LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 36
Determinazione dei requisiti delle Case di Cura private e disciplina delle convenzioni ai
sensi degli artt. 43 e 44 della legge n. 833/1978.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 43)
CAPITOLO I
Art. 1
(Oggetto e scopo della legge)
1 La presente legge, nell'ambito dei principi di cui agli artt. 43 e 44 della legge
23/12/1978, n. 833 e delle norme di cui all'atto di indirizzo e di coordinamento, previsto
dall'art. 2 del D.M. 22 luglio 1983, determina:
i requisiti per l'apertura, la gestione, l'esercizio e la vigilanza sulle Case di Cura
private;
le caratteristiche funzionali cui le Case di Cura private debbono corrispondere onde
assicurare livelli di prestazione sanitarie non inferiori a quelle erogate dai
corrispondenti presidi e servizi delle UU.SS.LL..
Art. 2
(Generalità e definizione)
1 Sono Case di Cura private gli stabilimenti sanitari dotati di reparti di degenza e di
servizi di diagnosi e cura, gestiti da privati, persone fisiche e giuridiche che
provvedono ai ricoveri ed all'assistenza diurna e notturna ed, eventualmente,
all'assistenza ambulatoriale di cittadini italiani e stranieri ai fini preventivi,
diagnostici, curativi o riabilitativi.
Art. 3
(Autorizzazione all'apertura)
1 L'apertura e la gestione di Case di Cura private, l'ampliamento, la modifica e la
trasformazione delle medesime vengono autorizzate con decreto del Presidente della Giunta
regionale, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, previo accertamento
tecnico-sanitario ed amministrativo del possesso dei requisiti contemplati dalla presente
legge.
2 Tale accertamento deve essere eseguito dai competenti uffici dell'Assessorato regionale
alla Sanità ovvero espressamente delegato alla U.S.L. nel cui territorio insiste la Casa
di Cura.
3 Nessuno può aprire o tenere in esercizio Case di Cura private senza autorizzazione; in
caso di apertura di Case di Cura private senza autorizzazione ne viene disposta la
chiusura con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4 L'autorizzazione viene rilasciata secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4 della
presente legge.
5 Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, gestione, modifica,
ampliamento e trasformazione, senza che sia stato emesso il relativo decreto, gli
interessati possono inoltrare motivato ricorso alla giunta regionale che deve decidere
entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso medesimo. Trascorso inutilmente tale termine,
l'autorizzazione si intende concessa.
6 In caso di morte del titolare gli eredi sono abilitati a continuare, in via provvisoria,
l'esercizio della Casa di Cura nelle more del rilascio della nuova autorizzazione, la
relativa domanda deve essere presentata da uno degli eredi, munito di regolare procura,
entro 60 giorni dalla data della morte del titolare medesimo.
7 In caso di subentro, per atto tra vivi o per causa mortis, gli Organi competenti
regionali, accertati il possesso dei requisiti del subentrante, provvede nei termini di
cui alla presente legge al rilascio della relativa autorizzazione.
8 Nel caso di persone giuridiche, si applica la disciplina di cui alle norme del C.C.
(art. 2247 e segg.).
Art. 4
(Procedura di autorizzazione)
1 Chiunque intende procedere all'apertura di una Casa di Cura, ovvero intenda procedere
all'ampliamento, alla modifica o alla trasformazione di una Casa di Cura preesistente,
deve inoltrare domanda alla Giunta regionale - Assessorato alla Sanità.
2 Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:
1) la denominazione;
2) la natura dell'attività sanitaria;
3) l'articolazione dei servizi di diagnosi e cura sia in ordine all'attrezzatura, sia in
ordine alla dotazione del personale medico, ausiliario e socio-sanitario;
4) la dotazione dei posti letto distinti per reparto o unità di degenza.
3 Alla domanda devono essere allegati:
a) planimetria dei locali con l'indicazione della loro destinazione d'uso;
b) il regolamento sull'ordinamento ed il funzionamento della Casa di Cura e, nel caso di
persona giuridica, il relativo atto di costituzione;
c) la ricevuta del versamento in c/c, intestato alla Tesoreria regionale, del la prevista
tassa di concessione regionale.
4 L'autorizzazione deve indicare:
- la denominazione della Casa di Cura;
- il titolare della Casa di Cura (persona fisica o giuridica);
- l'articolazione e la denominazione dei servizi di diagnosi e cura nonché dei reparti
con i relativi posti letto;
- la dotazione numerica del personale medico, paramedico, ausiliario e sociosanitario;
- il nominativo del Direttore Sanitario responsabile;
- il parere della competente U.S.L.;
- le risultanze del sopralluogo di cui al precedente art. 3;
- gli estremi del versamento della tassa di concessione regionale;
- eventuali indicazioni sulle caratteristiche igieniche, tecnico-sanitarie, organizzative
ed impiantistiche, che dovessero essere ritenute utili per garantire una migliore
funzionalità della Casa di Cura.
Art. 5
(Sospensione e revoca)
1 In caso di inadempienza alle disposizioni della presente legge ovvero disfunzioni nella
erogazione delle prestazioni assistenziali che possono essere eliminate mediante opportuni
ed idonei interventi, la Casa di Cura viene diffidata dall'Assessore regionale alla
Sanità a provvedere entro un adeguato tempo.
2 Trascorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di diffida previa dettagliata e
motivata relazione che, comunque deve essere redatta in contraddittorio con il
responsabile della Casa di cura medesima, da parte dell'Organo che ha emesso
l'autorizzazione, è comminata la sospensione delle attività fino a quando non siano
state rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
3 Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale che deve decidere
entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso. La riapertura della Casa di Cura dovrà
essere autorizzata con regolare decreto del Presidente del la Giunta regionale.
4 In caso di reiterate infrazioni alle norme della presente legge ovvero di comprovate
gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni, salvo quanto stabilito nel comma
precedente, può essere disposta la revoca della autorizzazione con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Art. 6
(Denominazione)
1 La denominazione delle Case di Cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla
indicazione: "Casa di Cura privata"; è fatto assoluto divieto di usare
denominazioni o frasi atte ad ingenerare confusione con strutture sanitarie pubbliche,
nonché l'aggettivo "internazionale".
Art. 7
(Tipologia)
1 Le Case di Cura private sono così distinte:
1) Case di Cura medico-chirurgiche generali destinate ad ammalati di forme morbose
pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità
mediche chirurgiche;
2) Case di Cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbo se
pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
3) Case di Cura chirurgiche destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose
pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
4) Case di Cura ad indirizzo polispecialistico destinate ad ammalati di forme morbose
pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale
oppure della chirurgia generale;
5) Case di Cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose
pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;
6) Case di Cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative e
per lungodegenza, riabilitazione cardiovascolare, ecc.).
Art. 8
(Capacità ricettiva)
1 La capacità ricettiva minima delle Case di Cura private è fissata come segue:
- per le Case di Cura medico-chirurgiche generali n. 60 posti letto;
- per le Case di Cura mediche,chirurgi che e specialistiche di cui ai nn. 2-3 e 4 del
precedente art., n. 40 posti letto;
- per le Case di Cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui ai nn. 5 e 6
dello stesso precedente art., n. 30 posti letto.
CAPITOLO II
Norme Costruttive
Art. 9
(Progettazione)
1 Ogni progetto e tutti gli allegati per la costruzione di una Casa di Cura privata,
redatto da un ingegnere o architetto deve pervenire alla Regione Calabria - Assessorato
alla Sanità.
2 Il progetto deve essere corredato:
1) dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi orografici, archi tettonici,
costruttivi, impiantistici e strutture esecutivi;
2) da una copia della licenza edilizia comunale;
3) da una copia dell'atto di approvazione del progetto, per la parte di sua peculiare
competenza, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
4) da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in
igiene e tecnica-ospedaliera in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto segue:
a) la località prescelta, l'area disponibile, i criteri di scelta della area stessa e le
sue caratteristiche;
b) le modalità di utilizzazione della area;
c) il tipo di attività sanitarie che deve essere esercitato;
d) il numero e l'aggregazione degli edifici, i criteri di distribuzione e di destinazione
dei locali e loro caratteristiche;
e) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza;
f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.
3 In caso di ampliamento, modifica o trasformazione di Case di Cura preesistenti occorre
presentare, oltre al progetto, la documentazione di cui ai precedenti nn. 2 - 3 - 4.
4 Divenuta esecutiva la deliberazione, dovrà essere emesso conforme decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui al precedente art. 3.
Art. 10
(Area)
1 L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano Regolatore comunale, dovrà
presentare i seguenti requisiti urbanistici igienico-ambientali geologico-morfologici e
climatici, dimensionali:
- deve essere ben reinserita nel sistema di comunicazione in dipendenza della viabilità,
della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di
percorrenza;
- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali
che assicurano una perfetta accessibilità, deve consentire l'arretramento dell'ingresso
dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza
nell'accesso.
2 L'ubicazione della Casa di Cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata,
lontano da depositi o scoli di materie da rifiuto, da acque stagnanti, da industrie
rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle
attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività
terapeutiche ed al soggiorno.
3 L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e
non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere situata
sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.
4 Per le Case di Cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area
non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad
aumentare i posti letto deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 mq.
per ogni posto letto in aumento; almeno 15 mq. per posto letto devono essere destinati a
parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture
in misura di 1 mq ogni 10 mt. nel rispetto delle norme urbanistiche locali.
CAPITOLO III
Caratteristiche costruttive - Requisiti igienico-edilizi - Servizi generali ed
igienico-sanitari
Art. 11
(Requisiti edilizi generali)
1 Ogni Casa di Cura privata oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica
ospedaliera, deve constare di uno o più edifici, destinati esclusivamente all'attività
sanitaria.
2 Non è consentito, pertanto, la ubicazione di Case di Cura private fatte salve quelle in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in edifici adibiti ad uso
abitativo ovvero ad altro uso.
Art. 12
(Caratteristiche costruttive)
1 Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere con formi alle
norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli
ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata
l'illuminazione naturale mediante finestre che forniscano anche adeguata ventilazione
naturale
2 Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai
flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto,
al materiale sporco.
3 I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a
mt. 2.
4 Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di mt. 1,50, pedata minima di cm. 23
e di altezza massima di cm. 17.
5 Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai
rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti
tecnologici.
6 Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al
lavaggio, alla disinfestazione ed all'azione meccanica.
7 L'altezza minima netta dei piani della Casa di Cura non potrà essere inferiore a mt.
2,70.
Art. 13
(Approvigionamento idrico)
1 La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non
deve essere inferiore a 200 litri.
2 Le Case di Cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al
50% del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia
assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.
3 Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali
condizioni di carenza del le risorse idriche locali.
Art. 14
(Requisiti delle camere di degenza e condizioni microclimatiche)
1 Nelle camere di degenza la superficie del pavimento non deve essere inferiore a 7
mq. per letto nelle camere a letti plurimi e a 9 mq. per letto nelle camere ad un letto.
In ogni camera di degenza non possono essere collocati più di 4 letti e sempre che la
superficie del pavimento sia di 7 mq. per posto letto; diversamente il numero dei letti da
col locare deve essere proporzionato a tale superficie.
2 Le camere di degenza non possono essere collocate nei piani interrati e semi-interrati.
Nel piano rialzato devono avere una altezza minima di mt. 3,20; nei piani superiori a
quello rialzato devono avere un'altezza minima di mt. 2,70; i locali dei piani interrati e
seminterrati devono avere un'altezza minima di 3,20 mt..
3 Nelle camere di degenza e di soggiorno, la temperatura dell'aria non deve essere
inferiore a 20 gradi centigradi; nelle sale di visita e di medicazione la temperatura
dell'aria non deve essere inferiore ai 22 gradi centigradi.
4 In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei ricoverati deve essere
assicurata l'illuminazione naturale.
5 Le camere di degenza devono essere munite di dispositivi atti a consentire
l'oscuramento.
6 Nelle camere di degenza pediatrica la superficie del pavimento non deve essere inferiore
a mq. 5 per posto letto nelle camere a letti plurimi; in ogni camera di degenza non
possono essere collocati più di 4 letti e sempreché la superficie minima del pavimento
sia di 5 mq. per posto letto.
7 Diversamente il numero dei letti da collocare deve essere proporzionato a tale
superficie.
8 Le camere di degenza pediatrica devono avere la parete che la separa dal corridoio
prevalentemente vetrata in modo da consentire la continua e completa sorveglianza dei
degenti.
9 In ogni camera di degenza singola e a letti plurimi le unità di degenza pediatrica
devono disporre idoneo arredo, da apprestare all'occorrenza, per il pernottamento delle
madri dei ricoverati di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti particolarmente
abbisognevoli dell'assistenza materna.
10 Le unità di degenza pediatrica devono altresì, disporre di spazi di soggiorno e
svago, coperti e scoperti, ad uso esclusivo dei bambini e proporziona ti al loro numero;
di adeguate lactarium di idonee misure protettive antinfortunistiche.
Art. 15
(Impianto idrico sanitario)
1 La dotazione complessiva dei servizi igienici per la unità funzionale di degenza deve
essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni 4 letti; un
bidet ed 1 tazza WC per ogni 6 posti letto, una vasca da bagno o doccia ogni 10 posti
letto; con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.
2 Nelle Case di Cura per riabilitazione i WC devono essere distanziati in modo da
consentire l'uso a pazienti in carrozzella.
3 I servizi igienici di norma devono essere naturalmente areati ed illuminati, è
consentito l'uso di servizi igienici areati ed illuminati artificialmente a condizione che
ciascuno di essi sia provvisto di una autonoma canna di aspirazione forzata.
Art. 16
(Smaltimento dei rifiuti liquidi)
1 I rifiuti liquidi delle Case di Cura private che non possono essere convogliati nella
rete di fognatura cittadina, devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale
della disinfestazione, in aderenza a quanto prescritto dalla delibera 30 dicembre 1980 del
Comitato interministeriale per la tutela delle acque dell'inquinamento "Direttive per
la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature" ed ai provvedimenti regionali
conseguenti a tali direttive.
Art. 17
(Smaltimento dei rifiuti solidi)
1 In base all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915 ("Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403
relativa allo smaltimento dei policlordifenili e dei policlorotri fenili e n. 78/319
relativa ai rifiuti tossici e nocivi") ai rifiuti prodotti nelle Case di Cura che
siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso
decreto relativo ai rifiuti urbani.
2 I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti da laboratori
biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono
essere smaltiti anche mediante convenzione con ditte specializzate ed autorizzate dalle
autorità sanitarie, secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela
possibile delle esigenze igienico sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal
Comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.
Art. 18
(Smaltimento dei rifiuti radioattivi)
1 I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati
dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica dell'11 gennaio 1972, n. 4 ed in conformità al decreto del Presidente della
Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 e successive modificazioni.
Art. 19
(Impianti elettrici)
1 Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del D.P.R. 27 - 04 1955 n. 547
e della legge 01-03-1968, n. 186;
2 Le Case di Cura devono essere dotate di dispositivi e di impianti di sicurezza e di
emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna.
L'automatica e immediata disponibilità di energia elettrica, adeguata ad assicurare
almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi
neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessivi operatori e da parto, il servizio di
rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca); nonché un
minimo di illuminazione negli altri ambienti.
3 Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i
dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale.
4 Nelle Case di Cura che ricoverano malati di forma acuta mediche o chirurgiche la
distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato nel
rispetto della normativa indicata dal comando dei Vigili del Fuoco.
Art. 20
(Servizi generali)
1 CUCINA: la Casa di Cura deve essere dotata di adeguati locali destinati a cucina nonché
di locali separati per ricevere e controllare gli alimenti e le bevande e per la loro
conservazione. Deve essere dotata, inoltre, di impianto frigorifero, impianti per il
lavaggio ed il deposito delle stoviglie e dei carrelli.
2 Le pareti devono essere coperte sino a mt. 2 di altezza con materiale lavabile: devono
essere dotati di adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori e odori nei punti di
produzione e per la loro pronta eliminazione.
3 È prevista, inoltre, una cucina dietetica interna. Il servizio di cucina può essere
anche convenzionato.
4 LAVANDERIA: deve comprendere locali ben areati ed illuminati per la raccolta e la
divisione della biancheria e di altri effetti sporchi per il lavaggio, l'asciugatura, il
rammendo, la stiratura, il deposito della biancheria e degli altri effetti puliti.
5 Sono consentiti contratti esterni di lavanderia purché la biancheria sia trasferita in
sacchi impermeabili a perdere e con mezzo di trasporto chiuso e disinfettabile.
6 I contratti con lavanderia esterna debbono essere limitati alla biancheria con
esclusione di quella infetta o sospettata tale; questa deve essere sempre bonificata e
lavata presso la Casa di Cura.
7 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE: detto servizio deve essere dotato dei locali e delle
attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti
personali, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito di
disinfettanti e disinfestanti.
8 È possibile far ricorso ad appalti esterni.
9 STERILIZZAZIONE: detto servizio è necessario allorquando vi siano unità funzionali
chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia.
10 Può essere abbinato al complesso operatorio e può costituire un servizio
centralizzato in riserva comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per
il parto.
11 Nelle Case di Cura mediche la sterilizzazione delle siringhe, provette, pezzi di
aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni
consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.
12 ASSISTENZA RELIGIOSA: deve essere previsto il servizio di assistenza religiosa per i
ricoverati che la richiedono.
13 SERVIZIO MORTUARIO: deve essere disposto idoneo locale per il servizio mortuario con
accesso separato dall'esterno a climatizzazione ideale per la conservazione del cadavere
per le prime 24 ore dopo il decesso.
CAPITOLO IV
Art. 21
(Organizzazione dei servizi di diagnostica e cura)
1 a) Le Case di Cura private devono essere articolate in "unità" funzionali di
degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate)
e non superiori a 30 posti letto.
2 Dette unità confluiscono per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non
più di 100 posti letto.
3 Il raggruppamento, con un minimo di 30 e con non più di 100 posti letto è ad indirizzo
medico o ad indirizzo chirurgico.
4 b) Le unità funzionali sono costituite da:
- medicina generale
- chirurgia generale
- specialità mediche: (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia,
nefrologia, penmotologia, geriatria, oncologia medica) specialità chirurgiche:
(ostetricia, ginecologia, ortotraumatologia, urologia, otoiatria, oculistica).
5 c) Guardia medica permanente: la guardia medica deve essere permanente (24 ore su 24) ed
interna alla Casa di Cura pertanto la reperibilità non può essere sostitutiva della
guardia medica; deve di regola essere svolta dai medici assi stenti ed aiuti delle unità
di degenza.
6 Può essere svolta da medici apposita mente assunti con contratto a rapporto di
collaborazione professionale coordinata e continuativa; in tal caso debbono possedere i
requisiti previsti per gli assistenti delle unità di degenza.
7 d) Servizio di radio-diagnostica: con attrezzatura costituita da almeno un apparecchio
fisso fino a 150 posti letto, e di almeno 2 per un numero di posti letto maggiore.
8 Per le Case di Cura neuro-psichiatriche fino a 100 posti letto è ammessa la dotazione
di apparecchi portatili.
9 Un apparecchio portatile con amplificatore di brillanza è obbligatorio congiuntamente a
quello fisso per le Case di Cura che ricoverano ammalati chirurgici o traumatologici.
10 Il servizio di radio-diagnostica deve consistere di adeguati ed idonei locali per
l'accertamento diagnostico, per lo sviluppo del materiale sensibile e per la preparazione
dei radiogrammi; locale per archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive
cartelle cliniche, e relativi servizi igienici.
11 Il servizio deve essere facilmente accessibile agli ammalati.
12 Devono essere poste in atto tutte le misure per la protezione da radiazioni ionizzanti
secondo le norme di cui al D.P.R. 13/12/1964, n. 185 e successive disposizioni di legge in
materia.
13 Analoghi criteri vanno seguiti nelle organizzazioni di un eventuale servizio di Terapie
Fisiche.
14 È fatto obbligo ai titolari delle case di cura private di denunciare gli apparecchi
radiologici esistenti nelle Case di Cura stesse ai sensi dell'art. 195 del T.U. delle
leggi sanitarie 27/ 07/1934 e di chiedere la preventiva autorizzazione per detenere
sostanze radioattive comunque confezionate.
15 Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie per le
quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto
in Case di Cura fornite di ambienti idonei e di presidi per rianimazione con monitoraggio.
16 Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo
se sia presente un medico anestesista rianimatore.
17 e) Laboratorio di analisi: deve essere in grado di effettuare tutti gli esami connessi
alla specifica attività clinica esercitata.
18 Deve constare di idonei ed adeguati locali per la esecuzione delle analisi
chimico-cliniche, per gli esami batteriologici e virologici, nonché il la viaggio e la
sterilizzazione della vetreria; locale per l'archivio dei referti se non allegati alle
rispettive cartelle cliniche; e relativi servizi igienici.
19 f) Emoteca: deve possedere le caratteristiche prescritte dalla legge 14/07/ 1967 n. 592
e del regolamento di esecuzione 24/08/1971 n. 1256 e cioè: frigoriferi dotati di
termoregistratore e dispositivo di allarme visivo acustico.
20 g) Un armadio farmaceutico.
21 h) Per ogni raggruppamento di "unità funzionale" locale per visita e
medicazione (può essere sostitutivo delle medicherie per malati chirurgici)
22 Locale di lavoro per il personale infermieristico con relativi servizi igienici.
23 Medicheria per malati chirurgici (può essere sostituito dal locale per visite e
medicazioni).
24 Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli
interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; oltre alle sale
operatorie deve comprendere un locale per la preparazione, risveglio e rianimazione
post-operatoria.
25 i) Il complesso operatorio deve consistere:
- di 2 sale operatorie per i primi 100 posti letto, con un'altra sala operatoria per gli
ulteriori 50 posti letto e frazioni, con illuminazione a lampada scialitica e relativo
adeguato impianto per l'aspirazione dei gas anestetici.
26 Le camere operatorie devono rispondere alle norme vigenti in materia di prevenzione di
incendi e di esplosioni; comunque deve essere osservata in materia la normativa C.E.I..
27 Le sale operatorie, in linea di massi ma, devono avere una superficie non inferiore a
mq. 30; sono ammesse dimensioni minori per particolari specialità chirurgiche in
relazione all'esigenza degli interventi. Devono inoltre avere una sala per la preparazione
del personale medico con relativo spogliatoio e servizi igienici muniti di doccia.
28 k) Per i ricoveri in ostetricia si richiede:
- una sala parto per ogni 40 posti letto, ben collegata con l'impianto di sterilizzazione
del gruppo operatorio; diversamente deve essere previsto un apposito adeguato locale di
sterilizzazione; - una sala travaglio;
- attrezzature idonee, comprensive di culla termostatica per l'assistenza ai neonati.
29 In presenza di letti ostetrici oltre a quanto espressamente previsto occorro no, come
attrezzature:
- un ammioscopico;
- un ecografo;
- un cardioecografo:
- un apparecchio di anestesia specifico in sala parto, con attrezzatura per la
rianimazione neonatale;
- un lettino termico con aspiratore, erogatore di ossigeno ad aria compressa;
- almeno una culla termostatica;
- una termoculla portatile con dispositivo per respirazione assistita e per il trasporto
assistiti presso il centro di terapia intensiva neonatale.
30 Si intende per trasporto assistiti, il trasporto del neonato in altro luogo di cura,
preferibilmente a mezzo di ambulanza della Casa di Cura stessa, ovvero di ambulanza di
istituzione pubblica o privata, con assistenza continua di un pediatra, ovvero di un
ostetrico in servizio presso la Casa di Cura. Non è assolutamente consentita la
sostituzione del personale medico con personale paramedico ed ausiliario;
- impianto per l'aspirazione di gas anestetici.
31 Le sale parto debbono rispondere alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi
ed esplosioni; comunque deve essere osservato in materia la normativa C.E.I..
32 Per il collaudo e gli adempimenti relativi valgono le norme di cui all'ultimo comma del
punto n. 2 del precedente art. 19.
33 Nelle eventualità che la Casa di Cura non sia dotata di reparti di neonatalogia e di
pediatria, deve assicurare la disponibilità, anche con rapporto di consulenza, di un
pediatra con l'obbligo di:
- pronta reperibilità
- visita al neonato entro le prime 12 ore dalla nascita;
- tenuta della scheda neonatale.
34 Il rapporto di lavoro deve essere instaurato con atto convenzionale di cui al
successivo artt. 22. l) Le Case di Cura devono, altresì, essere dotate:
- di attrezzature strumentarie adeguate, in rapporto alla specifica attività
specialistica esercitata, con l'obbligo comunque, di possedere:
- elettrocardiografo;
- sala gessi per la specialità di orto-traumatologia;
- attrezzatura di fisiopatologia respiratoria per la specialità di pneumologia;
- attrezzature di diagnostica cardiovascolare per la specialità di cardiologia;
- attrezzatura diagnostica per la specialità di oculistica e di otoiatria;
- ogni altra attrezzatura e strumentazione indispensabile allo svolgimento delle
specifiche attività esercitate.
Art. 22
(Rapporto di lavoro del personale medico)
1 Il personale medico delle Case di Cura private deve espletare la propria attività
professionale a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito ovvero a rapporto di
collaborazione professionale coordinata e continuativa.
Art. 23
(Dotazione di personale medico)
1 Le Case di Cura private devono avere la seguente dotazione di personale medico:
A) Direttore sanitario
2 Ogni Casa di Cura dotata di oltre 150 posti letto deve avere un Direttore Sanitario
responsabile, al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella Casa di Cura
privata stessa.
3 I requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di Direttore Sanitario sono:
- anzianità di laurea di almeno 10 anni;
- libera docenza o specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera; in igiene e medicina
preventiva, in medicina lega le, in medicina sociale, in malattie infettive, ovvero
servizio per sette anni come medico con funzioni di Vice Direttore Sanitario, Ispettore
Sanitario, Aiuto o Assistente presso Istituti Universitari di Igiene di medicina
preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche, di malattie infettive;
funzionario medico del Ministero alla Sanità e delle Regioni, Ufficiale sanitario o
medico igienista con qualifica di Dirigente presso Comuni o consorzi provinciali o
consorzi di Comuni con popolazioni superiori a 100 mila abitanti, oppure almeno sette anni
di servizio in qualità di Direttore Sanitario o di V. Direttore Sanitario presso Casa di
Cura privata.
4 Sono esonerati dal possesso di requisiti i sanitari che alla data di entrata in vigore
della presente le. svolgono mansioni di Direttore Sanitario responsabile presso le Case di
Cura private.
5 Il requisito di anzianità di servizio si intende superato qualora il medico abbia
acquisito una idoneità nazionale a Direttore Sanitario ai sensi del D.P.R. 130/1969 e
successive modifiche o di qualifica apicale ovvero ai sensi della normativa ex art. 20 del
D.P.R. n. 761/1979.
6 Nelle Case di Cura con numero di posti letto superiori a 100 e fino a 150 posti letto,
le funzioni di Direttore Sanitario, possono essere affidate, in carenza del Direttore
Sanitario, ad un medico responsabile di un raggruppamento di unità funzionali, ovvero di
servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in
possesso di specializzazione in igiene o equipollente.
7 Nelle Case di Cura con numero di posti letto fino a 100 le funzioni di Direttore
Sanitario possono essere affidate, in carenza del Direttore Sanitario, ad un medico
responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e
cura con rapporto di lavoro anche di collaborazione professionale coordinata e
continuativa
8 Non è più consentito svolgere le funzioni di Direttore Sanitario in più di una Casa
di Cura.
9 Il Direttore Sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della Casa di Cura
privata sotto il profilo igienico ed amministrativo, rispondendone all'Amministrazione ed
alla Autorità sanitaria competente.
10 In particolare il Direttore Sanitario ha le seguenti attribuzioni:
- cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento sul funzionamento della Casa di
Cura, proponendone le eventuali variazioni;
- controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenenti i dati
anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi
sanitari;
- trasmette annualmente all'Assessorato regionale, alla Sanità della Regione ed alla
U.S.S.L. competente l'elenco del personale sanitario, medico e non medico, addetto ai
servizi sanitari in attività al 1 gennaio nonché l'elenco del personale medico
convenzionato;
- vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti; del
registro degli interventi chirurgici o di sala operatoria;
- vigila sulla regolare tenuta dell'archivio clinico.
11 In ogni Casa di Cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della
cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata,
l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e
specialistici, la diagnosi, le terapie, gli esiti e i postumi.
12 Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile
di raggruppamento dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della
Direzione Sanitaria.
13 Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle
cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi
formalmente incaricati della vigilanza.
14 In caso di cessazione dell'attività della Casa di Cura, le cartelle cliniche dovranno
essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.S.L territorialmente
competente.
- Cura la tempestiva trasmissione allo Istat ed alla autorità sanitaria dei dati e delle
informazioni richieste;
- stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, le destinazioni, i turni
ed i congedi del persona le medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi
sanitari;
- controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;
- vigila sul comportamento del persona le addetto ai servizi sanitari, proponendo, se del
caso, alla Amministrazione i provvedimenti disciplinari;
- propone all'Amministrazione, di intesa con i responsabili dei servizi, lo acquisto di
apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad
eventuali trasformazioni edilizie della Casa di Cura;
- rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'Amministrazione, copia
delle cartelle cliniche e ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati
assistiti nella Casa di Cura; - vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla
efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, di
disinfezione, di condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene
agli aspetti igienico-sanitari;
- controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai
sensi di legge; - vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici sulle
provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento
della Casa di Cura;
- stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica nonché i
turni di servizio diurno e notturno del personale medico, infermieristico e del personale
sociosanitario, addetto ai reparti di degenza ed ai servizi di diagnosi e cura;
- adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive soggetti a
denunce, informandone immediatamente il Servizio di Igiene pubblica della U.S.S.L.
competente;
- vigila sulla corretta applicazione delle normative vigenti in materia sanitaria;
- la Direzione Sanitaria deve comprendere locali e servizi adeguati allo espletamento dei
compiti ad essa connessi.
15 La funzione di Direttore Sanitario è incompatibile con la qualifica di proprietario,
comproprietario, socio o azionista della Società che gestisce la Casa di Cura.
16 L'Amministrazione della Casa di Cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico
che sostituisca nelle funzioni il Direttore Sanitario responsabile, in caso di sua assenza
o impedimento temporaneo ed a comunicare il nominativo alla competente U.S.L. nonché allo
Assessorato alla Sanità della Regione.
17 Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti previsti per il Direttore
Sanitario responsabile, fermo restando quanto previsto per le Case di Cura fino a 100
posti letto anche dal Decreto del 28/06/1986 (atto di indirizzo e Coordinamento).
B) Medico responsabile del raggruppamento "Unità Funzionali"
- Ogni raggruppamento di "Unità Funzionali" fino ad un massimo di 100 posti
letto, deve avere un medico responsabile il quale deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- anzianità di laurea da almeno dieci anni;
- libera docenza o specializzazione nella disciplina della unità funzionale che nel
raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina
che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che
la comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero od universitario nelle predette
discipline per almeno 7 anni;
- servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 4 anni,
ovvero servizio con rapporto di dipendenza in Casa di Cura privata nelle discipline stesse
per almeno 6 anni;
- i requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a Primario in
discipline attinenti al settore di responsabilità
- sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data di entrata
in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico responsabile presso Case di
Cura private.
18 I medici dirigenti delle Unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa
specializzazione o la libera docenza in materia.
19 Il medico responsabile del raggruppamento di unità funzionali deve essere a rapporto
di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo definito, ovvero a rapporto di collaborazione
professionale coordinata e continuativa.
C) Medico aiuto
20 Ogni raggruppamento di "Unità Funzionale" fino ad un massimo di 100 posti
letto deve avere un medico aiuto, il qua le deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- anzianità di laurea di almeno 5 anni;
- libera docenza o specializzazione nella disciplina della "Unità Funzionale"
che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella
disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina
generale che la comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero ed universitario
nelle predette discipline per almeno 5 anni,
- servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopra indicate per almeno 2 anni,
ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse in Case di
Cura private per almeno 3 anni;
- sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data di entrata
in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso Case di Cura
private.
21 Il medico che svolge le funzioni di Aiuto deve essere a rapporto di lavoro dipendente a
tempo pieno o a tempo definito o a rapporto di collaborazione professionale coordinata e
continuativa
D) Medico assistente
22 Ogni "Unità Funzionale" deve avere un medico assistente, il quale deve
essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione presso
il Servizio Sanitario Nazionale.
23 Il medico assistente può svolgere la sua attività a rapporto di collaborazione
professionale coordinata e continuativa.
Art. 24
(Personale del servizio di analisi)
1 Nelle Case di Cura medico-chirurgiche generali e nelle altre Case di Cura la cui
ricettività non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un po sto di
dirigente del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o
definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa,
avente i titoli previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/2/984
pubblicato nella G.U.n.55 del 24/2/1984
Art. 25
(Personale medico del servizio di radiodiagnostica)
1 Nelle Case di Cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre Case di Cura la cui
ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un posto di medico
dirigente del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno
o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
2 Il dirigente del servizio di radiodiagnostica è responsabile dell'adozione delle misure
di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in
archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.
3 Le indagini radiologiche del cuore, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è
richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in Case
di Cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione.
4 Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardio-vascolare possono effettuarsi solo
alla presenza di un anestesista-rianimatore.
Art. 26
(Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione)
1 Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le Case di Cura che
ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità
chirurgiche.
2 Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro
dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale
coordinata e continuativa, e al meno un assistente dotato di specializzazione nelle
discipline ogni 100 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche, con rapporto di
lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione
professionale coordinata e continuativa.
3 Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di anestesia-rianimatore.
4 In caso di comprovata mancanza, nello ambito territoriale regionale, di
medici-anestesisti, è consentito alla Casa di Cura assicurare il servizio con un solo
medico.
5 Per lo stesso motivo, su richiesta della Casa di Cura, l'Assessore regionale autorizza
la stipula di convenzione con sanitari operanti nelle strutture pubbliche.
Art. 27
(Regolamento dell'attività medica)
1 Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di
ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i
turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi
collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato nella Casa di Cura
non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo
definito.
2 La guardia medica deve essere permanente e interna alla Casa di Cura e deve, di regola,
essere svolta da assistenti ed aiuti dei reparti.
Allorquando venga svolta da medici esterni con rapporto di collaborazione professionale
coordinata e continuativa questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli
assistenti.
3 Nelle Case di Cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di
neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra
che visiti il neonato entro le prime 12 ore dalla nascita ed assicuri la compilazione
della scheda pediatrica.
4 La Casa di Cura privata può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.
5 In tal caso, fermo restando l'obbligo per la Casa di Cura stessa di assicurare comunque
con il proprio personale medico un'adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle
convenzioni deve essere indicato:
- il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale, ecc.);
- la durata del rapporto stesso;
- la natura dell'attività professionale che il medico convenzionato è tenuto a svolgere;
- le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e
cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità dei medici dipendenti o a rapporto
di collaborazione professionale coordinata e continuativa;
- i termini per la reperibilità grave e pronta disponibilità del medico convenzionato.
6 Le Case di Cura private devono assi curare ai ricoverati le consulenze specialistiche
eventualmente necessarie.
7 Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.
Art. 28
(Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo)
1 L'organico delle Case di Cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico,
esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi.
2 Per quanto riguarda il personale in fermieristico viene fissata la seguente
parametrazione:
- per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente non deve
essere inferiore a 76';
- per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di
rianimazione-respiratoria, neuro chirurgica, cardiologica, ecc., per grandi ustionati) il
tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600' in
relazione al tipo di cura intensiva;
- per i settori di terapia subintensiva inseriti nelle unità funzionali di
cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, il tempo di assistenza pro-die
per degente in relazione alla dimensione dell'unità stessa deve essere compreso tra i
200' e i 240'.
3 La Casa di Cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di:
- una caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali;
- un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni.
4 In mancanza di infermieri professionali la Casa di Cura può avvalersi nel proprio
organico di infermieri generici (ad esaurimento), purché sia garantita la presenza di
almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto;
5 Nelle unità funzionali di ostetricia e ginecologia deve essere provvista la presenza in
ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere, quale prevista
al comma 2, e di almeno una puericultrice o vigilatrice di infanzia in ciascun turno per
ogni 8 culle-neonati.
6 Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico nella
proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per ciascuno dei due turni diurni e
di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in
nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche.
7 L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri
settori, è determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei
singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla
qualità che alla quantità.
8 L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei terapisti della riabilitazione è
determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna Casa di
Cura.
9 Ai fini del computo afferente e del rispetto della dotazione organica, il personale con
rapporto di dipendenza a tempo parziale viene considerato in base al rapporto
proporzionale tra gli orari previsti per il tempo pieno di lavoro effettivamente previsto
in part-time.
10 Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarità delle funzioni da svolgere, è
consentito prevedere ne gli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione
professionale, nella misura del 20% della relativa dotazione organica.
11 Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura e ai servizi generali deve
essere distinto da quello addetto alle degenze.
Art. 29
Case di Cura ad indirizzo particolare
(preventoriali neuropsichiatriche sanatoriali riabilitative)
A) Case di Cura preventoriali
1 Le Case di Cura preventoriali, per minori fino a 12 anni di età ed adolescenti da 12 a
18 anni, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali, dimensionali ed ambientali previsti
dalla presente legge, devono avere la superficie totale dell'area non inferiore a 200 mq.
per posto letto.
2 L'area non occupata dall'edificio deve essere destinata prevalentemente a campi di
gioco, zone erbose e zone alberate.
3 Le camere di degenza, distinte per classi di età fino a 6 anni ed oltre i 6 anni
distinte per sesso, adeguate stanze di soggiorno, ricreazione, refettori sale visite, aule
scolastiche con la attrezzatura e con gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti in
materia
4 Devono essere assicurate consulenze per più comuni specialità e devono essere disposte
le relative attrezzature diagnostiche e terapeutiche.
5 La dotazione di personale deve essere conforme alle norme di cui alla presente legge,
ove applicabili, ovvero stabilità in relazione alla specifica attività esercitata, dal
competente Assessorato alla Sanità della Regione con deliberazione di Giunta regionale,
sentito il Consiglio Sanitario regionale nonché la Commissione permanente di politica
sociale del Consiglio regionale.
B) Case di Cura sanatoriali
6 Le case di Cura sanatoriali, oltre ad avere tutti i requisiti strutturali e dimensionali
previsti dalla presente legge, devono essere ubicati in località con idonee
caratteristiche climatiche, gli edifici devono essere ampiamente soleggiati.
7 La superficie totale dell'area non deve essere inferiore a 200 mq. per posto letto.
L'area non occupata dell'edificio, deve essere prevalentemente destinata a parco alberato,
accessibile ai ricoverati.
8 Devono essere disponibili adeguati locali di soggiorno, refettori, balconi e verande
accessibili anche agli ammalati a letto abbisognevoli di elioterapia.
9 Le Case di Cura per forme polmonari ed extrapolmonari devono assicurare una netta
separazione tra i due settori.
10 La dotazione di personale deve essere conforme alla norma della presente legge.
C) Casa di Cura riabilitativa
11 Le Case di Cura, che svolgono attività di riabilitazione, oltre ad avere tutti i
requisiti strutturali, dimensioni ed ambientali previste dalla presente legge, devono
disporre di una superficie totale dell'area non inferiore a 200 mq. per posto letto, di
cui almeno 100 mq. non coperti, da costruzioni, devono essere destinati a parco alberato,
zone erbose, viabilità, attività sportive.
12 In relazione alla specifica attività esercitata devono essere dotati di servizi e
strutture collaterali che rendono possibili la programmazione di un intervento mirato al
recupero funzionale del paziente.
13 Il competente Assessorato alla Sanità della Regione, valuterà la idoneità e
l'adeguatezza dei servizi, delle strutture e del personale in relazione alla specifica
attività della Casa di Cura con delibera di Giunta regionale, sentito il Consiglio
Sanitario regionale e la III Commissione permanente di politica sociale del Consiglio
regionale.
D) Case di Cura neuropsichiatriche
14 Le Case di Cura neuropsichiatriche, ol tre ad avere tutti i requisiti strutturali
dimensionali ed ambientali, previsti dalla presente legge, devono disporre di una
superficie totale dell'area non inferiore a 200 mq. per posto letto di cui almeno 100 mq.
non coperti da costruzioni, da adibire ad attività sportive, viabilità, parcheggi e
verde.
15 Inoltre:
- struttura organizzativa in forma dipartimentale, della quale coesistano la componente
neurologica e la componente psichiatrica per ricoveri volontari;
- locali ed attrezzature per la raccolta e la elaborazione dei dati necessari ai fini
psico-medico-sociali;
- locali ed attrezzature per interviste a scopo diagnostico e per interventi
psico-terapeutici individuali e di gruppo.
16 Le strutture delle Case di Cura neuro psichiatriche devono essere adatte a consentire
la vita giornaliera degli in fermi in un idoneo clima di socio-psico terapia e secondo il
sistema di comunità terapeutica.
17 La dotazione di personale medico, paramedico e tecnico-sanitario, previsto dalla
presente legge, deve comprendere anche un psicologo ed un assistente sociale.
CAPITOLO V
Art. 30
(Classificazione - Convenzione)
1 La Regione classifica le Case di Cura private, assegnandole alle fasce funzionali A, B e
C, e relazione alla tipologia ed ai requisiti igienico-edilizio e servizi e alla
organizzazione dei servizi di diagnosi e cura, sia in ordine al l'attrezzatura sia in
ordine alla dotazione di personale, previsti dalla presente legge e dagli accordi
nazionali stipulati in base all'art. 2 del D.M. 22.7.1963.
Art. 31
(Requisiti minimi-Classe funzionale C)
1 La normativa determinata nei capitoli I - II - III e IV, stabilisce i requisiti minimi
strutturali e funzionali di cui le Case di Cura private devono essere in possesso ai fini
della concessione del provvedimento autorizzatorio di apertura e gestione.
2 Il possesso dei requisiti minimi costituisce anche titolo valido per l'immissione delle
Case di Cura stesse nella classe funzionale C.
Art. 32
1) Servizio di day-hospital
1 La Regione, nell'ambito delle convenzioni, di cui agli artt. 43 e 44 della legge
23.12.1978, nonché della presente legge può chiedere alle Case di Cura private
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in regime di day-hospital, nel preciso
intento di:
a) realizzare il principio della continuità diagnostico-terapeutica e riabilitativa;
b) dare la completa possibilità di fruizione dell'assistenza per prestazione, che per la
loro natura, richiedono il ricorso alla struttura ospedaliera;
c) rendere fattibile la diminuzione dei ricoveri, la durata delle degenze, una migliore e
più razionale utilizzazione dei posti letto, un razionale uso delle risorse secondo i
criteri del rapporto costi-benefici.
2) Servizio di poliambulatorio
Anche per tale servizio, la Regione può chiedere le prestazioni di cui al punto 1),
nell' intento di soddisfare il principio della continuità diagnostico-terapeutica e di
offrire, nel contempo, una vasta gamma di specializzazione completa e accentrata, tale da
ottenere una razionale utilizzazione dei servizi.
La Casa di Cura deve dimostrare mediante idonea documentazione probatoria una adeguata
organizzazione dei servizi sia in relazione all'attrezzatura e allo strumentario, sia in
relazione alla dotazione di personale medico e paramedico.
3) Servizio di pronto soccorso
4 Nel quadro della distribuzione sul territorio dei servizi di pronto intervento e di
emergenza alle Case di Cura la Regione può chiedere l'istituzione di un servizio continuo
di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del Piano Sanitario con gli altri presi di
sanitari locali.
5 Il pronto soccorso deve essere collocato in idonei locali, accessibili dall'esterno con
barella e fornito di posti-letto e di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati anche
con centro mobile di rianimazione, nonché dei mezzi necessari alla diagnosi e alla
terapia anche strumentale di emergenza.
6 La Casa di Cura deve dimostrare una adeguata organizzazione del servizio in relazione
all'orario di funzionamento che deve essere di 24 ore su 24.
Art. 33
(Commissione per la classificazione)
1 La Commissione per la classificazione per le Case di Cura private, che viene costituita
con deliberazione della Giunta regionale e che ha il compito di esprimere parere in ordine
alla assegnazione della Casa di Cura stessa alle fasce funzionali, nonché in ordine a
tutte le questioni ad essa relativa, è composta come segue:
a) Presidente della Giunta regionale e dello Assessore al ramo delegato con funzioni di
Presidente;
b) tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
c) dal dirigente, appartenente al ruolo regionale, del competente settore dell'Assessorato
alla Sanità in qualità di componente relatore;
d) da un funzionario del competente settore dello Assessorato alla Sanità in qualità di
Segretario;
e) da due componenti del Consiglio Sanitario regionale, di cui uno medico e in mancanza,
sostituiti entrambi con funzionario medico regionale;
f) tre rappresentanti della Federazione sindacale unitaria;
g) tre rappresentanti regionali degli organismi associativi delle Case di Cura private
A.IO.P. ed ARIS;
h) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei medici che operano nel le Case di
Cura private.
2 I rappresentanti dei sindacati e delle Associazioni di cui alle precedenti lettere f, g,
ed h, saranno nominati su designazione delle rispettive organizzazioni con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
i) dal Coordinatore Sanitario nominato con decreto del Presidente della G.R., della
U.S.S.L. nel cui territorio insiste la Casa di Cura in esame e che partecipa alle relative
sedute della Commissione in qualità di componente.
3 Ai componenti della Commissione spetta, entro i limiti e le modalità di cui all'art. 1
della legge regionale n. 12/1982, e succesive modifiche, una indennità per ogni giornata
di seduta e per ogni eventuale sopralluogo, ritenuto necessario nel corso dei lavori di
classificazione.
4 Nell'eventualità di sopralluoghi ritenuti necessari per l'istruttoria delle pratiche
per i lavori di classificazioni è prevista la presenza del Dirigente del Settore
ispettivo dell'Assessorato regionale alla Sanità.
Art. 34
(Scopo della classificazione)
1 La classificazione delle Case di Cura private ha il preciso intento di incentivare la
qualificazione assistenziale delle Case di Cura stesse, stimolando il potenziamento dei
servizi e il miglioramento degli organici e di concentrare il principio affermato dagli
artt 43 e 44 della legge n. 833/1978 e cioè di garantire l'erogazione, da parte del le
istituzioni private di ricovero e cura, di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presidi sanitari e servizi pubblici dell'U.S.S.L..
Art. 35
(Scelte del Piano Sanitario regionale)
1 La necessità dell'assistenza ospedaliera, che determinano il convenzionamento delle
UU.SS.LL. con le Case di Cura private, e, quindi, il fabbisogno di convenzione sul
fondamento dei principi espressi dell'art. 44 della legge 833/78, saranno accertati dal
Pia no Sanitario regionale, tenendo conto prioritariamente delle Case di Cura gia
convenzionate ed in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, al
fine di integrare la rete ospedaliera pubblica ed in un ambito programmato di
collaborazione in relazione alla funzione complementare ad essa attivata, in conformità
alla norma di cui ai punti 10 e 11 della legge n. 595/85 art. 10.
2 Le Case di Cura private che abbiano un ordinamento dei servizi corrispondenti a quelli
degli ospedali gesti ti direttamente dalle UU.SS.LL. possono essere riconosciuti dalla
Regione quali presidi dalla U.S.L. qualora siano individuati dal Piano Sanitario regionale
con ruolo integrativo dell'assistenza ospedaliera pubblica.
3 Ai fini del riconoscimento, le strutture di cui al precedente comma devono avere un
ordinamento dei servizi nonché dotazioni organiche corrispondenti a quelli degli ospedali
pubblici e devono assicurare livelli di prestazioni non inferiori a quelle erogate dai
corrispondenti presidi e servizi delle UU.SS LL..
4 Il riconoscimento di cui al presente art. è effettuato con deliberazione del Presidente
della G.R., sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sanità
ed il Comitato Tecnico Scientifico per la programmazione sanitaria.
Art. 36
(Rinnovo delle convenzioni)
1 Le convenzioni tra le UU.SS.LL. e le Case di Cura private si intendono tacitamente
rinnovate qualora sei mesi prima della scadenza una delle parti non invierà all'altra
disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di tre mesi
sarà osservato nel caso di durata annuale della convenzione stessa.
2 Tali termini trovano, però, applicazione in quanto compatibili con le relative norme di
cui allo schema tipo di convenzione ex art. 44 della legge 833/1978, emanato con D.M. del
22.7.983
3 La disdetta della convenzione da parte delle UU.SS.LL. sarà data previa au torizzazione
della Regione.
Art. 37
(Stipula e durata delle convenzioni)
1 Le convenzioni con le Case di Cura private sono stipulate dalle UU.SS.LL. in conformità
allo schema di convenzione di cui al III comma dell'art. 44 del la legge 23/12/1978 n.
833, emanata con Decreto Ministeriale del 22/7/1983 ai principi espressi dalla presente
legge nonché all'art. 10 della legge regionale 30/11/1981 n. 18, in quanto applicabile.
2 Lo schema di convenzione fissa anche la durata delle convenzioni, che normalmente
coincide con la durata del Piano Sanitario regionale.
3 Le UU.SS.LL. nel quadro della programmazione del Piano Sanitario regionale e sulla base
di apposita convenzione si avvarranno delle Case di Cura per prestazioni
medico-specialistiche e di dia gnosi strumentale e di laboratorio.
4 Per tali convenzioni dovranno essere osservate, per quanto applicabili, le leggi
regionali 30/11/1981 n. 10 e 10/ 5/1984 n.9, salvaguardando comunque gli affermati
principi legislativi:
- del diritto di accesso, nell'ambito programmato di raccordo con la struttura pubblica,
alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di 3 (tre)
giorni dalla richiesta;
- dell'esigenza di soddisfare la continuità diagnostica-terapeutica.
Art. 38
(Convenzioni delle Case di Cure con medi ci esterni e con medici dipendenti da Enti
pubblici)
1 Le Case di Cura private possono instaurare rapporti convenzionali:
1) in conformità alla normativa, di cui al III comma e seguenti dell'art.34 del D.P.C.M.
del 26/6/1986 publicato sulla G.U. della Repubblica n. 153 del 4/7/1986;
2) in conformità alla normativa, di cui al VII comma dell' art. 3 del D.M. del 22/7/1983,
pubblicato sulla G.U.della Rupubblica n. 218 del 10 agosto 1983
3) in conformità alla normativa ex art. 35 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761;
4) in conformità alla normativa ex art. 85 del D.P.R. 20/5/87 n. 270.
2 In tali casi e cioè nei casi indicati dai punti 1 - 2 - 3 e 4, ferme restando le
incompatibilità contemplate dalla normativa vigente, le convenzioni intese per assicurare
il più alto livello delle prestazioni nel quadro dei previsti ambiti programmati di
collaborazione e per un incisivo più qualificato rapporto di partecipazione della Casa di
Cura privata al proseguimento nei fini del servizio sanitario nazionale, considerata la
funzione complementare ad esse affidata, debbono essere stipulate tra le Case di Cura
stesse e lo Ente da cui dipende il medico secondo la normativa vigente.
Art. 39
(Revisione delle classificazioni)
1 Durante il periodo di efficacia della convenzione, ove la Casa di Cura dovesse perdere
uno o più requisiti essenziali inerenti alla fascia di appartenenza, questa, osservando
la procedura indicata nei precedenti artt., viene adeguata alla nuova condizione, salvo
che non ricorrano gli estremi per la risoluzione della convenzione; la modifica della
classificazione conporta di conseguenza la modifica della convenzione.
2 Nel caso, invece, la Casa di Cura dovesse acquisire ulteriori requisiti per essere
classificate in una fascia superiore a quella di appartenenza, osservando la procedura
indicata nei precedenti artt., viene in conformità adeguata la relativa fascia, sempre
che sia ravvisata la necessità di soddisfa re le esigenze del servizio ospedaliero per la
mancanza nelle strutture pubbliche del territorio di servizi sanitari correlativi ai
requisiti in parola ed in presenza di accertata impossibilità di soluzione nell'ambito
delle stesse strutture pubbliche.
Art. 40
(Sospensione e risoluzione delle convenzioni)
1 La convenzione è sospesa di diritto qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di chiusura
di cui al I e II comma dell'art. 5 della presente legge; è, altresì, risolto di diritto
ove dovesse verificarsi l'ipotesi di revoca della autorizzazione di cui al III comma dello
stesso art. 5.
2 È, altresì, sospesa, dopo aver esperito le procedure indicate
dal detto art. 5 nei seguenti casi:
a) quando si determini una variazione nelle strutture sanitarie
che comporti l'attribuzione della Casa di Cura ad una fascia
inferiore;
b) quando si determini la riduzione numerica e qualitativa dell'organico del personale
sanitario, medico e non medico, al di sotto dei minimi previsti per la fascia funzionale
cui la Casa di Cura è ascritta.
3 La risoluzione della convenzione può essere disposta nel caso di gravi inadempienze
alle norme della convenzione, ovvero nel caso di constatate deficienze o negligenze nella
erogazione delle prestazioni assistenziali, ovvero quando non venga eseguita secondo le
regole della correttezza e della buona fede anche sotto il profilo
amministrativo-contabile. Le norme, di cui al presente art. vanno applicate nel caso non
sia diversamente disposta dalle relative norme di cui allo schema tipo di convenzione ex
art. 44 della legge 23/12/ 1978 n. 833, ovvero ad integrazione del le stesse nel caso non
sia espressamente configurata la fattispecie che si presenta per la disamina.
Art. 41
(Trattamento economico in regime convenzionale delle Case di Cura private)
1 Il trattamento economico in regime convenzionale delle Case di Cura private deve essere
adeguato alla fascia funzionale di appartenenza.
2 Per la fascia funzionale C, la diaria giornaliera omnicomprensiva di degenza viene
determinata annualmente in sede nazionale sulla base di trattative tra la parte pubblica
(Ministero Sanità-Ministero Tesoro-Regioni-ANCI e UNCEM) e le associazioni delle Case di
Cura private.
3 Per le altre fasce funzionali, la dia ria giornaliera omnicomprensiva di degenza, viene
determinata in sede regionale, salvo diversa disposizione legislativa tra la parte
pubblica (RegioniANCI-UNCEM) e le Associazioni Regioni della Casa di Cura privata.
4 La diaria deve essere commisurata uni formandosi alla normativa ed alla procedura che
verrà stabilita in sede nazionale per la omogeneizzazione delle diarie relative alle
fasce B e A.
5 Vengono, altresì, stabilite in sede regionale i compensi per i ricoveri di durata
inferiore a 24 ore, per i trattamenti in Day-hospital, per i ricoveri computati
forfettariamente, per il servizio di pronto soccorso, per il servizio poliambulatorio, per
il servizio di radiologia ed ecografia, per il servizio di endoscopia digestiva, urologia
e toracica, per il servizio di fisioterapia riabilitativa, per il funzionamento del
reparto di rianimazione, per il servizio di monitoraggio coronarico ed Holter e per i
servizi di nuova acquisizione della tecnologia medica quali: tomografia, risonanza
magnetica, litotrisia extracorporea renale ed epatica, accelleratore lineare e cobalto
terapia, laserterapia, ecodoppler, ipertermiapro statica, angiografia, riferendosi ai
criteri che vengono adottati in sede nazionale per la determinazione annuale della retta
di degenza per la fascia funzionale C.
Art. 42
(Poteri di vigilanza regionale)
1 La Regione conserva nei confronti di tutte le Case di Cura private, ancorché
non convenzionate, il potere di vigilanza, di ispezione e di controllo, per il tramite del
competente settore ispettivo dell'Assessorato alla sanità, anche in collaborazione con le
componenti Unità Sanitarie Locali.
2 Il controllo deve essere espletato, congiuntamente con la Direzione Sanitaria della Casa
di Cura e deve riguardare, oltre all' acquisizione degli elementi di giudizio circa l'
osservanza da parte della Casa di Cura del contenimento delle giornate di degenza entro lo
stretto limite indispensabile, la vigilanza igenica, la persistenza di requisiti
strutturali, di dotazione e funzionalità delle attrezzature e dei servizi, di dotazioni
del personale medico e non medico, considerato all'atto di autorizzazione alla apertura
ovvero nel l'atto di classificazione o in idonei atti deliberativi successivi.
Art. 43
(Diritti dell'ammalato)
1 Il paziente ricoverato in Case di Cura ha diritto:
1) di ricevere un trattamento correlato alla dignità della persona e ad una umana
qualità della vita;
2) di ricevere un trattamento terapeutico adeguato al caso clinico;
3) di ricevere dal medico responsabile del raggruppamento di Unità funzionali tutte le
informazioni sulla diagnosi, la prognosi e le terapie relative al suo caso, salvo che la
deontologia professionale non imponga il dovere di riservatezza sia per la particolarità
del caso clinico, sia per la necessità di ordine terapeutico;
4) di individuare il personale medico e non medico addetto al raggruppamento delle Unità
funzionali, ove è degente nonchè il personale medico e non medico addetto ai servizi di
diagnostica strumentale e di laboratorio, mediante cartellini di identificazione personale
con nome, cognome e qualifica, dei quali il personale predetto deve essere munito;
5) di rivolgere al Direttore Sanitario o al medico responsabile del raggruppamento di
Unità funzionali eventuali reclami e di ottenere puntuale risposta;
6) di ottenere l' accesso del proprio medico di fiducia in Casa di Cura, in conformità
alla norma di cui all' art. 22 del D.P.R. 8/6/1987 n. 289.
Art. 44
(Diritti sindacali e accordi collettivi di lavoro)
1 Tutto il personale dipendente delle Case di Cura private ha il diritto di esercizio
delle libertà sindacali in conformità alle norme della legge 20/5 1960 n. 300 (Statuto
dei Lavoratori) e delle norme fissate nei Contratti Collettivi di Lavoro siglati in campo
nazionale, ovvero raggiunti in sede di contrattazione decentrata regionale.
2 Le Case di Cura private hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente, sia per la parte
normativa, sia per la parte economica, gli Accordi nazionali e regionali di lavoro per il
personale medico, paramedico, ausiliario socio-sanitario ed amministrativo.
3 Eventuali inosservanze, tra le quali può assumere particolare rilievo la parte
economica, comunque collegata direttamente con gli Accordi per la determinazione annuale
della retta di degenza, possono concordare, a parte ed indipendentemente dei rimedi, che
le Organizzazioni Sindacali di categoria ritengono autonomamente di esercitare, adeguati
conseguenziali provvedimenti di natura amministrativa, non esclusa la sospensione della
convenzione da parte della U.S.S.L., che , raccolti tutti i necessari obiettivi
documentati elementi di valutazione, dovrà procedere alla contestazione degli addebiti
con diffida ad adempiere alla Casa di Cura.
4 Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla data della diffida, la U.S.S.L. interesserà la
Regione - Assessorato alla Sanità, cui saranno trasmessi i relativi atti per
l'autorizzazione all'adozione degli adeguati provvedimenti.
Art. 45
(Confort ambientale e prestazioni alberghiere)
1 Le Case di Cura hanno l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo
delle tariffe di confort-ambientale e delle prestazioni alberghiere, posto a loro
esclusivo carico e concordate con la Regione in sede di recepimento dell'Accordo Nazionale
della retta giornaliera omnicomprensiva di degenza.
CAPITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 46
(Richiamo legislativo - Edilizia ospedaliera Consiglio Sanitario regionale)
1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto
applicabili, alle norme vigenti in materia di edilizia ospedaliera.
2 In caso di mancata costituzione del Consiglio Sanitario regionale, di cui all'art. 15
della legge regionale 30/11/1981, n. 18, in sede di attuazione delle norme della presente
legge,che espressamente lo richiamano, le relative competenze sono esercitate, in via
sostitutiva, dalla Giunta regionale,sentita la Commissione permanente di politica sociale
del Consiglio regionale.
Art. 47
(Cessazione del rapporto convenzionale Personale dipendente)
1 Nel caso di cessazione del rapporto convenzionale della Casa di Cura privata, a favore
del personale in servizio a rapporto di impiego continuativo, vie ne riservato il
trattamento previsto dalla legge regionale n. 23 del 24/04/ 1985.
2 Eguale trattamento viene riservato nel caso di riduzione di posti letto a seguito di
soppressione di unità funzionali convenzionate.
Art. 48
(Adeguamento e deroghe)
1 Non si applicano alle Case di Cura in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge le norme in esse contenute laddove non sia compromessa la funzionalità e
l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.
2 È fatta salva comunque la condizione di stato in cui si trovano relativa agli artt.:
- art. 8 (capacità ricettiva minima);
- art. 10 (area);
- art. 12, II comma (impianti elevatori) III e IV comma (corridoi e scale); comunque le
Case di Cura ubicate in edifici a più di un piano debbono essere dotate almeno di un
montalettighe;
- art. 14 (camera di degenza), comunque la superficie del pavimento non
può essere
inferiore a mq. 6 per posto letto.
3 Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni contemplate nello stesso articolo
- art. 19 ultimo comma (impianto centralizzato dei gas medicali);
- art. 21 lett. 1 (ultimo comma): dimensioni camera operatoria.
4 La normativa di cui all'art. 29 che attiene ai requisiti strutturali, dimensionali
spaziali si riferisce esclusiva mente alle Case di Cura di nuova costruzione.
5 Le Case di Cura contemplate nello stesso art. 29 in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge, dovranno, però, adeguarsi alla rimanente normativa prevista
dell'art. in parola e che attiene all'organizzazione dei servizi di diagnosi e cura.
6 Tutte le Case di Cura convenzionate o da convenzionare debbono essere classificate sulla
base della norma di cui all'art. 2 del D.M. del 22/07/1983 ed in conformità alle norme di
cui alla presente legge, alla quale devono adeguarsi entro il termine di due anni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 49
(Dichiarazione di urgenza)
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.