Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992.
(Pubbl. in Boll. Uff. 16 novembre 1990, n. 77)
Art. 1
(Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in L. 13.421.374.213.514 lo stato di previsione di competenza
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge
(tabella A - II colonna)
2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1990.
. È approvato in L. 13.421.374.213.514 lo stato di previsione di competenza della spesa
della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella B - III
colonna).
4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello
stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in L. 14.733.085.947.989 lo stato di previsione di cassa dell'entrata
della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella A - III
colonna).
2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno
1990.
3. È approvato in L. 14.518.255.886.052 lo stato di previsione di cassa della spesa della
Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente legge (tabella B - IV colonna).
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato
di previsione di cui al comma precedente.
Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio
di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1990, annesso alla presente
legge.
Art. 4
(Classificazione della entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art 24 della
legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine
e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della
legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i
gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione
indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).
Art. 5
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli
anni 1990/1992 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22
maggio 1978, n. 5.
Art. 6
(Residui perenti)
1. È autorizzata l'iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), de gli impegni di
spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione
amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1989 a norma dell'art. 68 - IV comma - della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai
creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1990.
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a
complessive L. 526.323.164.042 di cui L. 52.868.473.707 di parte corrente e L.
473.454.690.335 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo
finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).
3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di
spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai
creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai
documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 7
(Spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla
presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme
dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di
bilancio indicati nel l'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla sanatoria giuridico-formale
di eventuali somme anticipate, nelle more dell'approvazione del bilancio, dalla Tesoreria
regionale a fronte di spese obbligatorie, necessarie per garantire la continuità di
servizi o comunque improcastinabili.
Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel
corso dell'esercizio finanziario 1989 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per
l'esercizio medesimo in lire 250 miliardi.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di
altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio
regionale non soggetta a controllo.
Art. 9
(Spese impreviste)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di
somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non
compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente articolo 7, nonché ai nuovi
capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale
22 maggio 1978, n. 5.
2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente,
iscritto al bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro 15 giorni dalla loro
adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 10
(Variazioni al bilancio)
1. In conformità dell'art. 36 - I comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5
la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie
deliberazioni da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio
occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate
a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano
tassativamente regolate dalle leggi.
2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è autorizzato il Comitato esecutivo
dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) ed il Consiglio di
amministrazione dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria)
per le assegnazioni dello Stato o della Regione desti nate a spese inerenti a scopi
specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione
medesima.
Art. 11
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
1. Fino a quando non sia diversamente di sposto da leggi regionali, alle spese per
l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli
iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in
quanto applicabile.
Art. 12
(Esercizio finanziario)
1. In conformità di quanto disposto dal l'ultimo comma dell'art. 14 della legge
regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1990 scade il 31 dicembre ed a
tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.
Art. 13
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di
adozione che si finanziano con i fondi globali;
- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;
- Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art 26 della
legge regionale 22 maggio 1978 n. 5;
- Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dello art. 25,
ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la
disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai
sensi dell'art. 16 - III comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 6, concernente il bilancio delle Aziende Foreste Demaniali, il bilancio
dell'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) ed il bilancio dell'EDIS
(Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1990, ai sensi
dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.