LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 50
Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate
dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di
Catanzaro e Reggio C.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 45)
Art. 1
1. Alle imprese artigiane e commerciali, che abbiano avuto impianti o attrezzature
danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle
province di Catanzaro e Reggio Calabria, e che abbiano presentato domanda al Sindaco del
Comune competente per territorio secondo le modalità e procedure determinate dalla
Regione per l'attuazione della legge 29 febbraio 1988, n.47, un contributo per la
riparazione, ricostituzione e ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle
attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi,
pari al 75% del danno subito.
2. Ai fini della determinazione del danno, si computa altresì il valore delle scorte
perite o danneggiate.
3. Le agevolazioni regionali di cui al precedente comma sono incompatibili con le
provvidenze statali di cui al III comma dell'art. 18 del predetto D.P R. 29 dicembre 1987,
n. 534, nonché con le altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali.
Art. 2
1. Il Comune interessato per territorio procederà all' istruttoria
tecnico-amministrativa delle pratiche accertando d'ufficio:
1) l'ammissibilità dell'impresa ai benefici previsti dalla presente legge;
2) che l'attività produttiva danneggiata venga esercitata nel rispetto della normativa
vigente e che l'impresa abbia i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa;
3) la consistenza dei danni subiti, nonché l'ammontare degli investimenti ammissibili
dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale;
4) la proprietà dell'impresa richiedente dei beni danneggiati o distrutti.
2. I Comuni completate le istruttorie di cui sopra, determineranno l'ammissibilità delle
imprese richiedenti e l'ammontare degli investimenti ammissibili dandone comunicazione al
Presidente della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale provvederà a deliberare il piano di riparto delle somme da
assegnare ai Comuni sulla base della ricognizione e delle risultanze istruttorie dei
medesimi effettuate, previa verifica degli Uffici regionali.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 2500 milioni, si
provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nello esercizio finanziario 1990
con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la legge finanziaria 1990.