LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 13
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1990.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 febbraio 1990, n. 15)
Art. 1
1 La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per
l'anno 1990 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1990, allo esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 1990 in corso di esame.
2 Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi
stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai
capitoli 1003114 - 2134201 - 2233104 - 2233202 - 2233205 - 2323201 - 3221105 - 3221112 -
3222104 - 3313101 - 3313104 -3313201 - 4211102 - 4211107 - 4331103 - 5122202 - 5123206 -
5223208 - 5234201-6121201 - 6122202 - 6128201 - 6128202 e 6211202, nonché per le spese
inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) della Calabria.
3 Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio dei
bilanci relativi alla Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della
Calabria) per l'anno 1990, annessi al bilancio regionale.
4 Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo dell'intero
stanziamento previsto al cap. 4102202 dello stato di previsione della spesa del bilancio
dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria).
Art. 2
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.