(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 55
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987.
(Pubbl. in Boll. Uff.14 maggio 1990, n.46 )
( - n.d.w. - Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con la legge
13 maggio 1996, n. 7)
CAPO I
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 34/1984
Art. 1
(Inquadramento nelle nuove
qualifiche funzionali)
1. Il IV comma
dell'art. 42 della legge regionale n. 34/1984 è sostituito dal seguente:
2. "Nella fase di prima attuazione del presente accordo, sono
inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale i dipendenti
inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
livello funzionale di dirigente. Sempre nella fase di prima attuazione del
presente accordo, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, per
almeno il 90% dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli
uffici, mediante selezione per titoli e valutazione attitudinale secondo
le disposizioni di cui ai successivi articoli."
Art. 2
(Articolazione delle selezioni)
1. II
comma dell'art. 43 della legge regionale n. 34/1984 è sostituito dal
seguente:
2 "Alle
selezioni è ammesso a partecipare il personale che, per effetto della
norma di prima applicazione di cui al IV comma del precedente art. 42, è
inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo unico
regionale".
Art. 3
(Criteri della selezione)
1. Il I comma
dell'art. 45 della legge regionale n. 34/1984 è sostituito dal seguente:
2."La selezione dei candidati è effettuata in base a titoli e
valutazione attitudinale della Commissione di cui al successivo art.
46".
3. Il II comma dell'art. 45 della legge regionale n. 34/84 , è sostituito
dal seguente:
4. "La
Commissione dispone di cento punti di cui settanta per i titoli e trenta
per la valutazione della attitudine allo svolgimento delle funzioni
proprie della seconda qualifica dirigenziale".
5. Art. 45 della
legge regionale n. 34/84 dopo il VI comma, sono aggiunti i seguenti commi:
6. "La valutazione dell'attitudine di cui al precedente I comma viene
effettuata dalla Commissione tenendo conto della preparazione e della
esperienza professionale; della autonomia di giudizio e della capacità di
assunzione di responsabilità, nonché del grado di collaborazione e
partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
7. La Commissione
esprime collegialmente la propria valutazione complessiva sulla base del
curriculum e della documentazione presentati dal candidato".
Art. 4
(Attività utile per la valutazione dell'attitudine)
1. La commissione, ai fini della valutazione attitudinale di cui all'art. 45 della
legge regionale n. 34/84, così come integrato dall'art. 3, terrà conto esclusivamente
dell'attività prestata dai concorrenti presso la Regione e le amministrazioni di
provenienza fino alla data del 31 dicembre 1982 in carriere non inferiori alle direttive o
equiparate.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
(Inquadramento alla seconda qualifica dirigenziale)
1. Le selezioni per la copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale,
l'approvazione delle graduatorie e l'inquadramento dei vincitori alla seconda qualifica
dirigenziale devono essere effettuati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Acquisiscono il diritto all'inquadramento i dipendenti utilmente inseriti nella
graduatoria ed in servizio alla data di nomina.
CAPO II
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 11/1987
Art. 8
(Settori e posizioni di ricerca del Consiglio regionale)
1. La denominazione e/o le competenze dei settori del Consiglio regionale n.1 e n. 3,
di cui all'art. 28 della legge regionale n. 11/87, sono modificate secondo il testo
risultante dall'allegato A della presente legge.
2. In aggiunta ai settori e alle posizioni di ricerca istituite con il citato art. 28
della legge regionale n. 11/87 sono istituiti i settori risultanti dallo stesso allegato
A.
Art. 9
(Settori e posizioni di ricerca della Giunta regionale)
1. La denominazione e/o le competenze dei settori e delle posizioni di ricerca della
Giunta regionale nn. 20), 21), 31), 42), 43), 45), 47), 48), 50) ,51), 52), 54), 55), 59),
62), 64), 65) e 66), di cui all'art. 29 della legge regionale n. 11/87, sono modificate
secondo il testo risultante dall'allegato B della presente legge.
2. In aggiunta ai settori e alle posizioni di ricerca istituiti con il citato art. 29
della legge regionale n. 11/987 sono istituiti i settori e le posizioni di ricerca
risultanti dallo stesso allegato B.
Art. 10
(Dotazione organica)
1. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti superiori (seconda qualifica
dirigenziale) e aumentata di n. 26 unità pari al numero dei settori e delle posizioni di
ricerca di nuova istituzione.
2. Ferma restando, per le altre qualifiche funzionali, la vigente dotazione organica,
l'art.30 della legge regionale n 11/1987 è modificato come segue nei contingenti di
personale assegnati al Consiglio regionale relativi alle quali fiche funzionali di
Istruttore direttivo, Istruttore, Esecutore, Operatore e Ausiliario: Istruttore direttivo
n. 28 unità Istruttore n. 40 unità Esecutore n. 55 unità Operatore n. 30 unità
Ausiliario n. 45 unità.
3. La dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale e la dotazione organica
della seconda qualifica dirigenziale, di cui al citato art. 30 della legge regionale n.
11/1987, sono determinati, rispettivamente, in 4848 e in 104 unità.
CAPO III
Disposizioni finali e norma finanziaria
Art. 11
(Abrogazioni di norme e conferma di atti)
1. Sono abrogati la lettera B) e l'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale n.
34/1984, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Sono confermati il bando di concorso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria n. 7 del 23/02/1988 concernente la copertura dei posti di dirigente superiore
(seconda qualifica dirigenziale), e gli atti conseguenziali assunti dalla Giunta regionale
per l'ammissione dei candidati, ad eccezione della parte di cui all'art. 5 del bando
medesimo e delle altre parti in contrasto con la presente legge.
Art. 12
(Integrazione bando di concorso e documentazione)
1. La Giunta regionale, entro il termine di giorni 20 dall'entrata in vigore della
presente legge, con la deliberazione che modifica ed integra ai sensi della presente legge
il bando di concorso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 7 del
23 febbraio 1988, provvederà ad accorpare i settori e le posizioni di ricerca istituiti
con la presente legge nelle aree di cui al bando di concorso predetto.
2. Per i settori e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale, il provvedimento della
Giunta regionale è adottato su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
3. A complemento della documentazione già inoltrata a seguito del bando di concorso di
cui al comma I, i candidati possono presentare, entro e non oltre il termine di 10 giorni
dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma I, apposita domanda al Presidente
della Giunta regionale, con le modalità di cui al I comma dell'art. 44 della legge
regionale n. 34/1984, con l'indicazione dell'ordine di priorità dei settori e delle
posizioni di ricerca risultanti sia dalla legge regionale n. 11/1987 che dalla presente
legge.
4. In allegato alla domanda di cui al comma II ed esclusivamente ai fini della valutazione
attitudinale, i candidati possono presentare apposito, ulteriore curriculum professionale
per meglio illustrare l'attività svolta di cui al l'art. 4.
5. I curriculum di cui al comma III, sottoscritto dall'interessato, deve essere corredato
dalla relativa documentazione in originale o copia autenticata a norma di legge,
rilasciata dalle competenti amministrazioni.
Art. 13
(Norma transitoria)
1. Per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, sono utilizzate,
per un periodo massimo di anni 3 a decorrere dalla relativa approvazione, le graduatorie
di cui all'art. 47 della legge regionale n. 34/1984 come sostituito dall'art. 6.
2. La disposizione del comma I non si applica ai nuovi posti della seconda qualifica
dirigenziale che, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale, dovessero essere
istituiti con successive leggi regionali.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 260 milioni per l'anno
1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e
successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la apposita
legge finanziaria che l'accompagna.
(
Vedi Allegato "A")