LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 42
Norme per il controllo degli Istituti Autonomi Case Popolari. (Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 44)Art. 1
1. In attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e fino all'emanazione della disciplina di riforma dell' ordinamento degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, la Regione esercita sugli Istituti predetti operanti nel suo territorio i poteri di controllo previsti dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Art. 2
1. Sono sottoposte al controllo di legittimità e di merito della Commissione di cui al successivo articolo 3 le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari riguardanti:
a) i programmi di intervento fruenti o meno finanziamento nonché i programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente;
b) il bilancio preventivo;
c) lo Statuto;
d) i regolamenti;
e) le norme riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e la relativa pianta organica.
2. Sono sottoposte al controllo di legittimità della Commissione di cui al successivo art. 3 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione degli Istituti riguardanti:
a) l'ammontare dei compensi per gli organi statutari;
b) i contratti di appalto nonché tutte le deliberazioni per spese di investimento, comportanti un onere superiore a L. 500 milioni;
c) tutte le deliberazioni per spese di gestione comportanti oneri per il bilancio dell'Istituto eccedenti lire 100 milioni;
d) il conto consuntivo;
e) gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'Istituto.
Art. 3
1. Le delibere di cui al precedente art. sono sottoposte al controllo di una apposita Commissione di vigilanza, presieduta dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici e composta da:
- 5 consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- il dirigente responsabile del Settore "Gestione amministrativa opere pubbliche ed edilizia residenziale";
- 1 dirigente, designato dal Presidente della Giunta regionale, tra quelli in servizio presso le Aree funzionali di cui alla legge regionale 21 aprile 1987 n. 11, "Affari della Presidenza" ed "Affari Legislativi e Legali";
- 1 dirigente, designato dall'Assessore regionale al Bilancio, tra quelli in servizio presso l'Area funzionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1987 n. 11 "Programmazione finanziaria e gestione contabile";
- 1 dirigente, designato dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, tra quelli in servizio presso l'Area funzionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1987, n. 11 "Lavori Pubblici".
2. Svolge funzioni di segretario un funzionario della predetta Area funzionale "Lavori Pubblici", designato dall'Assessore al ramo. Alla stessa Area funziona le dovrà appartenere il personale del quale la Commissione si avvarrà per lo espletamento dei propri compiti.
Art. 4
1. Le deliberazioni di cui al precedente art. 2 sono inviate entro 15 giorni dal la loro adozione, pena decadenza, alla Commissione di vigilanza prevista dallo art. 3 e diventano esecutive se entro 20 giorni dal ricevimento la Commissione non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione con provvedimento motivato ovvero non richieda chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
2. In questo caso le deliberazioni esecutive se la Commissione non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione entro 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi di valutazione trasmessi dall'Istituto.
3. I termini di cui sopra sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. Nei casi di comprovata e motivata urgenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto può dichiarare le deliberazioni di cui al II comma dell'art. 2 immediatamente eseguibili. Tali provvedimenti sono inviati entro 3 giorni,pena decadenza, alla Commissione di vigilanza che provvede ad esercitare il controllo entro 10 giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di annullamento di tali provvedimenti, ove sia stata data loro esecuzione, resta ferma la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
1. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari la Commissione di vigilanza può assegnare all'Istituto un congruo termine per l'adozione del provvedimento e, nel caso di persistente omissione senza ingiustificato motivo, nomina un commissario ad acta per l'adozione dell'atto.
Art. 6
1. Il Consiglio di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari può essere sciolto con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta nel caso di:
- persistente violazione di norme di legge, di direttive o indirizzi regionali o per altre gravi irregolarità, nonostante specificato richiamo;
- mancanza attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento o dei programmi di gestione del patrimonio;
- impossibilità di funzionamento del collegio.
2. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'Istituto per un periodo non superiore ai sei mesi.