LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 38
Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 44)

Art. 1

1. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali ed inquinanti, il loro contenimento e la bonifica delle zone interessate, con particolare riguardo alle discariche abusive, la Regione, su richiesta dei Comuni inferiori a 20 mila abitanti, concede agli stessi un contributo fino al 100% delle spese occorrenti, escluse quella per la manutenzione delle opere e degli impianti esistenti.

Art. 2

1. Il Comune che intenda avvalersi del contributo di cui all'art. 1 deve corredare la domanda della relativa deliberazione esecutiva con allegato il progetto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni, esamina le domande pervenute dai Comuni e propone alla competente Commissione consiliare l'elenco degli interventi finanziari per i singoli progetti, in ordine ai quali si intende sia stato espresso parere favorevole allorché siano trascorsi 30 giorni dalla iscrizione all'ordine del giorno della Commissione

Art. 4

1. Il 70% del contributo è corrisposto sulla base del computo metrico estimativo o del preventivo corredati dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello di formale consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia. Alla liquidazione del saldo si provvede contestualmente all'approvazione del rendiconto finale da effettuarsi ai sensi di legge. Per gli studi ambientali preliminari si provvede secondo convenzione approvata dalla Giunta regionale.

Art. 5

1. Se il Comune si rivale della spesa imputandola al responsabile del danno, o della situazione di rischio creata, è tenuto a restituire alla Regione il contributo ottenuto in misura del risarcimento conseguito. Identica restituzione spetterà alla Regione da parte del Comune, che allo stesso titolo, avrà ottenuto finanziamenti da enti diversi dalla Regione.

Art. 6

1. La regione fissa il termine entro il quale il Comune deve procedere alla consegna dei lavori a ditte specializzate o al loro inizio, se di esecuzione in economia. Decorso infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale può provvedere in economia mediante cottimo fiduciario a ditte specializzate o in amministrazione diretta per interventi di importo inferiore a 200 milioni, anche al di fuori dei casi previsti dallo art. 66 del R.D. 25 maggio 1939, n. 350

2. Il dirigente regionale competente, o prescelto dalla Giunta, affida i lavori e stipula l'atto di cottimo curando, poi l'esecuzione dei lavori.

Art. 7

1. La Giunta regionale si rivale della spesa sostenuta procedendo a carico dei responsabili del rischio o del danno creato. Le opere eventualmente eseguite restano in proprietà del Comune competente territorialmente.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna