LEGGE REGIONALE 12 novembre 1990, n. 59
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992.
(Pubbl. in Boll. Uff. 16 novembre 1990, n. 77)

 Art. 1
(Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 13.421.374.213.514 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella A - II colonna)

2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1990.

. È approvato in L. 13.421.374.213.514 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella B - III colonna).

4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2

(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 14.733.085.947.989 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella A - III colonna).

2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1990.

3. È approvato in L. 14.518.255.886.052 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella B - IV colonna).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge.

Art. 4
(Classificazione della entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art 24 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 5
(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1990/1992 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 6
(Residui perenti)

1. È autorizzata l'iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), de gli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1989 a norma dell'art. 68 - IV comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1990.

2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive L. 526.323.164.042 di cui L. 52.868.473.707 di parte corrente e L. 473.454.690.335 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 7
(Spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nel l'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla sanatoria giuridico-formale di eventuali somme anticipate, nelle more dell'approvazione del bilancio, dalla Tesoreria regionale a fronte di spese obbligatorie, necessarie per garantire la continuità di servizi o comunque improcastinabili.

Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1989 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in lire 250 miliardi.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 9
(Spese impreviste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente articolo 7, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto al bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro 15 giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

Art. 10
(Variazioni al bilancio)

1. In conformità dell'art. 36 - I comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.

2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è autorizzato il Comitato esecutivo dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) ed il Consiglio di amministrazione dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per le assegnazioni dello Stato o della Regione desti nate a spese inerenti a scopi specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.

Art. 11
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Fino a quando non sia diversamente di sposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

Art. 12
(Esercizio finanziario)

1. In conformità di quanto disposto dal l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1990 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

Art. 13
(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

- Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art 26 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5;

- Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dello art. 25, ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16 - III comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 6, concernente il bilancio delle Aziende Foreste Demaniali, il bilancio dell'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) ed il bilancio dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.