LEGGE REGIONALE 11 marzo 1991, n. 3
Provvedimenti per la trasparenza e la accelerazione della esecuzione delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 marzo 1991)
Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge regola, per quanto di competenza della Regione e
nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative, le procedure per l'aggiudicazione di
opere pubbliche interamente o parzialmente finanziate dalla Regione o da essa trasferite
in concessione agli enti di cui al successivo art. 3.
2. A tal fine, con la presente legge, la Regione provvede:
a) alla creazione di un osservatorio regionale sugli appalti, le concessioni e gli
incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche;
b) alla individuazione di procedure, normative e direttive per rendere trasparente
l'attività di tutti gli enti locali e pubblici operanti nel territorio regionale;
c) alla individuazione di criteri per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditoria e delle
professionalità locali nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.
Art. 2
(Programma regionale delle opere pubbliche)
1. Sulla base di un programma regionale che fissi gli obiettivi
economico-sociali di sviluppo della Regione, il Consiglio regionale approva, su proposta
del la Giunta, un programma triennale delle opere e dei lavori da eseguire con i propri
mezzi finanziari e con tutti quelli comunque disponibili.
2. Il programma è articolato per settori di intervento, indica le relative priorità e
stabilisce la quota di finanziamento da impegnare per le opere ed i lavori di interesse
degli enti di cui all'articolo 3.
3. Il programma viene aggiornato, con la stessa procedura di cui al comma I, nel corso del
triennio in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il Presidente della Regione assicura la massima pubblicità del programma delle opere,
disponendone anche il deposito, a libera visione del pubblico presso la segreteria di
tutti i Comuni.
5. Nella formazione del programma di cui al comma I dovrà essere data priorità ai
completamenti di opere già iniziate nonché agli interventi necessari per la
funzionalità delle opere stesse.
Art. 3
(Beneficiari di finanziamenti regionali)
1. Gli enti ed i soggetti che possono ottenere contributi regionali per la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse sono:
a) i Comuni;
b) le Province;
c) le Comunità Montane;
d) le Unità Sanitarie Locali;
e) i Consorzi di soggetti di cui ai precedenti punti a),b),c);
f) gli enti ed i soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse.
Art. 4
(Regolamento regionale per la gestione dei lavori pubblici)
1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, approva, su proposta della Giunta, sentite le rappresentanze
istituzionali, a livello regionale, degli ordini e dei collegi professionali, il
regolamento per la gestione dei lavori pubblici, relativo a:
a) criteri per l'affidamento degli incarichi ai liberi professionisti e per la redazione
dei progetti di massima e/ o esecutivi;
b) criteri per la nomina dei direttori dei lavori e dei collaudatori;
c) criteri per la stipulazione di convenzioni con istituti universitari o al tre
istituzioni regolarmente riconosciute specializzate in uno o più settori di conoscenze
scientifiche o competenze operative, per la formazione di programmi e di studi nei limiti
delle competenze specialistiche;
d) modalità e criteri di indizione e di svolgimento della conferenza dei servizi.
Art. 5
(Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera)
1. L'amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei
lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla
funzionalità dell'opera complessivamente considerata ed agli interventi di tutela
ambientale.
2. La funzione di alta vigilanza non può essere affidata a soggetto estraneo
all'amministrazione.
3. Le amministrazioni committenti che, per deficienza organizzativa dei propri uffici
tecnici, non sono in grado di assicurare il compiuto svolgimento delle attività di cui al
comma I, possono incaricare anche dipendenti di uffici tecnici della Regione e di enti
territoriali, previa intesa con le amministrazioni interessate.
Art. 6
(Costituzione dell'osservatorio regionale)
1. In attuazione anche dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è
istituito l'osservatorio regionale degli appalti delle concessioni e degli incarichi
professionali per la realizzazione di opere pubbliche.
2. L'osservatorio è finalizzato:
a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed all'
infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;
b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti,
delle concessioni e degli incarichi professionali;
c) alla pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avendo periodicità
almeno trimestrale, degli affidamenti di lavori d'importo superiore a L. 100.000.000 da
parte degli enti locali e di tutti gli altri enti pubblici indicando procedure di
assegnazione dei lavori, ditte aggiudicatarie e subappaltatrici, importi contrattuali e di
perizie di variante e suppletive, scadenze previste per l'ultimazione dei lavori.
3. Nel notiziario dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di
incarichi professionali indicando i nominativi dei professionisti, l'importo, la categoria
delle opere e le fonti di finanziamento.
4. Nel notiziario dovranno essere contenute altresì tutte le informazioni previste dal II
comma dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80.
5. L'osservatorio pubblicherà inoltre un rapporto annuale individuando gli indici di
concentrazione in riferimento ad indicatori territoriali e settoriali
Art. 7
(Comunicazioni all'osservatorio)
1. Tutti gli enti locali e gli enti ed aziende regionali operanti nella regione
sono tenuti a dare, entro 5 giorni, comunicazione all'osservatorio di quanto previsto
all'art. 6, commi 2 e 3 mediante un apposito modello che sarà predisposto
dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
2. Dell'avvenuta comunicazione dovrà essere fatta menzione negli atti deliberativi a pena
di decadenza dai finanziamenti regionali.
Art. 8
(Funzionamento dell'osservatorio)
1. Al funzionamento dell'osservatorio regionale provvederà l'Assessorato
regionale ai lavori pubblici.
2. Il notiziario regionale sarà inviato direttamente agli enti locali, agli enti ed
aziende regionali, alle organizzazioni delle categorie interessate, agli ordini
professionali operanti nella regione ed al Ministero dei lavori pubblici, alla Prefettura
e all'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità organizzata.
3. Tutti i dati in possesso dell'osservatorio sono pubblici e chiunque può prenderne
visione e chiederne copia.
Art. 9
1. Relativamente ai bandi tipo per licitazioni private, appalti-concorsi e con
cessioni di costruzione e di gestione, valgono le norme di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Art. 10
(Criteri di aggiudicazione)
1. Per gli appalti di opere di importi inferiori a un milione di ECU,VIA
esclusa, si applica il metodo di cui all'art 1, lett. d), della legge 2 febbraio 973 n.
14, con determinazione automatica delle "offerte anomale" mediante la
applicazione del dispositivo previsto dall'art. 2 bis della legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Per appalti di opere superiori a un milione di ECU, IVA esclusa, si applica il metodo
di cui all'art. 24, I comma, lett. a), n. 2, della legge 8 agosto 1977, n. 584, sempre con
individuazione automatica delle "offerte anomale".
3. È possibile l'applicazione della procedura prevista dall'art. 24, I comma, lett. b),
della legge 8 agosto 1977, n. 584, solo in presenza di opere di particolare ed eccezionale
interesse artistico o specialistico. In ogni caso, gli elementi di valutazione fissati in
ordine decrescente d'importanza, risultano così determinati: 1) prezzo offerto; 2) tempo
di esecuzione; 3) valore tecnico dell'opera; 4) costo di gestione. All'elemento prezzo
dovrà essere attribuito importanza prevalente rispetto a tutti gli altri elementi di
valutazione.
4. Per gli appalti da aggiudicare col sistema di cui all'art. 24, I comma, lett b), della
legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ente appaltante dovrà avvalersi di una commissione che,
tra i suoi componenti, preveda almeno:
a) un ingegnere o architetto scelto entro una terna indicata dalle Federazioni regionali
dei rispettivi ordini professionali;
b) un professore universitario scelto entro una terna indicata dal Rettore di una delle
Università calabresi;
c) un avvocato dello Stato designato dai competenti uffici distrettuali;
d) un esperto designato dalla Giunta regionale.
5. Qualora, trascorsi 30 giorni, le indicazioni richieste non siano pervenute, l'ente
appaltante provvede direttamente alle nomine di cui ai punti a),b),c) e d) del comma IV.
Art. 11
(La concessione)
1. È possibile il ricorso all'istituto della concessione solo quando la stessa
si configuri come:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) concessione di servizi.
Art. 12
(Concessione di costruzione e gestione)
1. La concessione di costruzione e gestione prevede che il concessionario possa
eseguire direttamente i lavori o appaltarli a terzi, e la controprestazione di tali lavori
consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato
da un prezzo.
2. L'autorità aggiudicatrice che intenda stipulare un contratto di concessione deve
pubblicare un bando di gara specificando:
a) l'oggetto della concessione, in maniera sufficientemente precisa, sulla base di un
progetto di massima (progetto guida redatto da professionisti iscritti agli albi), per
permettere una stima valida da parte degli imprenditori interessati;
b) le condizioni personali tecniche e finanziarie che devono essere soddisfatte dai
candidati;
c) i principali criteri che saranno adottati per attribuire le concessioni;
d) il termine per la presentazione delle candidature.
3. La concessione è disciplinata da una convenzione che, oltre a contenere tutti gli
elementi negoziali dell'offerta, stabilisca:
a) contenuto, termine e modalità di realizzazione degli interventi;
b) contenuto e modalità di presentazione della progettazione esecutiva;
c) modalità di approvazione degli atti tecnici da parte del concedente;
d) modalità di esecuzione della opera affidata;
e) modalità di controllo e collaudo, anche in corso d'opera, dell'esecuzione dei lavori.
4. L'autorità aggiudicatrice, per la valutazione delle offerte, si avvarrà di una
commissione esaminatrice costituita secondo quanto previsto dall'art. 10, commi IV e V.
Art. 13
(Concessione di servizi)
1. La concessione di servizi prevede che il concessionario non esegua
direttamente i lavori, ma si limiti a svolgere in nome e per conto dell'ente conducente
una serie di attività tecniche, professionali, legali, amministrative e burocratiche, tra
cui anche quelle di stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla legge del 23
novembre 1939, n. 1815.
2. Il concessionario ha l'obbligo di appaltare a terzi le opere da eseguire, secondo
quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto della vigente normativa nazionale e
comunitaria.
3. La concessione di servizi è possibile quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) la complessità e l'entità del programma delle attività e delle realizzazioni da
eseguire, come la redazione integrata di progetti di massima e/o di progetti esecutivi,
comprendenti unitariamente studi di fattibilità, d'impatto ambientale e redditività
economica, l'esecuzione di rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici
ecc.;
b) il dimensionamento insufficiente della struttura tecnico-amministrativa dell'ente
concedente per affrontare la complessità e l'entità del programma di cui alla precedente
lettera a).
4. La concessione di servizi è affidata con provvedimento motivato, previo avviso
pubblico ed esame delle proposte, offerte valutate da parte di un'apposita commissione
costituita secondo quanto previsto dall'art. 10, commi IV e V.
5. In ogni caso e fino a nuove disposizioni normative le progettazioni e direzione dei
lavori dovranno essere eseguite nel rispetto degli ordinamenti professionali di categoria
da professionisti regolarmente iscritti agli albi.
6. Il rapporto di concessione di servizi dovrà essere disciplinato da apposita
convenzione contenente fra l' altro le proposte- offerte presentate.
Art. 14
(Pubblicità)
1. Per l'appalto di lavori di importi fino ad un milione di ECU, IVA esclusa,
la pubblicità dei bandi di gara deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7
della legge 2 febbraio 1973 n. 14.
2. Per l'appalto di lavori di importo superiore ad un milione di ECU, IVA esclusa, la
pubblicità dei bandi di gara deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art.9
della legge 8 agosto 1977, n. 584.
3. Per le concessioni di costruzione e gestione e per le concessioni di servizi valgono le
stesse forme di pubblicità previste ai commi I e II.
4. Gli enti appaltanti, indipendentemente dall'osservanza delle norme di cui ai commi I,
II e III, sono obbligati a rimettere alla Prefettura competente per territorio l'avviso di
gara relativo ai lavori da appaltare, per qualsiasi importo a base d'asta.
Art. 15
(Gare di appalto e concessioni-Procedure)
1. Le procedure per le gare di appalto, concessioni di costruzione e gestione e
concessione di servizi possono essere aperte, di strette e negoziate:
a) le "procedure aperte" sono le procedure nazionali in cui ogni impresa
interessata può presentare un'offerta;
b) le "procedure ristrette" sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili
soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
c) le "procedure negoziate" sono le procedure nazionali in cui le
amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una
o più di esse i termini del contratto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono sempre seguire le "procedure aperte o
ristrette" tranne in casi espressa mente previsti dalla vigente normativa nazionale e
dalla direttiva CEE n. 440/89.
In ogni caso, il ricorso alle "procedure negoziate" deve essere motivato negli
atti deliberativi a pena di nullità degli atti stessi.
3. Per ciascun appalto o concessione le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di scelta
dei concorrenti, compilano un verbale in cui devono figurare almeno:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto ed il valore
dell'appalto o concessione;
b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della
loro scelta;
c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto.
4. Per ciascun appalto o concessione aggiudicati le amministrazioni aggiudicatrici, in
sede di espletamento di gara, compilano un verbale in cui devono figurare almeno:
a) il nome e l'indirizzo della amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto ed il valore
dell'appalto o concessione;
b) i nomi dei candidati invitati a partecipare alla gara;
c) i nomi dei partecipanti che hanno presentato offerte;
d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta
nonchè, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a
terzi.
5. I verbali di cui ai commi 3 e 4 sono pubblici e chiunque può prenderne visione e
chiederne copia.
Art. 16
(Incarichi professionali - Divieti)
1. Non è consentito il ricorso a concessioni di servizi o l'affidamento di
incarichi professionali se l'opera da realizzare non sia stata già ammessa a
finanziamento.
2. La disposizione del comma 1 si estende alle procedure relative ad opere pubbliche che
richiedono l'approvazione della Regione per l'accesso al finanzia mento con eccezione dei
casi in cui leggi nazionali o comunitarie prevedano espressamente la presentazione di
progetti esecutivi.
3. Per l'affidamento di incarichi professionali per la realizzazione di opere complesse e
che si prestano a più soluzioni progettuali si fa ricorso, previo avviso pubblico, ad un
concorso di idee con la presentazione di proposte-offerte. In tal caso, l'amministrazione
aggiudicatrice si avvarrà di una commissione costituita secondo quanto previsto dall'art.
10, commi 4 e 5.
Art. 17
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme contenute
nella vigente legislazione regionale e nazionale, nonché nelle direttive comunitarie
esistenti in materia.