(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 12 novembre 1990, n. 58
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1990 e pluriennale 1990/ 1992 della
Regione Calabria (Legge Finanziaria).
(Pubbl. in Boll. Uff. 16 novembre 1990, n. 12
Rubrica I
Servizi generali
Art. 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20
"Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per lo
esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 50.000.000.
Art. 2
1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri
regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1990 una prima anticipazione di L.
250.000.000, a valere sul contributo "una tantum" relativo al ripianamento del
disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1990-1995, previsto
dall'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12.
Rubrica II
Territorio
Art. 3
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo
1985, n. 9 "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali
della Calabria" è autorizzata per il biennio 1991/1992 la spesa complessiva di lire
600.000.000.
Art. 4
1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla
Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.000.000.000.
2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 "Costituzione
del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per
l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 250
milioni.
Art. 5
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per
il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano
pubblici esercizi di tra sporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni,
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 77.644.206.000, finanziata
con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 "Diritto di
libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di
cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di L. 2.000.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi
urgenti e straordinari contro lo inquinamento da rifiuti" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 700.000.000.
4. I termini di presentazione delle domande di contributo - previsti dall'art 2 della
legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 - sono prorogati per il solo anno 1990 al 31 ottobre.
Art. 6
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle
competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29
gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento -
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 1.800.000 000 da erogare
secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978 n. 7 e sulla base del
territorio e della popolazione residente.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in
materia di bonifica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
9.000.000.000.
3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono
destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno
(Verbicaro), al Comune di Acri, di San Giovanni in Fiore, Tropea e agli altri Comuni da
individuare con la medesima delibera, quale contributo al cofinanziamento di progetti a
sostegno della occupazione negli enti medesimi.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, I e III comma, della legge regionale 12 aprile
1990, n. 21 "Norma in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei
servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
3.000.000.000.
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, I e II comma, della legge regionale 12 aprile
1990, n. 21 "Norma in materia di edilizia e di culto e disciplina urbanistica dei
servizi religiosi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
500.000.000.
6. I termini di presentazione delle domande di contributo - previsti al V e VI comma
dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 - sono prorogati per il solo anno
1990 al 31 ottobre.
Art. 7
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive
modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle
piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il biennio 1991/1992 la spesa
complessiva di lire 1.400.000.000.
2.
Rubrica III
Istruzione, cultura e tempo libero
Art. 8
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel
settore della promozione degli scambi socio- culturali" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 200.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 "Soppressione
dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle
funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 400 milioni.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in
materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale", è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 2.300.000.000.
4. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 "Interventi
finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 200 milioni.
5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8 II e IV
c.della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul
cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1990
6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per
interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di lire 3.000.000.000.
7. I termini di presentazione delle domande di contributo entro il mese di luglio e di
predisposizione dello schema di piano annuale entro il mese di ottobre - previsti al VI e
VII comma dello art. 3 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 - sono prorogati per il
solo anno 1990 rispettivamente al 31 ottobre ed al 30 novembre.
8. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 ago sto 1986,
n. 39 "Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.000.000.000
9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 "Contributi
alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della
cultura e della informazione televisiva" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa di L. 200.000.000.
10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11
"Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 35.000.000.
11. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 47 "Iniziative
per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle
stesse a favore del patrimonio pubblico" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa di L. 100.000.000.
Art. 9
1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione
della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e
donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 100.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21
"Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul
Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanzia
rio 1990 la spesa di lire 100.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione
di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e
dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed
educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
50.000.000.
4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione
di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in
Fiore è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la
costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine
(IRACEB)" è autorizzata per l' esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
150.000.000.
6. Per le attuazioni delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990 n. 4,
"Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace,
disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di L. 200.000.000.
7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo
annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La
Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
100.000.000.
8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5
"Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 500.000.000.
9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2
"Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire
allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità
mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
300.000.000.
10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30
"Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio
1990 /1992 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del
bilancio per l'esercizio finanziario 1990.
11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo
annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 150.000.000.
12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 25
"Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra S. Bruno"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 150.000.000.
Art. 10
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per
l'attuazione del diritto allo studio", è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa di lire 33.500.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno
all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 300.000.000.
3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 100.000.000 è
destinata all'organizzazione dei corsi estivi nel Comune di Locri.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordina mento
della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di lire 13.000.000.000.
5. La Giunta regionale - ai sensi dello art. 36, I comma, della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio con proprie
deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate
derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli
art. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché per la iscrizione delle
relative spese.
6. Per le finalità di cui agli art. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18
"Ordinamento della formazione professionale in Calabria" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 130.000.000.
Art. 11
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università
degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi
della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 4.000.000.000.
Art. 12
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto
allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa
di L. 6.000.000.000.
2.(5)
3. È istituito il servizio di tesoreria dell'EDIS "Ente per il Diritto allo Studio
Universitario".
4. Per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma, l'EDIS "Ente per il
Diritto allo Studio Universitario" sono estese, per quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1973, n. 10 e nel Regolamento
regionale di attuazione 26 giugno 1982, n. 1, nonché la conversione per l'affidamento,
del servizio di tesoreria vigente per la Regione Calabria, negli stessi termini ed alle
medesime condizioni.
Art. 13
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi
regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.800.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione
dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990
la spesa di lire 700 milioni.
Rubrica IV
Sicurezza sociale
Art. 14
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio
1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 300.000.000.
Art. 15
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione
di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 70.000.000.
Art. 16
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di
lire 200.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 "Norme per la
valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici
nella Regione Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di
L. 500 milioni.
Art. 17
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5
"Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 41.400.000.000 da destinare alla
gestione dei servizi socio-assistenziali.
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 1.500.000.000
è destinata ai consultori familiari, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n.
26.
3. In deroga alle procedure previste dal la legge regionale 26 gennaio 1987, n.5 la
Regione - al fine di assicurare la tempestività e continuità delle prestazioni -
provvederà ad erogare direttamente agli Enti assistenziali pubblici e privati, per il
solo anno 1990, i contributi relativi al finanziamento dei servizi residenziali, previsti
dall'art. 25 della medesima legge 26 gennaio 1987, n. 5.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 "Norme per
l'istituzione del servizio sociopsico-pedagogico in Calabria" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 5.000.000.000.
Art. 18
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze
in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 420.000.000.
Art. 19
1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma att. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto
1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di lire 1.000.000.000.
Art. 20
1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),
o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel
settore della emigrazione e dell'immigrazione" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000.
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della legge regionale 9 aprile
1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della
immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
1.500.000.000.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a
favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa di lire 1.302.000.000.
4. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 637.000.000. è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1989.
Rubrica V
Agricoltura
Art. 21
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, I comma,
della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in
complessive L. 115.731.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, sono destinati alle
seguenti iniziative:
1) lire 8.000.000.000 per le iniziative previste dal I comma del successivo art. 22 della
presente legge;
2) lire 21.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente
legge;
3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente
legge;
4) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal I comma del successivo art 28 della
presente legge;
5) lire 4.452.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente
legge;
6) lire 14.767.899.000 per le iniziative previste dal I comma del successivo art. 25 della
presente legge;
7) lire 13.952.000.000 per le iniziative previste dal I comma del successivo art. 32 della
presente legge;
8) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente
legge;
9) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal I comma del successivo art 23 della
presente legge;
10) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28
della presente legge;
11) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26
della presente legge;
12) lire 12.000.000.000 per le iniziati ve previste dal terzo comma del successivo art. 24
della presente legge;
13) lire 300.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati
interessanti il settore agricolo-alimentare;
14) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26
della presente legge;
15) lire 1.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;
16) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal I comma del successivo art. 33 della
presente legge;
17) lire 706.101.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23
della presente legge;
18) lire 1.300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23
della presente legge;
19) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal IV comma del successivo art. 25 della
presente legge;
20) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal II comma del successivo art. 26 della
presente legge;
21) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente
legge;
22) lire 5.700.000.000 per le iniziative previste dal II comma del successivo art. 22
della presente legge;
23) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal IV comma del successivo art. 26
della presente legge;
24) lire 6.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33
della presente legge;
25) lire 153.000.000 per le iniziative previste dal VII comma del successivo art. 25 della
presente legge;
26) lire 4.500.000.000 per le iniziative previste dal V comma del successivo art. 24 della
presente legge;
27) lire 1.000.000.000 per il pagamento della rate di ammortamento relative al concorso
nei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui al capitolo 8045310.
2. Le destinazioni di cui al I comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi art. della presente legge, entro i
limiti dell'accertamento nel capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 22
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi
nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" è
autorizzata per lo esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 8.000.000.000, finanziata
con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986 n.
752.
2. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 5.700.000.000, finanziata
con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986,
n. 752.
Art. 23
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio
del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio
1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
1.200.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 novembre 1986, n. 752.
2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50%,
nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a
cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri
genetici e di altre strutture zotecniche di supporto alle attività di miglioramento
genetico, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 706.101.000,
finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre
1986, n. 752.
3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui
contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi
agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2)
del I comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.300.000.000, finanziata con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 24
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione in favore dell'ESAC
"Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria" - ai sensi dello art. 10,
lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di L. 64 miliardi.
2. Sul contributo di cui al precedente I comma grava la spesa inerente al ripiano delle
perdite, determinate per il 1990 in L. 15.500.000.000, delle gestioni provvisorie degli
impianti industria li e delle strutture commerciali ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 del la legge regionale 19 giugno 1986,
n.24
3. Per gli interventi previsti dallo art. 10 - lett. b) - della legge regionale 14
dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
12.000.000.000 - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 novembre 1986, n. 752 - allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata nei
corrispondenti capitoli 3201105, 3201201 e 7003103 della spesa del bilancio dello ESAC per
l'esercizio finanziario 1990.
4. Sul contributo di cui al precedente III comma grava la spesa inerente alla
anticipazione di L. 6.000.000.000, effettuata dal Banco di Napoli, per la gestione 1990
dello zuccherificio di Strongoli.
5. Ai fini della concessione di un contributo straordinario a favore dello ESAC "Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria" - per la ricapitalizzazione della
società NUSAM S.p.A. (zuccherificio di Strongoli) - è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di L. 4.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla
Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 25
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 "Interventi
nel settore zootecnico" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 14.767.899.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 novembre 1986, n. 752.
2. Una quota fino al 15% della disponibilità di cui al I comma, è autorizzata in favore
delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli art. 9 punto 1), e 10, I
comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità
eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1990, per carenza di domande da parte dei
soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo I
comma.
3. Una quota di L, 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al I comma, è destinata
agli interventi di cui all'art. 12 della medesima legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 "Risarcimento
dei danni causati da specie di animali in via di estinzione" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 1.100.000.000, finanziata con i fondi
destinati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di L. 800 milioni è
autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente agli anni precedenti.
6. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della
spesa, la somma di L.250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle culture
agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 11 luglio
1986, n. 27.
7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54
"Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con
sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
153.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 novembre 1986, n. 752.
8. A decorrere dall'1/1/1991 la legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è abrogata.
Art. 26
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 "Norma per
lo sviluppo dell'apicoltura" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa
di L. 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986,
n. 752.
2. Per la concessione dei contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento
amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, ai
sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 13, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 500 milioni, finanziata con i fondi di cui al
l'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n 752.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 "Interventi
urgenti per lo sviluppo delle colture protette" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di L. 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3
della legge 8 novembre 1986, n. 752.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi
per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di L 1.500.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione
ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
5. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti
iniziative:
a) per le iniziative di cui all'art. 2 L. 1.100.000.000;
b) per le iniziative di cui all'art. 3 L. 400.000.000.
6. Una quota fino al 15% delle disponibilità di cui al I e IV comma, è autorizzata in
favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli art. 9, punto 1), e
10, I comma della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di
disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1990, per carenza di
domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di
cui ai medesimi I e IV comma.
Art. 27
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo
della cooperazione agricola" e successive modificazioni ed integrazioni, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 2.500.000.000, finanziata con
i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 28
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6/6/980, n. 32 "Mutui a tasso
agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice é autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 1 miliardo, finanziato con i fon di assegnati
alla Regione ai sensi dell'art.3 della legge 8/11/1986, n. 752.
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui
trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice di cui
alla L.R. 6/6/1980 n. 32 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di
L.5.100.000. 000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 29
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 - 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980,
n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio" e
successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
21.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 30
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 "Interventi
diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 500.000.000, finanziata con i
fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 31
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17
"Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" e successive
modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per lo esercizio finanziario 1990 la spesa
di L. 4.452.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3
della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 32
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti
fondiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
13.952.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 novembre 1986 n. 752.
2. Una quota fino al 15% delle disponibilità di cui al I comma,e autorizzata in favore
delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt.9, punto 1), e 10, I
comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità
eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1990, per carenza di domande da parte
dei soggetti beneficiari, e restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo I
comma.
Art. 33
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 "Difesa
paesegistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite" è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 1.500.000.000, finanziata con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
2. Per gli interventi previsti dall'art. 2, II comma, della legge regionale 3 giugno 1975,
n. 25 "Miglioramenti fondiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990
la spesa di L. 6 miliardi, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi
dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 34
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 "Promozione
e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa di L. 2.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi
dello art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Rubrica VI
Attività produttive extragricole
Art. 35
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7
"Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo
economico della Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di
L. 2.900.000.000.
2. Per l'intervento di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 37 "Scioglimento
del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro con sede in
Maratea" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 100.000.000.
Art. 36
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive
modificazioni ed integrazioni "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo
delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana" è autorizzata
per il triennio 1990/1992 la spesa complessiva di lire 8.500.000.000 di cui L.
1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.
Art. 37
1. Ai fini di consentire alla Regione partecipare con proprio conferimento
alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la
Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio
1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
1.600.000.000.
Art. 38
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive
modificazioni ed integrazioni "Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e
la cooperazione delle imprese artigiane" è autorizzata per il triennio 1990/1992 la
spesa complessiva di L.1.500.000.000 di cui L.500.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio finanziario 1990.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a
favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e
successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
600.000.000.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di
provvedimenti diretti alla pro mozione e allo sviluppo della cooperazione" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.200.000.000.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione
Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa di lire 300.000.000.
5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 50 "Interventi
diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dallo eccezionale
nubifragio abbattutesi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e
Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L.
1.000.000.000.
Art. 39
1. Per le iniziative previste dagli artt 35, 52, 53, 54 e 65 della legge regionale 28
marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione
della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990
la spesa di L. 2 miliardi.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 "Incentivi
per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 1.000.000.000.
Art. 40
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1983, n. 10 e successive modificazioni
ed integrazioni "Norme per la incentivazione del flusso turistico attraverso
trasporti aerei, ferroviari e su gomma" è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa di lire 1.100.000.000.
Art. 41
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 "Interventi
finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso
l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili
degli Enti locali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
4.450.000.000.
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti
iniziative:
a) L. 3.300.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle
lett. a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lett. b), e
dell'art. 4 (cap. 6211204 della spesa);
b) L. 1.150.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai
soggetti destinatari di cui alla lett. a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3,
lett. a), e dell'art. 4 (cap.6211205 della spesa)
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 "Norme per la
partecipazione della Regione a società Consortili per la costruzione e gestione di
mercati agroalimentari al l'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale"
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di L. 500.000.000.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 42
1. Per consentire il conseguimento delle finalità prevista dalla legge regionale 24
febbraio 1988, n. 2 "Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo
sviluppo dell'occupazione" ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui alle lett.
b),c ), d) ed e) del l'art. 43 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 - è autorizzata
la seguente ulteriore spesa:
a) L. 3,5 miliardi per l'anno 1990 in favore delle iniziative previste dallo art. 6, II e
III comma, dall'art. 10 II e III comma, e dall'art. 14 I comma, a valere sulle
disponibilità di cui al capitolo 2233104 della spesa;
b) L. 6 miliardi per l'anno 1990 in favore delle iniziative previste dal combinamento
disposto di cui agli artt. 9, punti 7 e 9, e 10, I comma a valere sul la disponibilità di
cui al cap. 2233202 della spesa.
2. Per gli interventi di cui all'art. 15 della succitata legge regionale 24 febbraio 1988,
n. 2 è consentita la utilizzazione totale o parziale del finanziamento previsto alla
lett. b) del precedente comma qualora, alla scadenza del termine di presentazione delle
relative domande, il finanziamento medesimo risulta superiore alle necessità.
Art. 43
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di
carattere continuativo ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110- 2111101 -
2121101 - 2121102-2121103 - 2121201 - 2131101 - 2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 -
2141103 - 2141201-2211103 - 2211206 - 2222101 - 2222204 - 2231101 - 2231203 - 2242201 -
2311101 - 2311103 - 2311105 - 2321202 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3132114 -
3132120 - 3221112 - 3312101 - 3313102 - 3313104 - 3313106 - 3313107 - 3313113 - 3313115 -
3314103 - 3314104 - 3314105 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4231201 - 4241103 -
4251102 - 4341105 - 5114104 - 5123106 - 6111104 - 6121202 - 6131102 - 6132102 - 6133102
6133108 - dello stato di previsione della spesa è autorizzata per l'esercizio finanziario
1990 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi della
descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2311101 - 3131106 - 3132104 -
3132108-3121101 - 3313107, nonchè di ogni altra spesa che richiede la formulazione dei
piani e dei programmi avviene previo parere della competente commissione consiliare.
3. I finanziamenti destinati alle iniziative progettuali nei settori di cui alle lett. a)
e b) - ai sensi dello art. 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 - sono
rispettivamente ridotti ed incrementati della medesima somma di L. 7.273.000.000.
Art. 44
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile
1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per
la finanza locale la tabella "B" allegata alla presente legge costituisce la
rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma
pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1990/1992.
2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata
tabella "B" costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della
dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli Enti locali
di cui al I comma.
Art. 45
1. L'importo da iscrivere nel fondo globale di cui all'art. 32 della legge regionale 22
maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nell'anno 1990 resta determinato in L. 856 milioni per il fondo
globale destinato alle spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo
secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 4 allegato alla legge di bilancio
Art. 46
1. Con riferimento alle previsioni di spese iscritte nel bilancio pluriennale e ferma
restando la normativa di cui al III comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle
leggi che disciplinano gli interventi.
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 -
possono essere adottate de liberazioni programmatiche con le modalità di cui al
successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa da riservare al finanziamento
dei progetti di intervento.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a
quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale
relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere la obbligazione, ai sensi del
II comma del l'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 47
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti
l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio
pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonchè quelle
riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei
competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.
Art. 48
1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di
legge e di deliberazione programmatica nonchè ogni altro atto che possa comportare oneri
finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al
Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle
proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali
vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta
con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
Art. 49
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a
complessive lire 437.332.206.000 nel triennio 1990/1992 di cui L. 425.932.206.000 a carico
del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 - si fa fronte a norma del II comma
dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella
parte entrata del bilancio pluriennale 1990/1992, nel rispetto delle destinazioni
indicative definite nel la parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini
finanziari e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.
2. La copertura della spesa complessiva di cui al I comma è realizzata facendo ricorso ai
seguenti canali di finanziamento:
- quanto a L. 215.057.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a L. 28.900.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- quanto a L. 193.375.206.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10
aprile 1981, n. 151 e 8 novembre 1986, n. 752.
3. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione
analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle
leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonchè ai programmi di spesa.
Art. 50
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.