LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1990, n. 11
Personale legge regionale n. 11 del 14 marzo 1985. Inquadramento nel ruolo
regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 febbraio 1990, n. 14)
Art. 1
1 Il personale di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso gli uffici della Regione, in possesso
alla data di entrata in vigore della legge regionale n.11 1985 dei requisiti per l'accesso
al pubblico impiego, fatta eccezione per i limiti di età, può essere inquadrato nel
ruolo unico regionale, previo espletamento di concorsi riservati per titoli ed esami.
Art. 2
1 Il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, per partecipare al
concorso, deve presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
domanda al Presidente della Giunta regionale.
2 I candidati dovranno allegare alla domanda il titolo di studio in loro possesso, copia
degli atti formali relativi alla loro utilizzazione presso gli uffici regionali,
rilasciati dal responsabile del servizio e da cui risultino le mansioni effettivamente
svolte da data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/1985.
Art. 3
1. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dai
precedenti artt., saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale
corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni risultanti dagli atti formali
di cui allo art. 2 e per le fasce funzionali dal IV al VII livello.
Art. 4
1 Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta
regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
1 L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della
positiva partecipazione ai concorsi riservati, viene disposto dalla Giunta regionale ed ha
efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 11/1985.
Art. 6
1 All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto
al cap. 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio
1990.
2 Per gli oneri successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti
sui competenti capitoli di bilancio.
Art. 7
1 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.