LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 37
Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro con sede in Maratea.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 44)Art. 1
1 Il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, con sede in Maratea, č soppresso per aver esaurito le proprie finalitā istituzionali.
Art. 2
1 I rapporti di debito sono per due terzi a carico della Regione Calabria e per il restante terzo della Regione Basilicata, tenuto conto dei benefici patrimoniali ed economici ad esse derivanti dall'attivitā del Consorzio.
2 I beni mobili di proprietā del Consorzio sono attribuiti per due terzi alla Regione Calabria e per un terzo alla Regione Basilicata.
3 Eventuali beni immobili sono attribuiti all'una o all'altra Regione secondo il territorio di ubicazione. La ricongiunzione dei beni immobili verrā determinata con D.P.G.R. della Basilicata.
Art. 3
1 Il personale, giā in servizio presso il Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro, viene trasferito nel ruolo del personale della Regione Calabria, in ragione di tre unitā ed in quello della Regione Basilicata, in ragione di una unitā, con decorrenza dalla data del comando, presso la Regione, nei limiti dei posti disponibili in organico e con il rispetto delle procedure fissate dal l'art. 6 comma 4 e 5 della legge regionale n. 14/1988.
Art. 4
1 Il Commissario liquidatore cessa dalla sua funzione il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge ed entro tale termine č tenuto a presentare alla Regione Basilicata o alla Regione Calabria il rendiconto della gestione e ad effettuare alle stesse la consegna dei beni di proprietā del Consorzio.
Art. 5
1 I creditori che non hanno fatto valere i loro crediti durante la gestione di liquidazione hanno facoltā di richiedere il soddisfacimento, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di cessazione dalla funzione del Commissario liquidatore, alle Regioni Basilicata e Calabria.
Art. 6
1 Crediti e debiti accertati successiva mente alla soppressione del Consorzio faranno carico alle Regioni interessate nelle stesse proporzioni fissate dal precedente art. 2, comma I.
Art. 7
(Norma finanziaria)1 All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 100 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilitā finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.