(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1990, n. 14
Intervento straordinario di formazione e lavoro dei giovani - Integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2.
(Pubbl. in Boll. Uff. 7 marzo 1990, n. 18)

Art. 1

Art. 2

1 All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 40 miliardi, si provvede con i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 2,VII comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651.

2 In conseguenza di quanto stabilito al primo comma, le somme destinate - ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 - alle iniziative progettuali nei settori di cui alle lett. a), b), c) e d), sono rispettivamente ridotte di L. 13.240.000.000, 9.856.000.000, 6.900.000.000 e 10.004.000.000.

3 La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio finanziario in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del cap. 2323205 che sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990 con la denominazione "spese per il finanziamento di progetti di interesse collettivo da realizzare da parte degli Enti locali, tramite associazioni o cooperative di giovani aventi già maturato esperienze formative" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 40 miliardi.