1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per
l'anno 1991 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1991, allo esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 1991 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente I comma è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per
spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114,
2132201,2222107,2233104,2233202,3221105 313101, 3313104, 3313109, 4211102, 4331103,
5122202 e 5122206, nonché per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato
Mediterraneo) della Calabria.
3. Nei limiti dei tre dodicesimi e anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci
di previsione relativi all'Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC, (Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio
universitario della Calabria) per l'anno 1991, ammessi al bilancio regionale.
4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente III comma è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.
Art. 2