Art. 1
(Attribuzioni)
1. Le funzioni in materia di Medicina Legale, previste dall'art. 14, III comma, lett. 9
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed attribuite alle Unità Sanitarie Locali, vengono
svolte attraverso l'Unità Operativa di Medicina Legale del Servizio n. 1 di cui al I
comma dell'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.
Art. 2
(Compiti della Regione)
1. La Regione assicura l'attività di in dirizzo e di coordinamento, al fine di
garantire l'omogeneità degli interventi di medicina legale nella Regione, promuovendo
altresì periodiche conferenze organizzative.
Art. 3
(Funzioni medico-legali)
1. Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine
clinico-biologico connesse a specifiche norme di legge nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione
avente finalità e natura medico-legale.
Art. 4
(Esercizio delle funzioni medico-legali)
1. Per l'esercizio delle funzioni medico legali le unità operative di medicina legale,
oltre che delle proprie strutture, si avvalgono anche del supporto tecnico-specifico dei
presidi multinazionali di prevenzione, nonché dei servizi specialistici ospedalieri.
2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:
a) tutti gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o
regolamenti;
b) attività anche collegiali per l'accertamento dell'invalidità permanente
da cause lavorative per i casi espressamente previsti da specifiche leggi nazionali o
regolamenti;
c) gli accertamenti sanitari per il maneggio delle armi;
d) tutte le attività previste dal regolamento di polizia mortuaria, ad eccezione della
vigilanza igienico-sanitario sui cimiteri;
e) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ai sensi delle norme
vigenti;
f) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedi
menti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle Unità
Sanitarie Locali;
g) ogni altra attività che comporti una valutazione medico-legale collegiale in merito a
pratiche di competenza delle UU.SS.LL., inerenti la terapia della riabilitazione,
reinserimento sociale del cittadino, l'autorizzazione per visite, accertamenti, interventi
di alta specializzazione e le valutazioni medico-legali per i casi con carattere di
urgenza;
h) il rilascio di dichiarazioni compro vanti che il minorato fisico ha capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384;
i) l'autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per le
infermità previste da norme e regolamenti di legge;
l) ogni altra attività prevista da norme vigenti (attestati di sana e robusta
costituzione fisica, attestati per l'iscrizione alle liste di collocamento convalida di
certificati per la concessione di mutui e lavoratori dipendenti, accertamenti per
l'esonero della pratica di educazione fisica ed accertamenti per la dichiarazione di
portatore di handicap agli alunni, ai fini dell'assegnazione degli insegnanti di
sostegno);
m) gli accertamenti medico-legali collegiali di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968,
n. 482;
n) tutte le attività medico-legali già svolte dai servizi di medicina legale e di
anatomia patologica degli ex enti ospedalieri;
o) gli accertamenti medico-legali collegiali per la dispensa dal servizio dei pubblici
dipendenti;
p) gli accertamenti medico-legali collegiali per l'assunzione di pubblici di pendenti,
nonché quelli per la verifica della persistenza dell'idoneità alle mansioni proprie
della qualifica;
q) tutti gli accertamenti medico-legali previsti per i certificati di idoneità
psico-fisica alla guida di automezzi e natanti;
r) gli accertamenti medico-legali collegiali, così come previsti dalle leggi specifiche,
per l'idoneità psico-fisica alla conduzione di caldaie generatrici di vapore ed
all'impiego di gas tossici;
s) assistenza medico-legale su richiesta degli Ufficiali
Giudiziari per l'esecuzione di atti diversi nei confronti di cittadini ammalati;
t) accertamenti collegiali ai fini del le autorizzazioni preventive per ricoveri presso
strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, nonché per
rimborsi di ricoveri d'urgenza nelle predette strutture.
Art. 5
(Organizzazione territoriale e personale del servizio medico-legale)
1. Ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale organizza una unità operativa di medicina
legale.
2. L'organico minimo di ogni unità operativa dovrà comprendere almeno:
a) un medico specialista di medicina legale;
b) un operatore sanitario non medico;
c) un operatore amministrativo.
3. L'organico e la previsione nello stesso di specifiche figure professionali è, in ogni
caso, definito tenendo conto delle prestazioni medico-legali in conformità agli standards
nazionali.
Art. 6
(Funzioni già attribuite agli ex Medici provinciali, ex
Ufficiali sanitari e Medici condotti)
1. Le funzioni medico-legali già attribuite alla competenza del Medico provinciale,
dell'ex Ufficiale sanitario e degli ex Medici condotti sono devolute al le UU.SS.LL. che
le esercitano avvalendosi dei sanitari del servizio di cui all'art. 1.
Art. 7
(Accertamenti collegiali di prima istanza)
1. Per tutti gli accertamenti collegiali di prima istanza in ciascuna Unità Sanitaria
Locale è costituita una commissione medica così composta:
a) dal responsabile dell'Unità Operativa di medicina legale che la presiede
b) dal responsabile dell'Unità Operativa di medicina del lavoro;
c) da un medico specializzato in medicina legale dipendente della relativa Unità
Operativa.
2. Oltre ai componenti effettivi vanno nominati componenti supplenti in possesso delle
relative specializzazioni in medicina legale e del lavoro dipendenti ove possibile, dalle
relative Unità Operative.
3. In sede di accertamento, interessato, a proprie spese, può farsi assistere da un medico
di fiducia.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente
amministrativo dall'Unità Operativa di Medicina Legale.
Art. 8
(Accertamenti collegiali di seconda istanza)
1. Per tutti gli accertamenti collegiali previsti dal precedente art. 7 viene nominata
dalla Giunta regionale, con apposito decreto, una commissione di seconda istanza, presso
cui possono essere avanzati i relativi ricorsi, da parte degli interessati, entro 30
giorni dalla notifica di accertamento di prima istanza.
2. La commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui due specialisti in
medicina legale ed uno in medicina del lavoro, appartenenti al la posizione funzionale
apicale della Regione o in mancanza delle Unità Sanitarie Locali e da altrettanti
componenti supplenti specializzati nelle predette discipline.
3. Presiede la commissione il medico specialista in medicina legale di più elevata
posizione funzionale.
4.La commissione funziona presso l'Assessorato regionale alla Sanità che ne assicura il
supporto tecnico-amministrativo.
Art. 9
(Nomina organo collegiale di prima istanza)
1. Le Unità Sanitarie Locali devono provvedere alla nomina degli organi collegiali di
rispettiva competenza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di inadempienza da parte delle Unità Sanitarie Locali provvede in via
sostitutiva, nei successivi 30 giorni, la Giunta regionale con proprio decreto.
Art. 10
(Nomina organo collegiale di seconda istanza)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Sanità entro i successivi 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare l'organo
collegiale di propria competenza, i cui componenti durano in carica 5 anni.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Ai fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede mediante
parziale impiego della quota corrente del Fondo Nazionale Sanitario che viene assegnata
alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.