LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 54
Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori
della Calabria con sede in Catanzaro.
(Pubbl. in Boll. Uff.14 maggio 1990, n. 45)
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Art. 1
1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento tecnico ed organizzativo
delle iniziative svolte dalle Assicurazioni provinciali allevatori nonché dalle
Associazioni produttori zootecnici al fine di incrementare, migliorare e valorizzare il
patrimonio zootecnico e le sue produzioni, la Regione Calabria riconosce l'Associazione
regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro, la quale assicura inoltre il
rispetto della compatibilità delle azioni citate con le direttive generali del la
politica zootecnica regionale.
Art. 2
1. L'Associazione regionale allevatori della Calabria può attuare e formulare
su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione
medesima servizi di interesse zootecnico generale, avvalendosi anche dalle Associazioni
provinciali allevatori.
2. Per il sostegno finanziario delle iniziative di cui al precedente comma, la Regione
Calabria interviene con contributi nella misura pari a quella prevista all'art. 8 della
legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 150 milioni per
l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio
1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita
legge finanziaria che l'accompagna.