LEGGE REGIONALE 5maggio 1990, n. 56
Disciplina commercio mercati all'ingrosso.
(Pubbl. in Boll. Uff.14 maggio 1990, n. 47)
Art. 1
(Commercio nei mercati all'ingrosso)
1. Con la presente legge, fatte salve tutte le vigenti disposizioni in materia
commerciale e sanitaria, si disciplina il commercio all'ingrosso dei prodotti
agro-alimentari e vitivinicoli dei prodotti degli allevamenti, avicunicoli e bestiame
compresi, della carne e dei prodotti della caccia e della pesca sia freschi che comunque
trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi
che si svolge nei mercati all'ingrosso.
Art. 2
(Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso)
1. La Regione Calabria, onde favorire un equo raccordo tra produzione e
distribuzione nonché una adeguata organizzazione dei mercati all'ingrosso tra tutti i
Comuni, adotta il Piano regionale d'intervento nel settore dei mercati all'ingrosso in
conformità al Piano territoriale regionale di coordinamento
2. Il Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, adottato dalla Giunta
regionale entro un anno dall'insediamento della commissione regionale per i mercati di cui
all'art. 4 della presente legge, dovrà in particolare definire:
a) le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree di influenza;
b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla produzione, alla
distribuzione ed al consumo;
c) una adeguata articolazione degli standards degli impianti;
d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli ampliamenti di quelli
esistenti in conformità alle previsioni del Piano.
Art. 3
(Istituzione e gestione dei mercati)
1. L'istituzione dei mercati all'ingrosso spetta alla Regione, alle Province,
alle Comunità montane, ai Comuni nonché a società consortili a partecipazione
maggioritaria di capitale pubblico e con la partecipazione minoritaria di privati,
comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore
agro-ittico-alimentare all'ingrosso.
2. L'istituzione è autorizzata dal Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale
di cui all'art. 4, secondo il Piano regionale dei mercati all'ingrosso mentre la
progettazione tecnica relativa al trasferimento ed ampliamento dei mercati all'ingrosso
spetta ai Comuni.
3. L'Ente gestore del mercato stabilisce il numero di punti di vendita tenendo conto delle
attrezzature e dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività
commerciale.
4. Ogni mercato dovrà essere dotato di adeguati servizi igienici sanitari nonchè di
idonea struttura per gli operatori del mercato.
Art. 4
(Commissione regionale)
1. Presso la Regione Calabria è costituita la Commissione consultiva per i
mercati presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo
delegato.
2. Tale Commissione è composta:
- dal Presidente della Giunta regionale;
- dagli Assessori regionali al Commercio, alla Sanità, all'Agricoltura, all'Urbanistica o
loro delegati;
- da un rappresentante per ciascun Comune capoluogo di provincia;
- da n. 3 rappresentanti della Camera del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
designati dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
- da un Dirigente di unità operativa di igiene pubblica designato dalla Giunta regionale
tra i Dirigenti del Servizio di igiene pubblica delle UU.SS.LL. della Regione Calabria;
- da un Dirigente di Servizio veterinario designato dalla Giunta regionale tra i Dirigenti
del Servizio veterinario delle UU.SS.LL della Regione Calabria;
- da n. 4 rappresentanti delle categorie agricole designate dalle Associazioni delle
categorie maggiormente rappresentative;
- da n. 3 rappresentanti delle categorie commerciali designati dalle Associazioni di
categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
- da n. 2 rappresentanti dell'industria di trasformazione designati dalle Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
- da n. 4 rappresentanti dei lavoratori, designati dai sindacati a carattere nazionale
maggiormente rappresentativi;
- da n. 1 rappresentante della Cooperazione designato dalle Associazioni di categoria a
carattere nazionale maggiormente rappresentative;
- n. 2 rappresentanti di Istituti di Credito, designati dalla Giunta regionale;
- n. 3 direttori di mercato di Città capoluogo di provincia dei quali uno in
rappresentanza del settore ittico, designati dalla Giunta regionale.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in
carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati.
Art. 5
(Funzionamento e compiti della Commissione regionale di
vigilanza)
1. La Commissione esprime pareri su questioni riguardanti il commercio nei
mercati all'ingrosso. Può altresì, proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative
volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coodiuvare la Giunta nelle sue
funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi.
2. Tale Commissione ha, inoltre, il compito di collaborare con la Giunta stessa sulla
predisposizione del Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
3. Le sedute della Commissione sono vali de in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei componenti, ed in seconda con la presenza di almeno un terzo
dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la
maggioranza del voto dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente
dell'Assessore regionale competente con la qualifica non inferiore a Dirigente.
Art. 6
(Regolamento)
1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati emana il regolamento distinto
per settori merceologici e tipologia al quale devono uniformarsi i regolamenti di ciascun
mercato.
2. Il regolamento del mercato deve essere adottato prima dell'inizio della attività del
mercato. - Nel regolamento devono fra l'altro essere previste norme relative:
1) ai criteri e modalità per l'assegnazione della concessione dei posti di vendita;
2) alla disciplina degli operatori e del relativo personale;
3) alle modalità per l'assegnazione dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di
mercato;
4) alle percentuali massime delle provvigioni che possono essere corrisposte ai
commissionari e ai mandatari nei mercati;
5) alla misura delle cauzioni da versare dai commissionari e dai mandatari;
6) alla vigilanza igienica-sanitaria e annonaria;
7) ai requisiti ed ai compiti per la nomina dei direttori di mercato, nonché allo stato
giuridico e trattamento economico;
8) al calendario orario di funzionamento del mercato, coordinando i servizi anche con gli
altri mercati della Regione;
9) alle sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei contravventori della presente
legge e del regolamento del mercato;
10) alla disciplina delle vendite con il sistema della stazione;
11) alla pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche dei compiti e del
trattamento economico;
12) ad ogni altra materia attinente al la disciplina, al funzionamento e alla gestione del
mercato.
Art. 7
(Direttore del mercato)
1. L'Ente gestore nomina il direttore il quale deve provvedere al regolare
funzionamento del mercato e dei servizi ad esso connessi in ottemperanza alle disposizioni
di legge.
2. La nomina e i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.
3. Il direttore e il personale addetto al mercato, che comunque svolgono le funzioni da
almeno un triennio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati
senza concorso anche se non in possesso dei requisiti purché non ostino motivi
disciplinari.
Art. 8
(Commissione di mercato)
1. L'Ente gestore del mercato nomina una Commissione che è presieduta dal
Sindaco del Comune dove ha sede il mercato o da un suo delegato, ove trattasi di
Consorzio, da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato.
2. Il funzionamento, i compiti e la composizione della Commissione dei mercati sono
stabiliti dal regolamento tipo di cui all'art. 6 della presente legge.
3. Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato.
- Lo stesso, senza diritto di voto, possono partecipare ai lavori della Commissione anche
persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.
4. La Commissione dura in carica 5 anni e i componenti possono essere riconfermati.
5. La Commissione di mercato trasmette entro 15 giorni dalla seduta, copia dei verbali
delle predette riunioni alla Commissione regionale per i mercati e all'Ente gestore.
Art. 9
(Servizio igienico-sanitario)
1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti agro-ittici-alimentari è istituito un
servizio di vigilanza igienico-sanitario e di controllo qualitativo, per l'accertamento
della commestibilità e qualità dei prodotti e della idoneità delle strutture e degli
impianti.
2. Nei mercati delle carni e del bestiame detto servizio svolto di regola dal direttore
del pubblico macello o da un veterinario da lui gerarchicamente dipendente, così dicasi
anche per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.
3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di
quantità dei prodotti, dispone al distruzione totale o parziale o l'avvenimento a
particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria, previo rilascio di
certificazioni in duplice copia da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore
per conto terzi) e l'altra alla Direzione del mercato.
4. L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali
e le attrezzature necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.
5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi e secchi non
coltivati debbono essere sempre sottoposti ai previsti controlli sanitari, secondo la
vigente normativa.
Art. 10
(Rilevazioni statistiche e prezzi)
1. In conformità delle normative dell'Istituto Centrale di Statistica vengono
effettuate le rilevazioni statistiche sia per la quantità che per i prezzi di vendita dei
prodotti trattati in ogni mercato.
2. Le rilevazioni statistiche relative alle quantità dei prodotti sono basate sullo
spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, che devono essere completi di
tutti gli elementi occorrenti ai fini statistici con l'indicazione precisa della specie
merceologica, del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario nonché del la
quantità dei prodotti introdotti nel mercato.
3. Sia col metodo dell'intervista che con rilevazioni dirette, la rilevazione dei prezzi
viene effettuata dalla direzione del mercato tramite il personale dipendente dell'Ente
gestore.
4. Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto "valore peso" ancorato
alla quantità, qualità e varietà dei prodotti.
5. L'eleborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati e per ogni prezzo
rilevato il rilevatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito
l'indicazione.
6. I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della direzione del mercato,
che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle
trattazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
7. I risultati globali dell'indagine statistica sia per le quantità, sia per i prezzi
relativi ai prodotti oggetto di rilevazione, dovranno avere la massima divulgazione e
trasmessi al competente assessorato della Regione Calabria ed all'ISTAT.
8. I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio.