LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 32
Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la trasformazione del legno e per l'ambiente.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 42)

Art. 1

1 Ai sensi della legge 2 maggio 1976, n 183, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e della deliberazione CIPE 29 dicembre 1986, la Regione Calabria promuove la costituzione con l'Ente Nazionale Cellulosa Carta (E.N.C.C.) di un Consorzio di ricerca per la forestazione, per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente, denominato FOR. L.E.A., nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 66, primo comma, del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e degli artt. 69 e 70 dello Statuto regionale.

2 L'E.N.C.C. potrà partecipare al Consorzio FOR.L.E.A. tramite altre Società dell'Ente e la Regione Calabria tra mite anche Enti sub regionali di sviluppo.

3 Sostituzioni e subentri, anche parziali, dovranno essere approvati dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 2

1 Al Consorzio FOR.L.E.A. potranno aderire:

a) tutti gli Enti pubblici in genere, anche economici (Regione, Province, Comuni, Enti di Sviluppo, Istituzioni Pubbliche di studio e di ricerca, Istituti di Credito, Cassa di Risparmio, ENI, IRI ENEA, ENEL, SIP, i soggetti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, Università, CNR, ecc.);

 b) istituzioni private, organizzazione di produttori, associazioni di categoria, imprese singole ed associate e qualificate al raggiungimento delle finalità consortili.

Art. 3

1 Il Consorzio, potrà costituire appositi Centri di ricerca e sperimentazione, utilizzando finanziamenti statali, internazionali, regionali e prefinanziamenti da parte dei soci.

Art. 4

1 Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione del Consorzio FOR.L.E.A., ai sensi della presente legge nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto regionale.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1 All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 250 milioni per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna