LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1991, n. 2
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 febbraio 1991, n. 12)

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1991 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1991, allo esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1991 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente I comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114, 2132201,2222107,2233104,2233202,3221105 313101, 3313104, 3313109, 4211102, 4331103, 5122202 e 5122206, nonché per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) della Calabria.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi e anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC, (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1991, ammessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente III comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.