1 All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 40 miliardi, si provvede con
i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2,VII comma, della legge 1
dicembre 1983, n. 651.
2 In conseguenza di quanto stabilito al primo comma, le somme destinate - ai sensi
dell'art. 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 - alle iniziative progettuali nei
settori di cui alle lett. a), b), c) e d), sono rispettivamente ridotte di L.
13.240.000.000, 9.856.000.000, 6.900.000.000 e 10.004.000.000.
3 La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio finanziario in
corso, ponendone la competenza della spesa a carico del cap. 2323205 che sarà istituito
nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990 con la
denominazione "spese per il finanziamento di progetti di interesse collettivo da
realizzare da parte degli Enti locali, tramite associazioni o cooperative di giovani
aventi già maturato esperienze formative" e lo stanziamento, in termini di
competenza e di cassa, di L. 40 miliardi.