale l'Amministrazione
regionale provvederà, per il tramite dei propri funzionari ad assicurare l'interesse
pubblico dell'intervento.
5. La Regione, inoltre, a tutela della produzione regionale ritenuta meritevole istituisce
e regolamenta il marchio di provenienza e di qualità, riferito alla produzione in genere
ed a quella settoriale in particolare.
Art. 11
(Concessione di contributi per iniziative ed azione promozionali)
1. A favore di imprenditori singoli o associati operanti nel campo dell'industria,
dell'artigianato e dell'agricoltura e della commercializzazione possono essere concessi
contributi per iniziative o programmi promozionali che presentino contemporaneamente
caratteristiche di validità intrinseca e di beneficio generale per l'economia regionale.
2. Le iniziative ed i programmi possono, tra l'altro, prevedere;
- studi e ricerche di mercato;
- programmi di pubblicità e di promozione per incrementare la domanda all'interno del
mercato regionale;
- programmi inerenti al contenimento dei costi riferiti alla voce "trasporto" ed
alla razionalizzazione degli imballaggi;
- progetti intesi comunque a migliorare l'immagine del prodotto;
- iniziative tese alla formazione e dalla qualificazione dell'imprenditore o del personale
operante nei settori della commercializzazione;
- partecipazione dell'imprenditore o del personale a seminari e corsi riferiti al settore
di appartenenza.
3. A favore dei soggetti di cui al terzo comma sono altresì concessi contributi per la
loro diretta partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni nazionali e internazionali.
4. L'ammontare del contributo può determinarsi nella misura del 70% se i programmi e/o
interventi, sono attuati da soggetti comunque associati e del 50% se attuati da singoli
imprenditori.
5. Gli interventi per la partecipazione a mostre, fiere etc. saranno accordati sulle spese
sostenute e documentate e inerenti allo spazio espositivo, all'allestimento degli stand ed
ai costi riferiti alla voce "trasporti".
6. La presenza della Regione alle manifestazioni esclude il ricorso alle agevolazioni.
7. Le domande per gli interventi di cui al presente art. vanno presentate alla Giunta
regionale - Servizio attività commerciali - entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di
ciascun anno è sottoposto all'esame della Commissione di cui all'art. 12.
8. La Giunta regionale su conforme proposta della Commissione determina l'ammontare dei
contributi concessi.
Art. 12
(Commissione regionale delle attività promozionali)
1. La Commissione regionale delle attività promozionali, nominata con deliberazione
della Giunta regionale, dura incarica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
confermati.
2. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la
maggioranza dei suoi componenti.
3. La Commissione esprime parere consultivo e non vincolante sui programmi e sulle
richieste sottoposte al suo esame.
4. La Commissione adotta un proprio regolamento interno e sulla conoscenza delle
disponibilità finanziarie riferite all'esercizio o agli esercizi, propone un piano di
ripartizione sulle principali attività di promozione.
5. Essa è composta:
- Assessore regionale competente in materia di attività commerciali o suo delegato;
- Assessore regionale all'artigianato o suo delegato;
- Assessore regionale preposto all'agricoltura o suo delegato;
- Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o suo delegato;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali dei commercianti più rappresentative;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali dei produttori agricoli più
rappresentative;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali degli industriali più
rappresentative;
- un rappresentante dell'I.C.E.;
- due membri designati dall'Unione delle Camere di Commercio;
- due membri designati dal Centro regionale per il commercio estero;
- tre membri designati dalle Associazioni regionali dei commercianti, più
rappresentative; - un membro designato dall'E.S.A.C.;
- due componenti da scegliere fra esperti in materia di marketing, ricerche di mercato e
pubblicità.
6. È presieduta dall'Assessore alle attività commerciali. Le funzioni di segretario sono
svolte dal dirigente del settore attività commerciali.
Art. 13
(Competenze per i componenti della commissione regionale)
1. Ai componenti della Commissione è attribuita una indennità nella misura lorda di
L. 50.000 per ogni giornata di seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio
determinato ai sensi della normativa vigente in materia, se spettante.
2. Viene altresì corrisposto, nei termini di legge, se spettante, il relativo trattamento
di missione.
Art. 14
(Disposizioni finanziarie)