LEGGE REGIONALE 20 maggio 1991, n. 9
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1991e bilancio pluriennale per il triennio1991/1993.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 maggio 1991, n. 37)

Art. 1
(Bilancio di competenza stato di previsione dell'entrata e
della spesa)

1. È approvato in L. 13.893.994.329.134 lo stato di previsione di competenza della entrata della Regione per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge (tabella A - 2' colonna).

2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno1991.

3. È approvato in L. 13.893.994.329.134 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge (tabella B - 3' colonna).

4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2
(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della
spesa)

1. È approvato in L. 15.793.090.606.750 lo stato di previsione di cassa della entrata della Regione per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge (tabella A - 3' colonna).

2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1991.

3. È approvato in L. 15.516.627.344.889 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge (tabella B - 4' colonna).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge.

Art. 4
(Classificazione dell'entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dell'art. 24 della legge regionale 22 maggio1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 22 maggio 1978, n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).ù

Art. 5
(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1991/1993 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 6
(Residui perenti)

1. È autorizzata l'iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1990 a norma dell'art. 68 - quarto comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1991.

2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive L. 722.794.828.422di cui L. 86.423.143.792 di parte corrente e L. 636.371.684.630 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 7
(Spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n.2 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 3 manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1991 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 250 miliardi.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 9
(Spese impreviste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nello elenco di cui al primo comma del precedente art. 7, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 7002102 sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

Art. 10
(Variazioni al bilancio)

1. In conformità dell'art. 36 - primo comma - della legge regionale 22 maggio1978, n.5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.

2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è autorizzato il Comitato esecutivo dell'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) ed il Consiglio di amministrazione dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per le assegnazioni dello Stato o della Regione destinate a spese inerenti a scopi specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.

Art. 11
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

Art. 12
(Esercizio finanziario)

1. In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1991 scade il 31dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

Art. 13
(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti amministrativi incorso di adozione che si finanziano coni fondi globali;

- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;- Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 4, concernente la classificazione delle spese ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali, il bilancio dell'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) ed il bilancio dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria per l'anno 1991, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.